CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26855/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale fra chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] v 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2024 il Tribunale di Terni ha dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata al riconoscimento della continuazione tra i reati accertati con tre distinte sentenze emesse a suo carico ed annotate, ai numeri, rispettivamente, 3), 6) e 14) nel certificato del casellario giudiziale. Ha, in proposito, ritenuto che in esito a precedente, analoga istanza il giudice dell'esecuzione ha emesso, il 10 marzo 2022, ordinanza con la quale è stata applicata, in relazione ai reati sopra menzionati, la disciplina della continuazione ed ha rideterminato la pena complessiva in quattordici anni e tre mesi di reclusione e 3.500 euro di multa. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce carenza di motivazione sul rilievo che l'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione aveva un oggetto più ampio di quello indicato nel provvedimento impugnato, essendo estesa anche ai reati accertati con altre quattro sentenze, per tre delle quali, peraltro, il vincolo della continuazione era stato già riconosciuto con ulteriore ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 25 febbraio 2021. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Risulta, invero, dagli atti che [OSCURATO:PERSONA], nel proporre incidente di esecuzione, chiese il riconoscimento della continuazione tra i reati per i quali egli ha riportato condanna in sette diversi procedimenti, sei dei quali sono stati oggetto di precedenti provvedimenti ex art. 671 cod. proc. pen., resi il 25 febbraio 2021 ed il 10 marzo 2022. Appare, dunque, del tutto evidente che la decisione impugnata, emessa sul postulato della coincidenza tra l'oggetto della più recente richiesta di Hoxha e quello dell'istanza al cui esito è stata pronunziata l'ordinanza del 10 marzo 2022, è frutto di un lapsus e che il giudice dell'esecuzione, diversamente da quanto ritenuto, avrebbe dovuto effettuare una nuova ed autonoma delibazione finalizzata a verificare se, tenendo conto delle precedenti decisioni rese in fase esecutiva, i due gruppi di reati da esse riuniti sotto il vincolo della continuazione e quello ulteriormente indicato possano o meno reputarsi espressione del medesimo disegno criminoso. 3. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Terni per un nuovo giudizio, esteso a tutti i reati in relazione ai quali Hoxha ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Terni.