CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43606/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all'eccessività della pena, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede perché non proposto in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; che, invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; che, inoltre, quanto alle attenuanti generiche, il mancato esercizio del potere officioso di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l'effettivo espletamento del medesimo potere- dovere non sia stato specificamente sollecitato dalla parte interessata (cfr. Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 - 02; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 02); che, nella specie, si tratta di questioni che non sono state previamente e specificamente devolute e/o sollecitate, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il