CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2025
Cassazione n. 08289/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sulricorso iscritt o al n. 29016 / 20 1 6 R.G. propost o da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, in virtù di procura special e a margine del ricorso , da gli Avv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Roma allavia di [OSCURATO:PERSONA] n. 54; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA]. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p ro tempore , rappresentata e difesaex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 787/29/16 della Co mmissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata indata 2/5/2016; udita la relazione dellacausa svolta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] nella pubblica udienza del24 gennaio 202 5 ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoil rigetto del ricorso ; uditi l’ Avv ocat o [OSCURATO:PERSONA] di Catrano per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per le ricorrenti e l’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA] per l’Agenzia delle Entrate; Premesso che: la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con ricorso notificato il 5 dicembre 2016 e depositato il successivo 23 dicembre 2016, hanno chiesto la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, Sez. XXIX, pronunciata il 18 marzo 2016 e depositata il successivo 2 maggio 2016, n. 787/29/16, pronunciata in materia di IVA, IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni, per l’anno di imposta 2008. In particolare, il presente giudizio trae origine dall’impugnazione dei seguenti atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Pisa: 1. avviso di accertamento n. T8P030202245, notificato in data 20 dicembre 2012 alla [OSCURATO:SOCIETA]., in materia di IVA, nel quale l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 80.830,00 a titolo di maggior IVA ed Euro 101.037,50 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 181.867,50, oltre agli interessi maturati a norma di legge; 2. avviso di accertamento n. T8P0C0202257, notificato in data 20 dicembre 2012 alla [OSCURATO:SOCIETA]., in materia di IRAP, nel quale Ric. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 15.762,00 a titolo di maggior IRAP ed Euro 16.794,00 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 32.556,00, oltre agli interessi maturati a norma di legge; 3. avviso di accertamento n. T8P0E0200071, notificato in data 1° febbraio 2013 alla [OSCURATO:SOCIETA]. (in qualità di consolidata) ed alla coobbligata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (in qualità di consolidante), in materia di IRES, nel quale l’Agenzia delle Entrate manifesta una pretesa impositiva e sanzionatoria così riassumibile: Euro 261.497,00 a titolo di maggior IRES ed Euro 262.529,00 a titolo sanzionatorio, per un totale pari a Euro 524.026,00, oltre agli interessi maturati a norma di legge. L’Agenzia delle Entrate si è costituita nel giudizio di cassazione con apposito controricorso in data 22 gennaio 2017. Nelle more del presente giudizio è stata emanata la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il cui art. 1, commi 231 e ss., prevede la “Definizione agevolata” dei carichi affidati all’agente della riscossione, mediante il versamento delle somme dovute a titolo di capitale, rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere interessi e sanzioni. Per poter usufruire di tale definizione agevolata, la norma de qua prevede, al comma 235, l’obbligo, per il contribuente, di manifestare “all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione …”. Il successivo comma 236 prevede che “Nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti Ric. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha inteso dunque avvalersi - anche con riferimento ai carichi traenti origine dai citati tre avvisi di accertamento - della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione, prevista dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss. (c.d. “rottamazione quater”), trasmettendo all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in data 12 aprile 2023, apposita Dichiarazione di adesione, ivi assumendo l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi a oggetto i carichiai quali si riferisce detta dichiarazione; la Società ha altresì dichiarato di voler adempiere al versamento delle somme dovute per la definizione nel numero massimo di rate previste (pari a 18) e, nelle more del presente giudizio, ha provveduto ad eseguire regolarmente i pagamenti rateali sino ad oggi previsti per le suddette poste debitorie. In particolare, l’Agente della Riscossione, con Comunicazione delle somme dovute dell’8 settembre 2023, riscontrata la suddetta Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, ha comunicato il Debito da pagare per la definizione, allegando altresì il prospetto di sintesi ove, in particolare, figurano gli affidamenti derivanti dagli avvisi di accertamento indicati in premessa: avviso n. 68716013593903001000; avviso n. 68716013593756003000; avviso n. 68716013594000005000 ove, per tutti, risulta come Ente creditore l’Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Pisa -Uff. Controlli . Successivamente alla adesione alla “rottamazione quater” la [OSCURATO:SOCIETA]. ha provveduto dunque a versare in favore di AdER tutte le rate relative alla dilazione concessa dallo stesso Ente ai sensi dell’art. 1, comma 232, Legge 29 dicembre 2022, nel rispetto del “Prospetto di sintesi” portato dalla Comunicazione delle somme dovute dell’8 settembre 2023. Risultaancora dovuto il pagamento delle successive rate.Ric. n. 29016/2016sez. T –ud. 24 gennaio 2025 est. Napolitano A. Consideratoche: L’art. 1, comma 236, Legge n. 197 del 2022, come sopra anticipato, prevede la sospensione del giudizio, previo deposito della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e nelle more del pagamento delle somme dovute. E’ stata depositata la documentazione relativa all’adesione alla “rottamazione quater”. Le contribuenti hanno chiesto a questa Corte di disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 236, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197. P.Q.M. Rinvia la causa a nuovo ruolo in data successi