CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37 442 d el ruo l o generale dell’anno 20 1 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al ricorso e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale di nomina di nuovo difensore del 30 agosto 2023, elettivamente domiciliato in Roma, via della Mendola, n. 32; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] entrate; - intimata - Oggetto: revocazione - - per la revocazione della o rdinanza della Corte di cassazione n. 12105/2019, depositata in data 8 maggio 2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2023dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza oggetto di revocazione si evince che: [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto separati ricorsi avverso un avviso di accertamento in rettifica e la conseguente cartella di pagamento relativamente a Irpef, Iva e Irap per l’anno 1999 ; la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva accolto i ricorsi; avverso la sentenza di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale, lamentando il vizio di ultrapetizione e la violazione delle norme in materia di parametri di settore applicabili al caso di specie, e il contribuente appello incidentale con il quale aveva contestato la sussistenza della ultrapetizione e richiedendo la conferma della sentenzadi primo grado; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale; avverso la suddetta pronuncia il contribuente aveva proposto ricorso per la cassazione; la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso; avverso la suddetta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorsoper la revocazione affidato a un unico motiv o, articolato in diversi e distinti profili di censura , e illustrato con successiva memoria; l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; considerato che: secondo il costante orientamento di questa Corte, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, ivi comprese quelle della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di uncontrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività, senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive, c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa; con riguardo alle sentenze di cassazione, l'errore di fatto deve inoltre riguardare gli atti «interni» al giudizio di legittimità, ossia quelli che la Corte deve e può esaminare direttamente con la propria indagine di fatto all'interno dei motivi di ricorso, e deve incidere unicamente sulla sentenza di cassazione, dal momento che, se incidesse sulla sentenza impugnata in cassazione, il vizio correlato potrebbe essere fatto valere soltanto attraverso le impugnazioni esperibili contro la pronuncia di merito (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890); tali requisiti non sono riscontrabili nei vizi denunciati dal ricorrente, nessuno dei quali può considerarsi riconducibile ad una falsa rappresentazione della realtà sostanziale o processuale emergente ictu oculi dal mero confronto tra il contenuto dell'ordinanza impugnata e le risultanze degli atti, attenendo alcuni degli stessi all'attività valutativa propria del Giudice di legittimità, non censurabile in sede d'impugnazione per revocazione, ed altri all’ambito dell'accertamento compiuto nelle fasi di merito del giudizio, censurabile esclusivamente con il ricorso per cassazione; va osservato c he il ricorso è redatto in un unico motivo di revocazione e articolato, al proprio interno, in diverse ragioni di censura dirette a contestare i diversi passaggi motivazionali della sentenza: si procederà, pertanto, ad esaminare specificamente le suddette ragioni di censura prospettate; la prima ragione di censura attiene alla statuizione di cui al punto 2) dell’ordinanza, in cui si è fatto riferimento alla circostanza che l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale, lamentando il vizio di ultrapetizione e la violazione delle norme in materia di parametri di settore applicabili al caso di specie, e il contribuente appello incidentale con il quale aveva contestato la sussistenza della ultrapetizione e richiedendo la conferma della sentenza; parte ricorrente evidenzia che la suddetta enunciazione sarebbe superfluapoic hé la statuizione del giudice di appello aveva statuito per il rigetto dell’eccezione dell’ufficio di ultrapetizione e, sotto il profilo procedurale, per la conferma della validità della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, con sopravvivenza della prima censura in appello relativa al lieve scostamento dello studio di settore; altri profilidi censura attengono: alla non corretta riproduzione, nel punto 7,del contenuto della sentenza di appello, nella parte relativa all’osservanza del contraddittorio ed alla rilevanza delle prove contrarie offerte dal contribuente;all’affermazione di cui al punto 5), secondo cui l’amministrazione finanziaria, conil controricorso, aveva mostrato di aderire alle argomentazioni della sentenza impugnata, poiché da tale affermazione emergerebbe che l’amministrazione finanziaria si sarebbe limitata a chiedere il ricalcolo degli scostamenti, sicchè vi sarebbe stata una violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato “che si riverbera nella sentenza della Corte”; alla affermazione contenuta al punto 6), relativa al deposito della memoria conclusionale con la quale, oltre che ribadire quanto dedotto era stato precisato che, indipendentemente dal contraddittorio, il giudice tributario aveva il dovere di determinare il reddito del contribuentee che, inoltre, erano stati prodotti in appello elementi a sostegno del minor reddito dichiarato, elementi non presi in considerazione dalla CTR; sotto quest’ultimo profilo, si evidenzia che la documentazione era stata allegata alla comparsa di costituzione in appello, sicchè sarebbe errata l’affermazione secondo cui il giudice del gravame aveva fatto corretta applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite con la pronuncia n. 26635/2009; infine, ultimo profilo di censura ha riguardo alla circostanza che non sarebbe stato esaminato l’effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 35/2015, cui si era fatto riferimento nelle memorie e integrazione di documenti; il passaggio della motivazione dell’ordinanza, indicato dal ricorrente, relativo al fatto che l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello principale, lamentando il vizio di ultrapetizione e la violazione delle norme in materia di parametri di settore applicabili al caso di specie, eche il contribuente aveva proposto appello incidentale con il quale aveva contestato la sussistenza della ultrapetizione e richiesto la conferma della sentenza, corrisponde alla realtà processuale del giudizio di appello esposta in sede di ricostruzione del suddetto giudizio; lo stesso deve dirsi per quanto concerne l’affermazione, contenuta nell’ordinanza, in ordine al fatto che,con il controricorso, l’Agenzia delle entrate aveva aderito alla pronuncia di primo grado, come si evince dal suo contenuto e dal fatto che, conclusivamente, si è chiesto “il rigetto del ricorso di controparte in quanto inammissibile e infondato”; circa la parte della statuizione dell’ordinanza relativa a quanto indicato nella memoria prodotta dal contribuente, la Corte ha espresso il giudizio di inammissibilità in quanto tardive, poiché diverse e ulteriori rispetto ai motivi di ricorso proposto in cassazione; si tratta, come è dato a vedere, di un giudizio espresso in punto di ammissibilità delle ulteriori deduzioni proposte, non censurabile in questa sede; in conclusione, i profili di censura sono inammissibili, con conseguente inammissibilità del ricorso; non deve provvedersi sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo