CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10147/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata digitalmente ex lege; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliato digitalmente ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7395/2021 , depositata il 9novembre 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novem bre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, nel 201 6 , davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] e l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, chiedendone la condanna al risarcimento del danno derivante dal ritardato recepimento delle direttive comunitarie n.75/362/CEE e n. 82/76/CEE, che imponevano agli Stati membri di garantire un’adeguata remunerazione ai medici specializzandi durante il periodo di formazione; espose a fondamento di aver frequentato, nel periodo 1985-1990, la scuola di specializzazione quinquennale in «Chirurgia d’urgenza e [OSCURATO:PERSONA]» presso la predetta Università, senza percepi re alcuna retribuzione per tale attività formativa; con sentenza n. 11805 del 201 6 il Tribunale , dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei Ministeri e dell’Università, accolse la domandanei confronti del la Presidenza del Consiglio dei Ministri , che condannò al pagamento in favore d el Cavaccini della somma di euro 33.569,70, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal 6 luglio 2001 fino al saldo; la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 7395/2021, resa pubblica i l 9 novembre 2021, ha rigettato l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermando la decisione di primo grado; ha rilevato in motivazione checon il d.m. 30 gennaio 1998 erano state individuate le discipline equipollenti ai fini dell’accesso al ruolo dirigenziale del personale sanitario del SSN e che nell’elenco era compresala specializzazione in Medicina d’Urgenza e [OSCURATO:PERSONA] indicata come equipollente a Chirurgia Generale, prevista dall’art. 5 della direttiva 75/362/CEE; ha richiamato, inoltre , giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19730/2019) secondo cui la mancata contemplazione di una specializzazione negli elenchi allegati alle direttive non impedisce il riconoscimento della remunerazione quando si tratti di specializzazione analoga; avverso tale sentenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri proponericorso per cassazione affidato a un solo motivo , cui resist e il Cavaccini depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; considerato che: con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia , con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., «Violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 delle direttive CEE n. 75/362 e 75/363, delle direttive nn. 82/76, 93/16, legge n. 370/99, nonché degli artt. 117 Cost. e 1218 c.c.», per avere la Corte d’Appello ─ in contrasto con numerosi richiamati precedenti di legittimità ─ erroneamente ritenuto che la frequentazione, da parte dell’odierno intimato, del corso di specializzazione in «Chirurgia d’urgenza e [OSCURATO:PERSONA]» potesse dar titolo alla corresponsione dell’indennizzo conseguente al tardivo recepimento delle direttive europee in materia di remunerazione dei medici specializzandi; rileva che a dispetto di quanto erroneamente sostenuto dalla Corte d'Appello, i dd.mm. adottati in anni successivi a quello del conseguimento della specializzazione da parte del resistente, ivi compreso il d.m.30 gennaio 19 98, sono assolutamente irrilevanti per i fini che qui interessano, atteso che gli stessi non hanno alcuna valenza retroattiva; il motivo è fondato; come già più volte evidenziato da questa Corte (v. Cass.11/02/2022, n. 4575; 14/12/2021, n. 39826; 29/11/2021, n. 37251; 14/12/2020, n. 28440; 26/07/2019, n. 20303; cfr. anche da ultimo Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603): — l'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive (cfr. Cass. n. 23577 del 2011 e n. 458 del 2019); — si tratta, in altri termini, di un elemento costitutivo della fattispecie, che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio; — la sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice(ovviamente, sulla base delle allegazioni e prove offerte), indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso); — la questione - come pure più volte sottolineato da questa Corte-è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri) allorché il medico deduca l’equipollenza (v., in termini, tra le altre, Cass. 16/04/2024, n. 10206; 26/08/2022, n. 25414, in motivazione, § 8.1.2, pagg. 22-24; v. anche, Cass. Sez. U. 14/10/2024, n. 26603; Cass. 15/11/2016, n. 23199, in motivazione); ─ l’onere di allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio di equipollenza deve essereassolto « non già limitandosi a dichiarare di avere conseguito questa o quella specializzazione, ma esponendo le ragioni concrete per le quali il corso di specializzazione seguito, nonostante la diversa denominazione, coincideva de facto con una delle specializzazioni elencate dalla Direttiva (ad es., coincidenza delle materie di insegnamento impartite, equivalenza degli orari, coincidenza delle esercitazioni pratiche)»(Cass. Sez. U. n. 26603 del 2024, cit. in motivazione, pag. 16). ciò premesso, va rilevato che la specializzazione in questione non è inclusa negli elenchi di cui alle direttive comunitarie, mentre, in ordine all’equipollenza,l’accertamento di fatto operato in sentenza, in mancanza di alcuna verifica fattuale nei sensi sopra illustrati, non è congruente rispetto a ciò che sarebbe stato necessario, manifestando in tal senso la motivazione della Corte di merito un vizio di sussunzione della fattispecie come in concreto accertata nella fattispecie legale come sopra delineata; nessunrilievo p uò infatti essere attribuito alla circostanza che la specializzazione in «Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso» sia stata dichiarata equivalente a quella in «Chirurgia generale» dal d.m. 30 gennaio 1998, successivo di diversianni alla data di immatricolazione del controricorrente nel relativo corso; al riguardo, va ricordato che questa Corte ha ripetutamente affermato, in via generale, il principio per cui il mero inserimento di determinati corsi di specializzazione nei vari decreti ministeriali intervenuti dopo il decreto legislativo n. 257 del 1991 (e non applicabili retroattivamente) non può assumere decisiva rilevanza ai fini ai fini del diritto al compenso previsto da tali direttive e, quindi, per ritenere sussistente l’inadempimento dello Stato agli obblighi derivanti dalle direttive europee, in mancanza dell’effettiva equipollenza, da accertare in concreto, tra gli stessi corsi e quelli previsti in almeno due Stati membri; i decreti in questione, d'altra parte, sono dettati ad altri fini, avendo riguardo all'organizzazione delle scuole o all'eventuale mantenimento di corsi privi dei requisiti richiesti ai fini dell'equiparazione a quelli europei; deve quindi escludersi che il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, possa essere riconosciuto a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati membri in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria (in tal senso, ex multis, Cass. n. 11316 del 2025 ; n. 10206 del 2024, cit.; n. 3294 del 2024 ; n. 25414 del 2022 , cit.; n. 39826 del 2021; n. 20303del 2019); mette conto rammentare che l’equipollenza tra la specializzazione in «Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso» e quelle previste dalle Direttive 75/362 e 75/363 è stata già negata in cinquantadue casi identici da questa Corte (tra le più recenti, in tal senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30146 del 15/11/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 16245 del 17/6/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 4277 del 18/02/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del 30/5/2024; Cass. n. 25363 del 2022; Cass.08/01/2016, n. 147; 17/01/2019, n. 1058 e n. 1059; Cass.29/05/2019, n. 14749; 04/03/2021, n. 6105; 03/12/2021, n. 39428 14/12/2021, n. 39826; 22/03/2022, n. 9217); in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve dunque essere cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda; avuto riguardo agli esiti dei due gradi del giudizio di merito si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese relative; alla soccombenza in questo grado di legittimità segue la condanna del controricorrente alla rifusione, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle relative spese, liquidate come da dispositivo; poiché la parte vittoriosa è una amministrazion e dello Stato, nei confronti della qual e vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass. n. 1058 del 2019); P.Q.M accoglie il ricorso; cassa la sentenza; decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, da [OSCURATO:PERSONA]; compensa per intero tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della amministrazione ricorrente , delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in e uro 2.200per compens