CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 settembre 2021
Cassazione n. 36734/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6726/2022 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - Per la cassazione della sentenza n. 1182/2021 della CORTE di APPELLO di CATANZARO, depositata il 10 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 ottobre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI. Rilevato che: il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accolse la domanda risarcitoria proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA] (A.T.E.R.P.) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda, di proporre opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di essa, così provocandole un pregiudizio corrispondente all'importo della somma portata dal decreto non opposto; la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] - con cui era stata riproposta l'eccezione di tardività della delibera di autorizzazione a stare in giudizio emessa dall'organo rappresentativo dell'ente - sul rilievo che l'autorizzazione a stare in giudizio proveniente dall'organo competente attiene alla "legitimatio ad processum", ossia all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente, sicché può intervenire ed essere prodotta pure nel corso del giudizio, sanando retroattivamente le irregolarità inficianti la precedente fase del procedimento, salvo che sul punto sia intervenuto il giudicato; propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi; risponde con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA], quale ente succeduto ex lege nei rapporti giuridici, anche processuali, facenti capo alla disciolta [OSCURATO:PERSONA] per l'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di [OSCURATO:PERSONA]; non sono state depositate memorie. Ric. 2022 n. 06726 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- Considerato che: 1. con il primo motivo («sul difetto di giurisdizione ex art. 37 c.p.c. del [OSCURATO:PERSONA] in favore della Corte dei Conti, in relazione all'art.360, c.1, n.3 c.p.c.»), il ricorrente deduce che la domanda proposta in giudizio dall'A.T.E.R.P. aveva ad oggetto il risarcimento di un danno erariale, sicché la relativa controversia era devoluta alla giurisdizione contabile; precisa che la questione di giurisdizione non era stata posta nel giudizio di appello; sostiene, tuttavia, che il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti di un giudice speciale sarebbe ugualmente rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ai sensi dell'art.37 c.p.c.; 1.1. il motivo è inammissibile; invero, secondo il pacifico e consolidato orientamento di questa Corte (formatosi nell'ambito del suo massimo consesso, in sede di decisione sulle questioni di giurisdizione: art.374, primo comma, c.p.c.), l'interpretazione dell'art.37 c.p.c. deve tenere conto dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, nonché della progressiva forte assimilazione delle questioni di giurisdizione a quelle di competenza e dell'affievolirsi dell'idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli; alla luce di tali criteri interpretativi, l'ambito applicativo della disposizione in esame si delinea in senso restrittivo e residuale, conseguendone che: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di Ric. 2022 n. 06726 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3- giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; in particolare, il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo all'ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito per saltum, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (cfr. già Cass. civ., Sez. Un. 09/10/2008, n. 24883; Cass. Sez. Un., 28/01/2011, n. 2067; Cass. Sez. Un., 11/04/2012, n. 5704; più recentemente v. Cass., Sez. Un. 27/04/2018, n. 10265; Cass., Sez. Un., 19/03/2020, n. 7454); nel caso di specie, essendovi stata una pronuncia sul merito della domanda risarcitoria in primo grado, deve ritenersi che essa implicasse necessariamente l'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice adito, sicché, non essendo stata contestata in appello tale implicita statuizione, deve ritenersi maturato il giudicato implicito sulla giurisdizione; giova evidenziare, per concludere sul punto, che l'illustrata regola di diritto processuale vivente in ordine all'interpretazione dell'art.37 c.p.c. è stata trasfusa dal Ric. 2022 n. 06726 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- legislatore in norma di diritto processuale positivo, in quanto è stata sostanzialmente recepita nel nuovo testo dell'art.37 c.p.c., inserito nel decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'art.1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, di cui è prevista l'entrata in vigore a far tempo dal 30 giugno 2023; 2. con il secondo motivo («sul difetto di autorizzazione a stare in giudizio per difetto di legitimatio ad causam, in relazione all'art.360 primo comma n. 3 c.p.c.»), il ricorrente ripropone la questione della mancanza, nella specie, dell'autorizzazione a stare in giudizio, che avrebbe dovuto essere conferita dall'ente sin dal momento dell'introduzione del processo e che invece era stata deliberata dall'organo rappresentativo solo nel corso dello stesso; sostiene che la mancanza dell'atto deliberativo al momento della costituzione in giudizio si sarebbe tradotta nella carenza di volontà dell'ente pubblico a dare corso all'attività giudiziale intrapresa dal difensore, così determinando la carenza di legitimatio ad causam della parte attrice; 2.1. il motivo è manifestamente infondato; questa Corte, con orientamento risalente, consolidato e recentemente ribadito, ha reiteratamente affermato che l'autorizzazione a stare in giudizio è condizione di efficacia e non requisito di validità della costituzione in giudizio dell'ente pubblico e può, quindi, intervenire anche nel corso del procedimento, sanando retroattivamente le irregolarità inficianti la precorsa fase dello stesso (cfr. già Cass.09/11/2001, n.13881; Cass. 12/01/2006, n. 475; più di recente, v. Cass. 07/06/2013, n. 14423; Cass. 25/06/2014, n. 14459; Cass.21/09/2015, n. 18571); i Ric. 2022 n. 06726 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- la predetta autorizzazione, dunque, non attiene ad una condizione dell'azione (la legitimatio ad causam) ma ad un presupposto processuale (la legitimatio ad processum) che, inerendo all'efficacia e non alla validità della costituzione dell'ente a mezzo dell'organo che lo rappresenta, può intervenire ed essere prodotta anche nel corso del giudizio; poiché, nel caso specie, non è controverso - ed è stato, anzi, specificamente dedotto nello stesso ricorso per cassazione - che, sebbene il processo fosse stato introdotto con citazione notificata il 5 giugno 2012, l'A.T.E.R.P. aveva emesso la delibera autorizzativa a stare in giudizio, attraverso il proprio organo rappresentativo, in data 3 dicembre 2012, a seguito della prima udienza di trattazione, il presupposto processuale in questione deve ritenersi pienamente integrato; 3. in definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato; 4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del Ric. 2022 n. 06726 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -6- 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.13,