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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18697/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Febbraio 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 Marzo 1968 avverso la sentenza resa il 24 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 gennaio 2021 dal GUP del Tribunale di Salerno, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di autoriciclaggio contestato al capo tre della rubrica, commesso in concorso tra loro, rideterminando la pena loro rispettivamente inflitta.

Si addebita a [OSCURATO:PERSONA], quale coamministratore di fatto delle società Lavoro doc e amministratore unico della Natana doc spa, e a Sergio la Rocca, quale amministratore della Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], di avere impiegato in attività economiche, e in particolare nell'acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del ramo d'azienda costituito dal [OSCURATO:PERSONA] doc, la somma di 100.000 C provento della commissione dei delitti tributari commessi dall'Attanasio e dal [OSCURATO:PERSONA], in modo da ostacolarne l'identificazione.

Il compendio probatorio è costituito, oltre che dal materiale documentale, dal tenore di diverse intercettazioni telefoniche nel corso delle quali i due imputati concordavano le modalità del versamento della somma pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto del supermercato , la cui provvista veniva fornita dall'Attanasio.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché il reato presupposto della contestata condotta di autoriciclaggio, per essere stato il conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] alimentato con rimesse derivanti dalla Natana doc spa, sarebbe stato posto in essere da Attanasio nell'anno 2010, ben 5 anni prima dell'acquisto del supermercato, avvenuto nel gennaio 2015; il notevole lasso di tempo intercorso tra la avvenuta consumazione del reato presupposto e la ritenuta commissione del reato di autoriciclaggio veniva eccepita, richiamando anche il provvedimento del tribunale del riesame del 27 maggio 2017, che aveva escluso il fumus del reato di autoriciclaggio, in quanto il denaro investito dall'imputato non era quello conseguito commettendo i reati fallimentari e tributari che gli sono stati contestati.

A fronte delle specifiche censure mosse dalle Attanasio con l'atto di appello, il cui contenuto viene riportato nell'ambito del ricorso, la corte di merito ha respinto la censura come motivazioni illogiche e intrinsecamente contraddittorie, affermando per un verso la falsità della lettera di intenti, ritenuta mero strumento diretto a dare una giustificazione apparente all'operazione di finanziamento e dall'altro nel desumere da questa lettera di intenti la reale intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di acquisire formalmente le quote della società [OSCURATO:SOCIETA], a riprova del suo coinvolgimento di fatto nella gestione di detta società. 2.2 violazione dell'art. 648 ter cod.pen. per travisamento della prova poiché la corte, a fronte della censura sollevata dall'appellante circa la mancata sussistenza di un collegamento tra le somme asseritamente derivanti dai reati tributari e l'acquisizione del supermercato, pur non disconoscendo la giacenza sui conti correnti di proventi di origine lecita derivanti dallo svolgimento della normale attività imprenditoriale, ha escluso che dette giacenze attive venissero utilizzate per l'effettuazione di questi versamenti, riconducendo i versamenti ai proventi di delitti consumati nell'anno 2010, sulla scorta della continuità tra l'indagine iniziata nel 2014 e l'operazione incriminata.

Così facendo la corte ammette che all'atto dell'operazione di acquisto avvenuta nel gennaio 2015 Attanasio non aveva l'intento di occultare denaro illecito che sarebbe invece sorto successivamente nell'agosto 2015 e cioè a seguito del sequestro disposto alla fine di luglio 2015 delle quote detenute dal [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:SOCIETA].

Così facendo conferma implicitamente la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo al momento sia della stipula dell'atto pubblico di acquisto del ramo d'azienda, sia del successivo pagamento del prezzo di acquisto avvenuto in forma rateale nel periodo gennaio luglio 2015. 3.[OSCURATO:PERSONA] con atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce:3.1 vizio di motivazione e manifesta contraddittorietà poiché la Rocca avrebbe concorso nel reato di autoriciciaggio contestato al capo 3 perché, quale amministratore della Lavoro doc, sarebbe stato a conoscenza dell'illecita provenienza della somma impiegata per l'acquisto del ramo di azienda della società Maxi sconto per la somma di euro 100.000 pagati dalla società Natana doc con sei assegni bancari.

Il ricorrente deduce l'insussistenza del reato contestato per la distanza temporale del fatto rispetto all'acquisto del ramo di azienda, in quanto il fatto illecito presupposto si sarebbe consumato mediante l'emissione di una fattura nel 2010 e l'acquisto del ramo di azienda sarebbe avvenuto nel gennaio 2015.

Inoltre la somma pagata dalla Natana doc che consentiva alla società [OSCURATO:SOCIETA] di acquistare il ramo di azienda era lecita e la lettera di intenti prova che la società Natana doc chiese e ottenne dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'impegno per garantirsi la restituzione della somma concessa in prestito.

La corte di appello a pagina tre della motivazione riporta un'evasione di imposta della Natana doc per oltre 5 milioni di euro, mentre la richiesta di rinvio a giudizio è relativa ad una fattura di euro 415.000 sicché la motivazione è errata.

Inoltre la corte di appello ha richiamato la sentenza di condanna dell'Attanasio per il reato di bancarotta fraudolenta, ma tale sentenza è stata annullata dalla Cassazione e la corte di appello potrebbe ancora assolvere l'imputato.

Infine il reato di bancarotta è stato accertato nel 2012, ma per fatti commessi nel 2008 sicché non vi è nessuna correlazione temporale con i fatti in contestazione.

La corte di appello ha ritenuto che si trattava di somme provenienti dal detto reato, ma nulla fa pensare a un reinvestimento di tale somma da parte della società Lavoro doc poiché l'operazione fu fatta dalla Natana doc con gli incassi delle fatture che emetteva in ragione delle sue attività lecite.

Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

Nel corso dell'udienza dinanzi a questa Corte l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sentenza di assoluzione dell'Attanasio dal reato di bancarotta fraudolenta e ha chiesto in suo favore l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie.

Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.

Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e concordano nell'affermare che la natura dissimulatoria dell'acquisto del supermercato è palese, ad onta della tracciabilità dei versamenti poiché ciò che conta è l'interposizione fittizia e decettiva di un soggetto sostanzialmente estraneo al rapporto intercorrente fra il vero acquirente e il vero venditore.

L'operazione di acquisto nella quale la società MARE riveste un ruolo di semplice schermo tra l'acquirente, ovvero Attanasio, e il venditore, la Maxisconto.

In particolare a pagina 18 della sentenza di primo grado viene spiegato che l'acquisto del ramo di azienda consistente nel supermercato Market doc di Battipaglia da parte della [OSCURATO:SOCIETA] , di cui era amministratore unico la [OSCURATO:PERSONA], viene effettuato dietro versamento di 100.000 C e che la provvista viene realizzata attraverso bonifici e assegni circolari addebitati sui rapporti intestati alla Natana doc spa, di cui è amministratore unico Attanasio.

Dalle intercettazioni è emerso che il dominus dell'operazione era Attanasio che istruiva [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di pagamento, a riprova della natura di prestanome del [OSCURATO:PERSONA].

La lettera di intenti serviva a giustificare in qualche modo il versamento del denaro da parte della Natana doc alla società Mare, versamento utilizzato per acquistare il supermercato.

La sentenza di appello spiega che i due imputati sono stati condannati in passato per violazioni tributarie e che l'operazione di acquisto del ramo di azienda da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] ha come scopo quello di reinvestire una parte dei proventi illeciti dissimulando la provenienza illecita delle somme.

Poiché la Natana doc aveva accumulato alcuni anni prima ingenti risorse economiche derivanti da significativi risparmi di spesa tributaria è logico ritenere che attraverso questa operazione, con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], veniva realizzato un autoriciclaggio delle somme di denaro provento dell'illecito commesso dall'Attanasio.

Dal tenore delle conversazioni si evince che si tratta di un'operazione concordata che non è effettivamente un'operazione di prestito, non prevedendo peraltro alcuna corresponsione per il denaro versato, ma un'operazione con cui l'imputato attraverso la società Mare acquisisce il supermercato con somme frutto di un pregresso illecito risparmio fiscale.

La Corte ha ben spiegato che la lettera di intenti è priva di data certa e comunque è logico farla risalire al periodo delle intercettazione in cui i due interlocutori cercavano di concordare una formale giustificazione della provenienza del denaro; ha fornito una spiegazione logica o comunque non manifestamente illogica in ordine allo iato temporale tra la commissione dei reati e l'operazione ritenuta dissimulatoria; nè rilevano ad inficiare la prospettazione accusatoria la circostanza che le somme nella disponibilità e nel conto della società Natana doc fossero frutto di attività lecite, poiché indubbiamente la società ha realizzato illeciti risparmi tributari nel 2010 e solo nel 2015 era iniziata la relativa indagine.

La natura fungibile del denaro comporta la inevitabile confusione tra le somme di diversa provenienza e l'impossibilità di distinguere quelle derivanti da fonti lecite da quelle provento di attività illecite.

Alla stregua di queste considerazioni le censure formulate dai ricorrenti appaiono reiterative e generiche poiché si limitano a ribadire le ragioni posti a sostegno dei motivi di appello che La Corte ha respinto con motivazione congrua e conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

Anche sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata spiega che la necessità di reinvestire le somme ostacolandone l'identificazione della provenienza era emersa soltanto poco prima della operazione di acquisto del supermercato e poiché erano state avviate le indagini in merito alle violazioni tributarie ed era stato eseguito un sequestro.

La pronunzia di questa Corte richiamata dalla difesa in ordine alla necessità di un vincolo di pertinenzialità tra il reato presupposto e le somme reinvestite non pone un limite temporale e cronologico e comunque non si attaglia alla vicenda in esame, poiché si riferisce a somme acquisite prima dell'accertamento del reato e non , come nel caso in esame, in epoca successiva.

La sentenza prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha assolto la Rocca dal reato di bancarotta fraudolenta non ha alcun rilievo sulla pronunzia in oggetto e non inficia la sussistenza del reato di autoriciclaggio addebitato al ricorrente poiché, secondo la prospettazione accusatoria, il reato presupposto dell'autoriciclaggio è costituito dalle violazioni tributarie.

Non ricorrono i presupposti per Il riconoscimento in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen., in ragione della recente riforma cosiddetta Cartabia che ha ampliato i limiti di applicabilità dell'istituto invocato dalla difesa, in ragione della entità del profitto del delitto di riciclaggio che è espressione dell'offensività della condotta e risulta certamente non di particolare tenuità.2.La inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 Febbraio 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 Marzo 1968 avverso la sentenza resa il 24 maggio 2022 dalla CORTE di APPELLO di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e gli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno, parzialmente riformando la sentenza resa il 20 gennaio 2021 dal GUP del Tribunale di Salerno, ha confermato il giudizio di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di autoriciclaggio contestato al capo tre della rubrica, commesso in concorso tra loro, rideterminando la pena loro rispettivamente inflitta. Si addebita a [OSCURATO:PERSONA], quale coamministratore di fatto delle società Lavoro doc e amministratore unico della Natana doc spa, e a Sergio la Rocca, quale amministratore della Lavoro [OSCURATO:SOCIETA], di avere impiegato in attività economiche, e in particolare nell'acquisto da parte della [OSCURATO:SOCIETA] del ramo d'azienda costituito dal [OSCURATO:PERSONA] doc, la somma di 100.000 C provento della commissione dei delitti tributari commessi dall'Attanasio e dal [OSCURATO:PERSONA], in modo da ostacolarne l'identificazione. Il compendio probatorio è costituito, oltre che dal materiale documentale, dal tenore di diverse intercettazioni telefoniche nel corso delle quali i due imputati concordavano le modalità del versamento della somma pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] per l'acquisto del supermercato , la cui provvista veniva fornita dall'Attanasio. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 vizio di motivazione e travisamento della prova poiché il reato presupposto della contestata condotta di autoriciclaggio, per essere stato il conto corrente della [OSCURATO:SOCIETA] alimentato con rimesse derivanti dalla Natana doc spa, sarebbe stato posto in essere da Attanasio nell'anno 2010, ben 5 anni prima dell'acquisto del supermercato, avvenuto nel gennaio 2015; il notevole lasso di tempo intercorso tra la avvenuta consumazione del reato presupposto e la ritenuta commissione del reato di autoriciclaggio veniva eccepita, richiamando anche il provvedimento del tribunale del riesame del 27 maggio 2017, che aveva escluso il fumus del reato di autoriciclaggio, in quanto il denaro investito dall'imputato non era quello conseguito commettendo i reati fallimentari e tributari che gli sono stati contestati. A fronte delle specifiche censure mosse dalle Attanasio con l'atto di appello, il cui contenuto viene riportato nell'ambito del ricorso, la corte di merito ha respinto la censura come motivazioni illogiche e intrinsecamente contraddittorie, affermando per un verso la falsità della lettera di intenti, ritenuta mero strumento diretto a dare una giustificazione apparente all'operazione di finanziamento e dall'altro nel desumere da questa lettera di intenti la reale intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di acquisire formalmente le quote della società [OSCURATO:SOCIETA], a riprova del suo coinvolgimento di fatto nella gestione di detta società. 2.2 violazione dell'art. 648 ter cod.pen. per travisamento della prova poiché la corte, a fronte della censura sollevata dall'appellante circa la mancata sussistenza di un collegamento tra le somme asseritamente derivanti dai reati tributari e l'acquisizione del supermercato, pur non disconoscendo la giacenza sui conti correnti di proventi di origine lecita derivanti dallo svolgimento della normale attività imprenditoriale, ha escluso che dette giacenze attive venissero utilizzate per l'effettuazione di questi versamenti, riconducendo i versamenti ai proventi di delitti consumati nell'anno 2010, sulla scorta della continuità tra l'indagine iniziata nel 2014 e l'operazione incriminata. Così facendo la corte ammette che all'atto dell'operazione di acquisto avvenuta nel gennaio 2015 Attanasio non aveva l'intento di occultare denaro illecito che sarebbe invece sorto successivamente nell'agosto 2015 e cioè a seguito del sequestro disposto alla fine di luglio 2015 delle quote detenute dal [OSCURATO:PERSONA] nella società [OSCURATO:SOCIETA]. Così facendo conferma implicitamente la insussistenza dell'elemento psicologico del dolo al momento sia della stipula dell'atto pubblico di acquisto del ramo d'azienda, sia del successivo pagamento del prezzo di acquisto avvenuto in forma rateale nel periodo gennaio luglio 2015. 3.[OSCURATO:PERSONA] con atto di ricorso sottoscritto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce:3.1 vizio di motivazione e manifesta contraddittorietà poiché la Rocca avrebbe concorso nel reato di autoriciciaggio contestato al capo 3 perché, quale amministratore della Lavoro doc, sarebbe stato a conoscenza dell'illecita provenienza della somma impiegata per l'acquisto del ramo di azienda della società Maxi sconto per la somma di euro 100.000 pagati dalla società Natana doc con sei assegni bancari. Il ricorrente deduce l'insussistenza del reato contestato per la distanza temporale del fatto rispetto all'acquisto del ramo di azienda, in quanto il fatto illecito presupposto si sarebbe consumato mediante l'emissione di una fattura nel 2010 e l'acquisto del ramo di azienda sarebbe avvenuto nel gennaio 2015. Inoltre la somma pagata dalla Natana doc che consentiva alla società [OSCURATO:SOCIETA] di acquistare il ramo di azienda era lecita e la lettera di intenti prova che la società Natana doc chiese e ottenne dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. l'impegno per garantirsi la restituzione della somma concessa in prestito. La corte di appello a pagina tre della motivazione riporta un'evasione di imposta della Natana doc per oltre 5 milioni di euro, mentre la richiesta di rinvio a giudizio è relativa ad una fattura di euro 415.000 sicché la motivazione è errata. Inoltre la corte di appello ha richiamato la sentenza di condanna dell'Attanasio per il reato di bancarotta fraudolenta, ma tale sentenza è stata annullata dalla Cassazione e la corte di appello potrebbe ancora assolvere l'imputato. Infine il reato di bancarotta è stato accertato nel 2012, ma per fatti commessi nel 2008 sicché non vi è nessuna correlazione temporale con i fatti in contestazione. La corte di appello ha ritenuto che si trattava di somme provenienti dal detto reato, ma nulla fa pensare a un reinvestimento di tale somma da parte della società Lavoro doc poiché l'operazione fu fatta dalla Natana doc con gli incassi delle fatture che emetteva in ragione delle sue attività lecite. Si impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. Nel corso dell'udienza dinanzi a questa Corte l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato la sentenza di assoluzione dell'Attanasio dal reato di bancarotta fraudolenta e ha chiesto in suo favore l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art 131 bis cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in ordine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o contraddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Nel caso in esame le due sentenze di primo grado e di appello si integrano reciprocamente e concordano nell'affermare che la natura dissimulatoria dell'acquisto del supermercato è palese, ad onta della tracciabilità dei versamenti poiché ciò che conta è l'interposizione fittizia e decettiva di un soggetto sostanzialmente estraneo al rapporto intercorrente fra il vero acquirente e il vero venditore. L'operazione di acquisto nella quale la società MARE riveste un ruolo di semplice schermo tra l'acquirente, ovvero Attanasio, e il venditore, la Maxisconto. In particolare a pagina 18 della sentenza di primo grado viene spiegato che l'acquisto del ramo di azienda consistente nel supermercato Market doc di Battipaglia da parte della [OSCURATO:SOCIETA] , di cui era amministratore unico la [OSCURATO:PERSONA], viene effettuato dietro versamento di 100.000 C e che la provvista viene realizzata attraverso bonifici e assegni circolari addebitati sui rapporti intestati alla Natana doc spa, di cui è amministratore unico Attanasio. Dalle intercettazioni è emerso che il dominus dell'operazione era Attanasio che istruiva [OSCURATO:PERSONA] sulle modalità di pagamento, a riprova della natura di prestanome del [OSCURATO:PERSONA]. La lettera di intenti serviva a giustificare in qualche modo il versamento del denaro da parte della Natana doc alla società Mare, versamento utilizzato per acquistare il supermercato. La sentenza di appello spiega che i due imputati sono stati condannati in passato per violazioni tributarie e che l'operazione di acquisto del ramo di azienda da parte della società [OSCURATO:SOCIETA] ha come scopo quello di reinvestire una parte dei proventi illeciti dissimulando la provenienza illecita delle somme. Poiché la Natana doc aveva accumulato alcuni anni prima ingenti risorse economiche derivanti da significativi risparmi di spesa tributaria è logico ritenere che attraverso questa operazione, con la complicità del [OSCURATO:PERSONA], veniva realizzato un autoriciclaggio delle somme di denaro provento dell'illecito commesso dall'Attanasio. Dal tenore delle conversazioni si evince che si tratta di un'operazione concordata che non è effettivamente un'operazione di prestito, non prevedendo peraltro alcuna corresponsione per il denaro versato, ma un'operazione con cui l'imputato attraverso la società Mare acquisisce il supermercato con somme frutto di un pregresso illecito risparmio fiscale. La Corte ha ben spiegato che la lettera di intenti è priva di data certa e comunque è logico farla risalire al periodo delle intercettazione in cui i due interlocutori cercavano di concordare una formale giustificazione della provenienza del denaro; ha fornito una spiegazione logica o comunque non manifestamente illogica in ordine allo iato temporale tra la commissione dei reati e l'operazione ritenuta dissimulatoria; nè rilevano ad inficiare la prospettazione accusatoria la circostanza che le somme nella disponibilità e nel conto della società Natana doc fossero frutto di attività lecite, poiché indubbiamente la società ha realizzato illeciti risparmi tributari nel 2010 e solo nel 2015 era iniziata la relativa indagine. La natura fungibile del denaro comporta la inevitabile confusione tra le somme di diversa provenienza e l'impossibilità di distinguere quelle derivanti da fonti lecite da quelle provento di attività illecite. Alla stregua di queste considerazioni le censure formulate dai ricorrenti appaiono reiterative e generiche poiché si limitano a ribadire le ragioni posti a sostegno dei motivi di appello che La Corte ha respinto con motivazione congrua e conformi ai principi affermati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Anche sotto il profilo soggettivo, la sentenza impugnata spiega che la necessità di reinvestire le somme ostacolandone l'identificazione della provenienza era emersa soltanto poco prima della operazione di acquisto del supermercato e poiché erano state avviate le indagini in merito alle violazioni tributarie ed era stato eseguito un sequestro. La pronunzia di questa Corte richiamata dalla difesa in ordine alla necessità di un vincolo di pertinenzialità tra il reato presupposto e le somme reinvestite non pone un limite temporale e cronologico e comunque non si attaglia alla vicenda in esame, poiché si riferisce a somme acquisite prima dell'accertamento del reato e non , come nel caso in esame, in epoca successiva. La sentenza prodotta dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha assolto la Rocca dal reato di bancarotta fraudolenta non ha alcun rilievo sulla pronunzia in oggetto e non inficia la sussistenza del reato di autoriciclaggio addebitato al ricorrente poiché, secondo la prospettazione accusatoria, il reato presupposto dell'autoriciclaggio è costituito dalle violazioni tributarie. Non ricorrono i presupposti per Il riconoscimento in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen., in ragione della recente riforma cosiddetta Cartabia che ha ampliato i limiti di applicabilità dell'istituto invocato dalla difesa, in ragione della entità del profitto del delitto di riciclaggio che è espressione dell'offensività della condotta e risulta certamente non di particolare tenuità.2.La inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione si ritiene congruo liquidare nella misura di 3.000 C. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore del
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