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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38811/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI05YZBSP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ook. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (un anno e cinque mesi), peraltro intervallato da un periodo di carcerazione, ma anche le diverse modalità esecutive nonché l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che l'arresto tra un reato e l'altro ha costituito un reale momento di frattura del disegno criminoso alla luce del rilevante lasso temporale trascorso dopo la carcerazione e la nuova violazione della legge penale.

Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e al periodo di carcerazione, oltre che alla valorizzazione delle ulteriori violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse nel periodo di interesse, sollecitano nella sostanza una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità, per di più in termini generici, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppongono alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 8 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI05YZBSP) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ook. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto da [OSCURATO:PERSONA] a base dell'impugnazione è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (un anno e cinque mesi), peraltro intervallato da un periodo di carcerazione, ma anche le diverse modalità esecutive nonché l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che l'arresto tra un reato e l'altro ha costituito un reale momento di frattura del disegno criminoso alla luce del rilevante lasso temporale trascorso dopo la carcerazione e la nuova violazione della legge penale. Le censure del ricorrente, riferite alla valutazione del dato temporale e al periodo di carcerazione, oltre che alla valorizzazione delle ulteriori violazioni della disciplina degli stupefacenti commesse nel periodo di interesse, sollecitano nella sostanza una rilettura delle circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione, operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità, per di più in termini generici, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppongono alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 8 giugno 2