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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 18828/2026

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troCommissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnnunziata Palombella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 884/2021 resa indata 09/04/2021 e depositata il 02/08/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;Udito, per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale si è riportato alle difese scritte.Con ricorso ex art. 195, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Torino opposizioneavverso il provvedimento n. 21449 emesso dalla Consob in data 16 luglio2020, con cui erano state accertate le violazioni: - dell’art. 17, comma 4del regolamento MAR, con riferimento a una prima procedura di ritardo; -dell’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento di esecuzione1055/2016 UE, con riferimento alla seconda e alla terza procedura diritardo; - dell’art. 18, commi 3 e 4 del regolamento MAR con riferimento alprimo e al secondo ritardo.La prima violazione riguardava, in radice, l’insussistenza dei presuppostiper l’utilizzo della procedura di ritardo quanto all’informazione privilegiataconcernente l’avvio di un progetto strategico alternativo all’attuazione delbusiness plan approvato, circostanza, quest’ultima, che era stata, invece,comunicata al pubblico; in particolare, si era ritenuto che la tardivacomunicazione dell’informazione privilegiata fosse idonea a fuorviare gliinvestitori.Le altre violazioni riguardavano l’omissione o la tardiva esecuzione dialcuni adempimenti formali previsti dalla normativa per l’ipotesi diCon detto provvedimento era stata disposta l'applicazione nei confrontidella società opponente della sanzione amministrativa pecuniaria di euro75.000,00 (pari ad euro 35.000,00 per la violazione dell’art. 17, comma 4,del Regolamento MAR, ritenuta più grave, aumentata complessivamente,per effetto del cumulo giuridico, nella misura di euro 40.000,00 inrelazione alle altre violazioni).Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Consob si costituiva in giudizio contestando le doglianze dell’opponentee chiedendone il rigetto.La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 884/2021 pubblicata il giorno02.08.2021, ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era infondata la doglianza dell’opponente relativa allapretesa violazione del diritto al contraddittorio nell’ambito delprocedimento amministrativo, non essendo ipotizzabile in concreto lasussistenza di una lesione del diritto di difesa della parte; - la decisionedella Commissione era esposta in maniera organica nell’atto diaccertamento, la sua motivazione per relationem era legittima e lasinteticità della medesima non incideva sulla sua completezza; - alla lucedegli elementi acquisiti, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti perl’attivazione della prima procedura di ritardo, in quanto la tardivacomunicazione dell’informazione privilegiata concernente l’avvio di unprogetto strategico alternativo all’attuazione del business plan approvatoera idonea a fuorviare gli investitori; - per quanto riguardava la violazionedi cui all’art. 4 reg.

UE n. 1055/2016, le difese della parte si eranoincentrate sulla disciplina di cui al reg.

UE n. 347/2016, che invececoncerneva la tematica, del tutto differente, del formato preciso deglielenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativoaggiornamento, sicché i fatti di cui all’accertamento dovevano ritenersisostanzialmente non censurati; - la violazione dell’art. 18 reg.

UE n.596/2014 emergeva dalle stesse difese dell’opponente; - le inosservanzein questione non potevano essere ritenute di minima entità.La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 195, comma 2°, TUF,dell’art. 24 l. 28 dicembre 2005, n. 262, nonché degli artt. 5 e 8 delregolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato condelibera n. 18750 del 19 dicembre 2013.In particolare, la ricorrente ripropone in questa sede i primi due motivi diopposizione, concernenti il ritardo con cui era stata riscontrata una primarichiesta della parte di accesso agli atti, nonché il mancato riscontrofornito ad una seconda analoga istanza e la circostanza che, richiestaall’USA, da parte della Commissione, una relazione integrativa,quest’ultima non aveva aggiunto nulla di nuovo ai precedentiaccertamenti.

In definitiva, a dire della parte, la Corte d’appello,rigettando i due motivi in questione, avrebbe violato o falsamenteapplicato le norme indicate in rubrica.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.La Corte di merito ha rigettato il primo motivo di opposizione citandocorrettamente l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui,in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione disanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione,sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventualicontrodeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio delcontraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusionidell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancatapersonale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altrondeapplicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giustoNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016; Cass. n.24080/2019; Cass. n. 1602/2021), nonché rilevando che non eraipotizzabile in concreto la sussistenza di una lesione del diritto di difesadell’opponente.Quanto, al secondo motivo di opposizione, la Corte territoriale haaffermato che la decisione della Commissione era esposta in manieraorganica nell’atto di accertamento e che la sinteticità della medesima nonincideva sulla sua completezza, richiamando altresì i principigiurisprudenziali in tema di legittimità della motivazione per relationem.La correttezza, sul piano giuridico, di tali rationes decidendi non risultaspecificamente messa in discussione dalla parte, la quale, al contrario, si èlimitata a riproporre in questa sede le doglianze già espresse inprecedenza in ordine al procedimento amministrativo, quasi che il giudiziodi legittimità costituisca un ulteriore grado di merito.In proposito, si osserva che la proposizione, mediante ricorso percassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" dellasentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi inun "non motivo".

L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali èesplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, daconsiderarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosipertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ilmotivo che difetti di tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in sensoconforme, si vedano anche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).In ogni caso, poiché con il motivo di ricorso in esame è stata dedotta laviolazione del diritto al contraddittorio nell’ambito del procedimentoamministrativo, deve rilevarsi altresì che la doglianza in questionepresuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto diNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026difesa specificamente conculcato o compresso nel procedimentosanzionatorio.

Detto principio, più volte ripetuto nella giurisprudenza dilegittimità (ex multis, per l'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Bancad'Italia, Cass. n. 27038/2013 e, per l'applicazione delle sanzioni irrogatedalla Consob, Cass. n. 24048/2015), merita conferma e seguito, giacché,come sottolineato in Cass. n. 8210/2016, esso si colloca nella medesimaprospettiva ermeneutica suggerita dalle stesse Sezioni Unite con lasentenza n. 24823/2015, ove, in tema di contraddittorio nel procedimentotributario (in materia di tributi "armonizzati"), si è affermato che "laviolazione del diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'attopurché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere".

Tale affermazione privilegia unalettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio, cherichiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delleforme e risulta in piena sintonia con il diritto dell'Unione europea e, inparticolare, con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte digiustizia sull'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr.: CGUE sent.03.07.2014, [OSCURATO:PERSONA], ove si afferma che laviolazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentitiprima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamentodell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se,in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potutocomportare un risultato diverso; nello stesso senso, si veda anche lasentenza 26.09.2013, [OSCURATO:PERSONA]) (cfr.: Cass. n. 8046/2019; insenso conforme: Cass. n. 4521/2022; Cass. n. 31668/2025; Cass. n.360/2026).Pertanto, la violazione del diritto di difesa deve essere effettiva, mentre,nel caso di specie, la ricorrente non prospetta, nella sostanza, alcun realee pertinente argomento idoneo a dimostrarne la sussistenza.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Peraltro, deve osservarsi che, in tema di sanzioni amministrative, latempestiva proposizione del ricorso e l'espressa riserva ivi contenuta inordine all'eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione,fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile perpresentare il detto ricorso, sono idonee a legittimare una pronuncia dirimessione in termini per la formulazione di tali ulteriori motivi, purchésiano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione.

Infatti, insede giurisdizionale deve essere garantito il pieno recupero delle facoltàdifensive in concreto pregiudicate nella precedente fase, ancorché non siaequiparabile il principio del "giusto procedimento" a quello del "giustoprocesso" (cfr.: Cass. n. 15049/2018).Al contrario, la ricorrente non ha dedotto di essersi avvalsa, in concreto, ditale facoltà.Quanto, infine, alla tesi secondo cui la relazione integrativa depositatadall’USA, non avendo apportato nuovo materiale probatorio a quello giàacquisito in precedenza, avrebbe integrato gli estremi di un abuso dellostrumento previsto dall’art. 8, comma 7°, del regolamento Consob, tale daviziare il provvedimento, essa è infondata, visto che gli elementi acquisitinel corso del procedimento sono stati comunque ritenuti idonei adeterminare l’applicazione delle sanzioni oggetto di causa, e con essi devenecessariamente confrontarsi la parte nell’ambito del presente giudizio.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, delRegolamento UE/596/2014.Secondo parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corted’appello, il comunicato stampa del 21.03.2018 non era fuorviante el’attivazione della prima procedura di ritardo era legittima, noncorrispondendo al vero che all’epoca sussistessero fondati timori circa larealizzabilità del piano comunicato al mercato e una complessiva strategiaNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026di business diversa da quella annunciata, assertivamente dimostratadall’avvenuto conferimento di un incarico al financial advisor Leonardo.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, delRegolamento UE/596/2014.In particolare, secondo la ricorrente, considerare, come ha fatto la Corted’appello, la valutazione di alternative strategiche (inclusa la valutazionedell’opportunità o meno di una cessione) come informazionesostanzialmente differente e in contrasto con un piano industriale giàannunciato, e il ritardo nella comunicazione di tale informazione fuorvianteper il pubblico, di fatto si tradurrebbe nella privazione, per qualsiasiemittente che avesse precedentemente approvato un piano industriale,della facoltà di avvalersi della procedura di ritardo con riferimento aoperazioni straordinarie non espressamente previste nel piano annunciato,quand’anche si trattasse di mere ipotesi prive di ogni concretezza.

Unatale interpretazione viene ritenuta dalla parte in contrasto sia con leprevisioni del Regolamento MAR sia con quanto previsto dalle linee guidadella stessa Consob in materia.I due motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.L’art. 17, par. 4, del reg.

UE n. 596 del 2014 (c.d.

MAR) sottopone lapossibilità per l’emittente o per il partecipante al mercato delle quote diemissioni di ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione alpubblico di informazioni privilegiate, al ricorrere di tutte le seguenticondizioni: «a) la comunicazione immediata pregiudicherebbeprobabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante almercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazioneprobabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; c) l’emittenteo il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantirela riservatezza di tali informazioni».Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Le informazioni cui si riferisce la norma sono quelle privilegiate di cuiall’art. 7 reg. cit.Al riguardo, è stato affermato che, in materia di società e borsa, leinformazioni, per essere qualificate come privilegiate, ai sensi dell'art. 7del reg.

UE n. 596 del 2014 (cd.

MAR), devono essere dotate del caratteredella significatività da individuarsi, sotto il profilo oggettivo, alla lucedell'impatto che l'informazione ha sui prezzi degli strumenti finanziari, esotto il profilo soggettivo, alla luce della probabile incidenza delleinformazioni sulle scelte soggettive dell'investitore ragionevole, secondo lateoria del "più probabile che non".

La qualificazione di un'informazionecome privilegiata, quindi, deve essere effettuata con accertamento exante, nel momento in cui l'emittente, a conoscenza della stessa e dei suoicaratteri può comprendere consapevolmente che questa possa, in modosignificativamente probabile, influenzare le scelte dell'investitorerazionale; ad ogni modo, alla luce del quindicesimo considerando delcitato regolamento, la natura privilegiata dell'informazione può essereconfermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza suiprezzi, prendendo in considerazione anche i dati disponibili in epocasuccessiva alla sua diffusione (Cass. n. 34376/2024).Deve pertanto escludersi che la procedura di ritardo di cui all’art. 17, par.4, cit., con verifica circa la sussistenza delle relative condizioni dilegittimità, possa riguardare quelle che la ricorrente definisce come mereipotesi prive di ogni concretezza.Ciò premesso, tuttavia, deve rilevarsi che una tale erronea interpretazionenon si rinviene nella sentenza impugnata, la quale, al contrario, haenumerato analiticamente le circostanze di fatto e le risultanze istruttoriein virtù delle quali l’informazione di cui è stata ritardata la comunicazioneal pubblico aveva carattere privilegiato ed era tale da influenzare, in modosignificativamente probabile, le scelte dell'investitore razionale, anche allaluce delle indicazioni fornite, al riguardo, dall’ESMA.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026In particolare, come rilevato dal Pubblico Ministero, ciò che rendevafuorviante il silenzio sulla trattativa era la relazione con una coevacomunicazione sul rilancio di quella medesima divisione che, invece, eraoggetto di un progetto di dismissione.La valutazione delle circostanze in questione (in particolare, quellaconcernente il carattere privilegiato dell’informazione comunicatatardivamente nonché l’idoneità del ritardo a fuorviare gli investitori),valutazione che riguarda il tipico giudizio di merito, è oggetto dimotivazione congrua e coerente e non può costituire oggetto di riesamenella presente sede sotto il profilo della pretesa violazione di legge.Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile un errore di interpretazioneo di sussunzione da parte della Corte d’appello.3.

Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza, ex art.360, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. perl’assoluta carenza di motivazione in ordine alla censura svolta nel giudizioNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026di opposizione davanti alla Corte di Appello di Torino in relazione allaviolazione dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la motivazione adottata sul punto dal giudice del meritosarebbe da considerarsi meramente apparente, essendo stato valorizzato,in maniera formalistica, il richiamo da parte dell’opponente di un diversoregolamento, senza considerare che sia la normativa richiamata dallaConsob nel provvedimento impugnato sia quella richiamata dall’odiernaricorrente disciplinano la stessa materia.Il motivo è inammissibile nella parte in cui, a pag. 26 del ricorso, alla finedel par. 66, la ricorrente sostiene, senza fornire al riguardo alcunaspecificazione, e dunque in maniera apodittica, che i due regolamenti inquestione, quello richiamato dalla Consob nel provvedimento impugnato equello richiamato dalla parte in sede di opposizione, disciplinano la stessamateria.In ogni caso, la censura in questione è anche infondata.La violazione a cui si riferisce il motivo di opposizione che si assume nonpreso adeguatamente in considerazione dalla Corte d’appello è quella dicui all’art. 4 reg.

UE n. 1055/2016.Il par. 1 di tale articolo prevede che, per ritardare la comunicazione diinformazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e ipartecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumentotecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione susupporto durevole di una serie di informazioni riportate nelle successivelettere a), b) e c):«(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'informazione privilegiatapresso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; ii)dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazionedell'informazione privilegiata; iii) della probabile divulgazionedell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante alNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026mercato delle quote di emissioni; (b) identità delle persone che pressol'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sonoresponsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazionee della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la suaprobabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni checonsentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare alpubblico l'informazione privilegiata; iv) della comunicazione all'autoritàcompetente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione periscritto; (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previsteall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e diqualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo,tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno siaverso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate daparte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipanteal mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normaleesercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii)modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiatenon appena non ne sarà più garantita la riservatezza».La Corte d’appello ha dato atto – e ciò non è posto in discussione inquesta sede – che l’opponente, odierna ricorrente, ha articolato le suedifese sul punto facendo riferimento esclusivamente al reg.

UE n.347/2016, che, invece, stabilisce norme tecniche di attuazione per quantoriguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso ainformazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del reg.

UEn. 596/2014.È dunque evidente che i regolamenti di cui innanzi si riferiscono atematiche del tutto differenti, sicché è erronea l’affermazione delcontrario, contenuta nel ricorso.La Corte territoriale, alla luce di quanto sopra, ha correttamente ritenutonon censurate le circostanze poste a fondamento della contestazione inNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026esame e ha anche rilevato che la norma violata prevede formalitàestremamente precise da osservarsi, sicché non potevano essere accoltele difese dell’opponente, nella parte in cui si era affermato che si vertessein tema di mere imprecisioni, del tutto marginali e prive di rilevanza,ovvero in tema di leggeri ritardi da attribuirsi a valutazioni svolte in buonafede dalla società.Si tratta di considerazioni di merito che, come tali, non sono sindacabili inquesta sede.Da quanto precede emerge chiaramente come la motivazione esista e siaal di sopra del c.d. minimo costituzionale (cfr., fra le altre: Cass., Sez.Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022), oltre che obiettivamente idonea a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025), sicché non può parlarsi dimotivazione omessa o apparente.4.

Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 18 del RegolamentoUE/596/2014.La parte ripropone in questa sede le doglianze già sollevate in sede dimerito in ordine alla violazione di cui alla norma riportata in rubrica esostiene che la Corte d’appello, rigettandole, avrebbe violato ladisposizione in questione.Il motivo è inammissibile.Anche in ordine ad esso si rileva che, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaprevisione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa,quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica cheNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non èidonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purcorretta interpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019).Al contrario, la parte, senza evidenziare alcun problema interpretativo o disussunzione, si è limitata a reiterare le difese già svolte nel giudizio dimerito ed emergenti dalla motivazione della decisione impugnata, a pag.22, difese rigettate sulla scorta di considerazioni che risultano immuni daerrori di diritto.5.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il Consigliere Estensore La PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troCommissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAnnunziata Palombella-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino n. 884/2021 resa indata 09/04/2021 e depositata il 02/08/2021.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha concluso per rigetto del ricorso;Udito, per delega dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA],il quale si è riportato alle difese scritte.Con ricorso ex art. 195, comma 4, d. lgs. n. 58/1998, la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione ha proposto dinanzi alla Corte d’appello di Torino opposizioneavverso il provvedimento n. 21449 emesso dalla Consob in data 16 luglio2020, con cui erano state accertate le violazioni: - dell’art. 17, comma 4del regolamento MAR, con riferimento a una prima procedura di ritardo; -dell’art. 4, comma 1, lett. a), b) e c) del regolamento di esecuzione1055/2016 UE, con riferimento alla seconda e alla terza procedura diritardo; - dell’art. 18, commi 3 e 4 del regolamento MAR con riferimento alprimo e al secondo ritardo.La prima violazione riguardava, in radice, l’insussistenza dei presuppostiper l’utilizzo della procedura di ritardo quanto all’informazione privilegiataconcernente l’avvio di un progetto strategico alternativo all’attuazione delbusiness plan approvato, circostanza, quest’ultima, che era stata, invece,comunicata al pubblico; in particolare, si era ritenuto che la tardivacomunicazione dell’informazione privilegiata fosse idonea a fuorviare gliinvestitori.Le altre violazioni riguardavano l’omissione o la tardiva esecuzione dialcuni adempimenti formali previsti dalla normativa per l’ipotesi diCon detto provvedimento era stata disposta l'applicazione nei confrontidella società opponente della sanzione amministrativa pecuniaria di euro75.000,00 (pari ad euro 35.000,00 per la violazione dell’art. 17, comma 4,del Regolamento MAR, ritenuta più grave, aumentata complessivamente,per effetto del cumulo giuridico, nella misura di euro 40.000,00 inrelazione alle altre violazioni).Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026La Consob si costituiva in giudizio contestando le doglianze dell’opponentee chiedendone il rigetto.La Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 884/2021 pubblicata il giorno02.08.2021, ha rigettato l’opposizione e ha condannato l’opponente alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che: - era infondata la doglianza dell’opponente relativa allapretesa violazione del diritto al contraddittorio nell’ambito delprocedimento amministrativo, non essendo ipotizzabile in concreto lasussistenza di una lesione del diritto di difesa della parte; - la decisionedella Commissione era esposta in maniera organica nell’atto diaccertamento, la sua motivazione per relationem era legittima e lasinteticità della medesima non incideva sulla sua completezza; - alla lucedegli elementi acquisiti, dovevano ritenersi insussistenti i presupposti perl’attivazione della prima procedura di ritardo, in quanto la tardivacomunicazione dell’informazione privilegiata concernente l’avvio di unprogetto strategico alternativo all’attuazione del business plan approvatoera idonea a fuorviare gli investitori; - per quanto riguardava la violazionedi cui all’art. 4 reg. UE n. 1055/2016, le difese della parte si eranoincentrate sulla disciplina di cui al reg. UE n. 347/2016, che invececoncerneva la tematica, del tutto differente, del formato preciso deglielenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativoaggiornamento, sicché i fatti di cui all’accertamento dovevano ritenersisostanzialmente non censurati; - la violazione dell’art. 18 reg. UE n.596/2014 emergeva dalle stesse difese dell’opponente; - le inosservanzein questione non potevano essere ritenute di minima entità.La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto ricorso per cassazione avversoquest’ultima sentenza sulla scorta di cinque motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte e le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 195, comma 2°, TUF,dell’art. 24 l. 28 dicembre 2005, n. 262, nonché degli artt. 5 e 8 delregolamento sul procedimento sanzionatorio della Consob adottato condelibera n. 18750 del 19 dicembre 2013.In particolare, la ricorrente ripropone in questa sede i primi due motivi diopposizione, concernenti il ritardo con cui era stata riscontrata una primarichiesta della parte di accesso agli atti, nonché il mancato riscontrofornito ad una seconda analoga istanza e la circostanza che, richiestaall’USA, da parte della Commissione, una relazione integrativa,quest’ultima non aveva aggiunto nulla di nuovo ai precedentiaccertamenti. In definitiva, a dire della parte, la Corte d’appello,rigettando i due motivi in questione, avrebbe violato o falsamenteapplicato le norme indicate in rubrica.Il motivo presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.La Corte di merito ha rigettato il primo motivo di opposizione citandocorrettamente l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui,in tema di intermediazione finanziaria, il procedimento di irrogazione disanzioni amministrative, previsto dall'art. 187-septies del d. lgs. 24febbraio 1998, n. 58, postula solo che, prima dell'adozione della sanzione,sia effettuata la contestazione dell'addebito e siano valutate le eventualicontrodeduzioni dell'interessato; pertanto, non violano il principio delcontraddittorio l'omessa trasmissione all'interessato delle conclusionidell'Ufficio sanzioni amministrative della Consob e la sua mancatapersonale audizione innanzi alla Commissione, non trovando d'altrondeapplicazione, in tale fase, i principi del diritto di difesa e del giustoNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026processo, riferibili solo al procedimento giurisdizionale (cfr.: Cass., Sez.Un., n. 20935/2009; Cass. n. 18683/2014; Cass. n. 8210/2016; Cass. n.24080/2019; Cass. n. 1602/2021), nonché rilevando che non eraipotizzabile in concreto la sussistenza di una lesione del diritto di difesadell’opponente.Quanto, al secondo motivo di opposizione, la Corte territoriale haaffermato che la decisione della Commissione era esposta in manieraorganica nell’atto di accertamento e che la sinteticità della medesima nonincideva sulla sua completezza, richiamando altresì i principigiurisprudenziali in tema di legittimità della motivazione per relationem.La correttezza, sul piano giuridico, di tali rationes decidendi non risultaspecificamente messa in discussione dalla parte, la quale, al contrario, si èlimitata a riproporre in questa sede le doglianze già espresse inprecedenza in ordine al procedimento amministrativo, quasi che il giudiziodi legittimità costituisca un ulteriore grado di merito.In proposito, si osserva che la proposizione, mediante ricorso percassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" dellasentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso, risolvendosi inun "non motivo". L'esercizio del diritto di impugnazione, infatti, puòconsiderarsi avvenuto in modo idoneo solo qualora i motivi con i quali èesplicato si traducano in una critica alla decisione impugnata e, quindi,nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, daconsiderarsi in concreto e dalle quali non possano prescindere, dovendosipertanto considerare nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo ilmotivo che difetti di tali requisiti (cfr.: Cass. n. 15517/2020; in sensoconforme, si vedano anche: Cass. n. 9450/2024; Cass. n. 18795/2024).In ogni caso, poiché con il motivo di ricorso in esame è stata dedotta laviolazione del diritto al contraddittorio nell’ambito del procedimentoamministrativo, deve rilevarsi altresì che la doglianza in questionepresuppone la deduzione di una lesione concreta ed effettiva del diritto diNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026difesa specificamente conculcato o compresso nel procedimentosanzionatorio. Detto principio, più volte ripetuto nella giurisprudenza dilegittimità (ex multis, per l'applicazione delle sanzioni irrogate dalla Bancad'Italia, Cass. n. 27038/2013 e, per l'applicazione delle sanzioni irrogatedalla Consob, Cass. n. 24048/2015), merita conferma e seguito, giacché,come sottolineato in Cass. n. 8210/2016, esso si colloca nella medesimaprospettiva ermeneutica suggerita dalle stesse Sezioni Unite con lasentenza n. 24823/2015, ove, in tema di contraddittorio nel procedimentotributario (in materia di tributi "armonizzati"), si è affermato che "laviolazione del diritto al contraddittorio comporta l'invalidità dell'attopurché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto leragioni che avrebbe potuto far valere". Tale affermazione privilegia unalettura sostanzialistica (della tutela del) del diritto al contraddittorio, cherichiama il pragmatico canone giuspubblicistico della strumentalità delleforme e risulta in piena sintonia con il diritto dell'Unione europea e, inparticolare, con gli approdi della giurisprudenza elaborata dalla Corte digiustizia sull'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali (cfr.: CGUE sent.03.07.2014, [OSCURATO:PERSONA], ove si afferma che laviolazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto ad essere sentitiprima dell'adozione di provvedimento lesivo, determina l'annullamentodell'atto adottato al termine del procedimento amministrativo soltanto se,in mancanza di tale irregolarità, detto procedimento avrebbe potutocomportare un risultato diverso; nello stesso senso, si veda anche lasentenza 26.09.2013, [OSCURATO:PERSONA]) (cfr.: Cass. n. 8046/2019; insenso conforme: Cass. n. 4521/2022; Cass. n. 31668/2025; Cass. n.360/2026).Pertanto, la violazione del diritto di difesa deve essere effettiva, mentre,nel caso di specie, la ricorrente non prospetta, nella sostanza, alcun realee pertinente argomento idoneo a dimostrarne la sussistenza.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Peraltro, deve osservarsi che, in tema di sanzioni amministrative, latempestiva proposizione del ricorso e l'espressa riserva ivi contenuta inordine all'eventuale predisposizione di ulteriori motivi di opposizione,fondati su documenti resi accessibili dalla Consob oltre il termine utile perpresentare il detto ricorso, sono idonee a legittimare una pronuncia dirimessione in termini per la formulazione di tali ulteriori motivi, purchésiano basati sui documenti tardivamente messi a disposizione. Infatti, insede giurisdizionale deve essere garantito il pieno recupero delle facoltàdifensive in concreto pregiudicate nella precedente fase, ancorché non siaequiparabile il principio del "giusto procedimento" a quello del "giustoprocesso" (cfr.: Cass. n. 15049/2018).Al contrario, la ricorrente non ha dedotto di essersi avvalsa, in concreto, ditale facoltà.Quanto, infine, alla tesi secondo cui la relazione integrativa depositatadall’USA, non avendo apportato nuovo materiale probatorio a quello giàacquisito in precedenza, avrebbe integrato gli estremi di un abuso dellostrumento previsto dall’art. 8, comma 7°, del regolamento Consob, tale daviziare il provvedimento, essa è infondata, visto che gli elementi acquisitinel corso del procedimento sono stati comunque ritenuti idonei adeterminare l’applicazione delle sanzioni oggetto di causa, e con essi devenecessariamente confrontarsi la parte nell’ambito del presente giudizio.2. Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, delRegolamento UE/596/2014.Secondo parte ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Corted’appello, il comunicato stampa del 21.03.2018 non era fuorviante el’attivazione della prima procedura di ritardo era legittima, noncorrispondendo al vero che all’epoca sussistessero fondati timori circa larealizzabilità del piano comunicato al mercato e una complessiva strategiaNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026di business diversa da quella annunciata, assertivamente dimostratadall’avvenuto conferimento di un incarico al financial advisor Leonardo.Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 17, comma 4°, delRegolamento UE/596/2014.In particolare, secondo la ricorrente, considerare, come ha fatto la Corted’appello, la valutazione di alternative strategiche (inclusa la valutazionedell’opportunità o meno di una cessione) come informazionesostanzialmente differente e in contrasto con un piano industriale giàannunciato, e il ritardo nella comunicazione di tale informazione fuorvianteper il pubblico, di fatto si tradurrebbe nella privazione, per qualsiasiemittente che avesse precedentemente approvato un piano industriale,della facoltà di avvalersi della procedura di ritardo con riferimento aoperazioni straordinarie non espressamente previste nel piano annunciato,quand’anche si trattasse di mere ipotesi prive di ogni concretezza. Unatale interpretazione viene ritenuta dalla parte in contrasto sia con leprevisioni del Regolamento MAR sia con quanto previsto dalle linee guidadella stessa Consob in materia.I due motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.L’art. 17, par. 4, del reg. UE n. 596 del 2014 (c.d. MAR) sottopone lapossibilità per l’emittente o per il partecipante al mercato delle quote diemissioni di ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione alpubblico di informazioni privilegiate, al ricorrere di tutte le seguenticondizioni: «a) la comunicazione immediata pregiudicherebbeprobabilmente i legittimi interessi dell’emittente o del partecipante almercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazioneprobabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; c) l’emittenteo il partecipante al mercato delle quote di emissioni è in grado di garantirela riservatezza di tali informazioni».Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Le informazioni cui si riferisce la norma sono quelle privilegiate di cuiall’art. 7 reg. cit.Al riguardo, è stato affermato che, in materia di società e borsa, leinformazioni, per essere qualificate come privilegiate, ai sensi dell'art. 7del reg. UE n. 596 del 2014 (cd. MAR), devono essere dotate del caratteredella significatività da individuarsi, sotto il profilo oggettivo, alla lucedell'impatto che l'informazione ha sui prezzi degli strumenti finanziari, esotto il profilo soggettivo, alla luce della probabile incidenza delleinformazioni sulle scelte soggettive dell'investitore ragionevole, secondo lateoria del "più probabile che non". La qualificazione di un'informazionecome privilegiata, quindi, deve essere effettuata con accertamento exante, nel momento in cui l'emittente, a conoscenza della stessa e dei suoicaratteri può comprendere consapevolmente che questa possa, in modosignificativamente probabile, influenzare le scelte dell'investitorerazionale; ad ogni modo, alla luce del quindicesimo considerando delcitato regolamento, la natura privilegiata dell'informazione può essereconfermata anche da una verifica ex post della sua effettiva influenza suiprezzi, prendendo in considerazione anche i dati disponibili in epocasuccessiva alla sua diffusione (Cass. n. 34376/2024).Deve pertanto escludersi che la procedura di ritardo di cui all’art. 17, par.4, cit., con verifica circa la sussistenza delle relative condizioni dilegittimità, possa riguardare quelle che la ricorrente definisce come mereipotesi prive di ogni concretezza.Ciò premesso, tuttavia, deve rilevarsi che una tale erronea interpretazionenon si rinviene nella sentenza impugnata, la quale, al contrario, haenumerato analiticamente le circostanze di fatto e le risultanze istruttoriein virtù delle quali l’informazione di cui è stata ritardata la comunicazioneal pubblico aveva carattere privilegiato ed era tale da influenzare, in modosignificativamente probabile, le scelte dell'investitore razionale, anche allaluce delle indicazioni fornite, al riguardo, dall’ESMA.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026In particolare, come rilevato dal Pubblico Ministero, ciò che rendevafuorviante il silenzio sulla trattativa era la relazione con una coevacomunicazione sul rilancio di quella medesima divisione che, invece, eraoggetto di un progetto di dismissione.La valutazione delle circostanze in questione (in particolare, quellaconcernente il carattere privilegiato dell’informazione comunicatatardivamente nonché l’idoneità del ritardo a fuorviare gli investitori),valutazione che riguarda il tipico giudizio di merito, è oggetto dimotivazione congrua e coerente e non può costituire oggetto di riesamenella presente sede sotto il profilo della pretesa violazione di legge.Infatti, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di leggeconsiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una normadi legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo dellastessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecieconcreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esattainterpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sottol'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizionedell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della leggein ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecieconcreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anchela prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa(cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024).Alla luce di quanto precede, non è ravvisabile un errore di interpretazioneo di sussunzione da parte della Corte d’appello.3. Il quarto motivo è rubricato come segue: nullità della sentenza, ex art.360, n. 4, c.p.c., per la violazione dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c. perl’assoluta carenza di motivazione in ordine alla censura svolta nel giudizioNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026di opposizione davanti alla Corte di Appello di Torino in relazione allaviolazione dell’art. 4 del [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la motivazione adottata sul punto dal giudice del meritosarebbe da considerarsi meramente apparente, essendo stato valorizzato,in maniera formalistica, il richiamo da parte dell’opponente di un diversoregolamento, senza considerare che sia la normativa richiamata dallaConsob nel provvedimento impugnato sia quella richiamata dall’odiernaricorrente disciplinano la stessa materia.Il motivo è inammissibile nella parte in cui, a pag. 26 del ricorso, alla finedel par. 66, la ricorrente sostiene, senza fornire al riguardo alcunaspecificazione, e dunque in maniera apodittica, che i due regolamenti inquestione, quello richiamato dalla Consob nel provvedimento impugnato equello richiamato dalla parte in sede di opposizione, disciplinano la stessamateria.In ogni caso, la censura in questione è anche infondata.La violazione a cui si riferisce il motivo di opposizione che si assume nonpreso adeguatamente in considerazione dalla Corte d’appello è quella dicui all’art. 4 reg. UE n. 1055/2016.Il par. 1 di tale articolo prevede che, per ritardare la comunicazione diinformazioni privilegiate al pubblico a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,terzo comma, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli emittenti e ipartecipanti al mercato delle quote di emissioni usano uno strumentotecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione susupporto durevole di una serie di informazioni riportate nelle successivelettere a), b) e c):«(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'informazione privilegiatapresso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni; ii)dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazionedell'informazione privilegiata; iii) della probabile divulgazionedell'informazione privilegiata da parte dell'emittente o del partecipante alNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026mercato delle quote di emissioni; (b) identità delle persone che pressol'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni sonoresponsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazionee della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la suaprobabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni checonsentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare alpubblico l'informazione privilegiata; iv) della comunicazione all'autoritàcompetente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione periscritto; (c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previsteall'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 596/2014 e diqualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo,tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno siaverso l'esterno per impedire l'accesso alle informazioni privilegiate daparte di altre persone oltre quelle che, presso l'emittente o il partecipanteal mercato delle quote di emissioni, devono accedervi nel normaleesercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii)modalità predisposte per divulgare al più presto le informazioni privilegiatenon appena non ne sarà più garantita la riservatezza».La Corte d’appello ha dato atto – e ciò non è posto in discussione inquesta sede – che l’opponente, odierna ricorrente, ha articolato le suedifese sul punto facendo riferimento esclusivamente al reg. UE n.347/2016, che, invece, stabilisce norme tecniche di attuazione per quantoriguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso ainformazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma del reg. UEn. 596/2014.È dunque evidente che i regolamenti di cui innanzi si riferiscono atematiche del tutto differenti, sicché è erronea l’affermazione delcontrario, contenuta nel ricorso.La Corte territoriale, alla luce di quanto sopra, ha correttamente ritenutonon censurate le circostanze poste a fondamento della contestazione inNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026esame e ha anche rilevato che la norma violata prevede formalitàestremamente precise da osservarsi, sicché non potevano essere accoltele difese dell’opponente, nella parte in cui si era affermato che si vertessein tema di mere imprecisioni, del tutto marginali e prive di rilevanza,ovvero in tema di leggeri ritardi da attribuirsi a valutazioni svolte in buonafede dalla società.Si tratta di considerazioni di merito che, come tali, non sono sindacabili inquesta sede.Da quanto precede emerge chiaramente come la motivazione esista e siaal di sopra del c.d. minimo costituzionale (cfr., fra le altre: Cass., Sez.Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018;Cass. n. 7090/2022), oltre che obiettivamente idonea a far conoscere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento (cfr.: Cass. n. 1986/2025), sicché non può parlarsi dimotivazione omessa o apparente.4. Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e/o falsaapplicazione, ex art. 360, n. 3, c.p.c., dell’art. 18 del RegolamentoUE/596/2014.La parte ripropone in questa sede le doglianze già sollevate in sede dimerito in ordine alla violazione di cui alla norma riportata in rubrica esostiene che la Corte d’appello, rigettandole, avrebbe violato ladisposizione in questione.Il motivo è inammissibile.Anche in ordine ad esso si rileva che, in tema di ricorso per cassazione, ilvizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ricomprende tanto quello diviolazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte delprovvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da unaprevisione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa,quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nellasussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica cheNumero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non èidonea a regolarla, oppure nel trarre dalla norma, in relazione allafattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la purcorretta interpretazione (cfr.: Cass. n. 23851/2019).Al contrario, la parte, senza evidenziare alcun problema interpretativo o disussunzione, si è limitata a reiterare le difese già svolte nel giudizio dimerito ed emergenti dalla motivazione della decisione impugnata, a pag.22, difese rigettate sulla scorta di considerazioni che risultano immuni daerrori di diritto.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Numero registro generale 4438/2022Numero sezionale 905/2026Numero di raccolta generale 18828/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il Consigliere Estensore La PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]