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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32429/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 13 marzo 202.5 che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 37650 del 3 luglio 2024 e in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2022, ha rideterminato le pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini: anni 5, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], riferendosi le condanne al reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2018 (capo 3) e il 5 ottobre 2018 (capo 12).

Osservato che tanto i tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa contesta, rispettivamente, la rideterminazione della pena, l'entità dell'aumento a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa censura, rispettivamente, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, non confrontandosi entrambi i ricorsi con le pertinenti argomentazioni della Corte di appello che, nel rideterminare in senso più favorevole le pene inflitte agli imputati a seguito della pronuncia rescindente, ha però rimarcato, in maniera non irragionevole e in senso ostativo alla possibilità di ulteriori mitigazioni, sia i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, sia l'intrinseca gravità dei fatti, ancorata a specifiche circostanze fattuali di indubbia pregnanza negativa (cfr. pag. 3-5 della decisione gravata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 4 lugl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 13 marzo 202.5 che, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza della Quarta Sezione Penale di questa Corte n. 37650 del 3 luglio 2024 e in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 17 marzo 2022, ha rideterminato le pene inflitte ad [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] nei seguenti termini: anni 5, mesi 2 di reclusione ed euro 26.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA] e anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa per [OSCURATO:PERSONA], riferendosi le condanne al reato di cui agli art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. Fatti commessi in [OSCURATO:PERSONA] il 19 settembre 2018 (capo 3) e il 5 ottobre 2018 (capo 12). Osservato che tanto i tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con cui la difesa contesta, rispettivamente, la rideterminazione della pena, l'entità dell'aumento a titolo di continuazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche, quanto i due motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali la difesa censura, rispettivamente, il diniego delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, sono manifestamente infondati, non confrontandosi entrambi i ricorsi con le pertinenti argomentazioni della Corte di appello che, nel rideterminare in senso più favorevole le pene inflitte agli imputati a seguito della pronuncia rescindente, ha però rimarcato, in maniera non irragionevole e in senso ostativo alla possibilità di ulteriori mitigazioni, sia i precedenti penali a carico di entrambi gli imputati, sia l'intrinseca gravità dei fatti, ancorata a specifiche circostanze fattuali di indubbia pregnanza negativa (cfr. pag. 3-5 della decisione gravata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 lugl
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