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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 29827/2026

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bunale di sorveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMilano ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza in sede, del 30 luglio 2025, che ha disposto il trattenimento dellacorrispondenza, già oggetto di provvisorio trattenimento disposto dalla Direzionedell'Istituto penitenziario ove Pedalino è ristretto in regime differenziato.Rilevato che avverso il provvedimento è stato proposto tempestivo ricorsoper cassazione affidato a due motivi (violazione ed erronea applicazione dell'art.18-ter Ord. pen., violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e 13CEDU – primo motivo: si sostiene che la Difesa non ha potuto interloquire sulcontenuto della missiva perché non allegata agli atti, né il contenuto è statoosteso al difensore con estrazione di copia, con conseguente violazione dell’art.18-ter, comma 6, Ord. pen.; violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-terOrd. pen. e vizio di motivazione in relazione alle ragioni di sicurezza sottese alnon inoltro della missiva – secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità perchéversato in fatto, né si ravvisa il lamentato vizio di motivazione (v. p. 1 delprovvedimento impugnato) avendo il Tribunale di sorveglianza fornito adeguatiragguagli delle ragioni, riferite alle connotazioni del contenuto dellacomunicazione, di potenziale lesività dell'ordine e della sicurezza da parte dellacomunicazione stessa.[OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo che la critica non si confronta con lagiurisprudenza di legittimità secondo la quale è sufficiente, nella motivazione delprovvedimento che decide il reclamo sul trattenimento della corrispondenza, chesiano indicati i contenuti della comunicazione in modo tale, comunque, daassicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze investigative e di tuteladell'ordine pubblico con le esigenze di difesa del detenuto e che tali connotati siravvisano nel decreto del magistrato di sorveglianza e nel provvedimento delTribunale che respinge il reclamo (Sez. 1, n. 17805 del 5/03/2021, Mezzasalma,Rv. 281278 nel senso che nel procedimento di controllo della corrispondenza edella stampa in arrivo al detenuto, non sussiste un diritto del difensore allavisione ed estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata,essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte delprovvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenirecon modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità dipubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o diprevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulleragioni della limitazione disposta).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale di sorveglianza di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza diMilano ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del magistrato disorveglianza in sede, del 30 luglio 2025, che ha disposto il trattenimento dellacorrispondenza, già oggetto di provvisorio trattenimento disposto dalla Direzionedell'Istituto penitenziario ove Pedalino è ristretto in regime differenziato.Rilevato che avverso il provvedimento è stato proposto tempestivo ricorsoper cassazione affidato a due motivi (violazione ed erronea applicazione dell'art.18-ter Ord. pen., violazione del diritto di difesa ex artt. 24 e 111 Cost. e 13CEDU – primo motivo: si sostiene che la Difesa non ha potuto interloquire sulcontenuto della missiva perché non allegata agli atti, né il contenuto è statoosteso al difensore con estrazione di copia, con conseguente violazione dell’art.18-ter, comma 6, Ord. pen.; violazione ed erronea applicazione dell'art. 18-terOrd. pen. e vizio di motivazione in relazione alle ragioni di sicurezza sottese alnon inoltro della missiva – secondo motivo).[OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo non è consentito in sede di legittimità perchéversato in fatto, né si ravvisa il lamentato vizio di motivazione (v. p. 1 delprovvedimento impugnato) avendo il Tribunale di sorveglianza fornito adeguatiragguagli delle ragioni, riferite alle connotazioni del contenuto dellacomunicazione, di potenziale lesività dell'ordine e della sicurezza da parte dellacomunicazione stessa.[OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo che la critica non si confronta con lagiurisprudenza di legittimità secondo la quale è sufficiente, nella motivazione delprovvedimento che decide il reclamo sul trattenimento della corrispondenza, chesiano indicati i contenuti della comunicazione in modo tale, comunque, daassicurare il corretto bilanciamento tra le esigenze investigative e di tuteladell'ordine pubblico con le esigenze di difesa del detenuto e che tali connotati siravvisano nel decreto del magistrato di sorveglianza e nel provvedimento delTribunale che respinge il reclamo (Sez. 1, n. 17805 del 5/03/2021, Mezzasalma,Rv. 281278 nel senso che nel procedimento di controllo della corrispondenza edella stampa in arrivo al detenuto, non sussiste un diritto del difensore allavisione ed estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata,essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte delprovvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenirecon modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità dipubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o diprevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulleragioni della limitazione disposta).Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità, cui segue lacondanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 14 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
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