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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 16922/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 26314, emessa da questa Corte il 12 aprile 2023, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (tra i fatti oggetto di quel giudizio, relativi al ferimento di [OSCURATO:PERSONA] e ai connessi reati di armi, e quelli di cui alla precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli il 24 gennaio 2018, relativa alla partecipazione ad associazione camorristica); - che la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nella parte in cui avrebbe escluso profili di contraddittorietà tra le decisioni di merito (quanto all'appartenenza o meno dei soggetti coinvolti in un unico cartello camorristico) e nella parte in cui avrebbe omesso di valutare le circostanze dedotte con la memoria depositata; - che la prima censura deduce non già errori percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio ed è, comunque, riferita a circostanze irrilevanti ai fini della decisione (quanto alla sussistenza del vincolo della continuazione), avendo la Corte dato atto che, coerentemente, i giudici di merito avevano ritenuto trattarsi (il ferimento dell'Imparato) di "un episodio verificatosi per ragioni contingenti, all'interno di un locale notturno ... del tutto avulso da logiche 'spartitorie" o, comunque, da alcuna delle multiformi attività delinquenziali, che sono ordinariamente espletate dalla tipologia di associazione di comune appartenenza degli imputati ... quindi, il tutto non poteva far parte - stando agli ineludibili canoni della logica - di una ideazione preventiva"; - che la seconda censura è inammissibile in quanto le argomentazioni contenute nella memoria si limitavano, per come indicato dallo stesso ricorrente, ad approfondire argomenti a fondamento di censure già prospettate e, comunque, le relative argomentazioni risultano disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza (cfr. pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., avverso la sentenza n. 26314, emessa da questa Corte il 12 aprile 2023, nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato (tra i fatti oggetto di quel giudizio, relativi al ferimento di [OSCURATO:PERSONA] e ai connessi reati di armi, e quelli di cui alla precedente sentenza resa dalla Corte d'appello di Napoli il 24 gennaio 2018, relativa alla partecipazione ad associazione camorristica); - che la difesa deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in un errore percettivo nella parte in cui avrebbe escluso profili di contraddittorietà tra le decisioni di merito (quanto all'appartenenza o meno dei soggetti coinvolti in un unico cartello camorristico) e nella parte in cui avrebbe omesso di valutare le circostanze dedotte con la memoria depositata; - che la prima censura deduce non già errori percettivi, ma un asserito erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale e, quindi, un errore di giudizio ed è, comunque, riferita a circostanze irrilevanti ai fini della decisione (quanto alla sussistenza del vincolo della continuazione), avendo la Corte dato atto che, coerentemente, i giudici di merito avevano ritenuto trattarsi (il ferimento dell'Imparato) di "un episodio verificatosi per ragioni contingenti, all'interno di un locale notturno ... del tutto avulso da logiche 'spartitorie" o, comunque, da alcuna delle multiformi attività delinquenziali, che sono ordinariamente espletate dalla tipologia di associazione di comune appartenenza degli imputati ... quindi, il tutto non poteva far parte - stando agli ineludibili canoni della logica - di una ideazione preventiva"; - che la seconda censura è inammissibile in quanto le argomentazioni contenute nella memoria si limitavano, per come indicato dallo stesso ricorrente, ad approfondire argomenti a fondamento di censure già prospettate e, comunque, le relative argomentazioni risultano disattese dal complessivo discorso giustificativo svolto nella motivazione della sentenza (cfr. pagg. 11 e ss. della sentenza impugnata); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 27 marzo 202
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