CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2025
Cassazione n. 08980/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannata per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di due anni e sei mesi di reclusione, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e all'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo espone censure in parte manifestamente infondate e in parte non dedotte nei motivi di appello, in quanto la deduzione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondata in modo puntuale e congruo sulla gravità del danno economico per l'Erario, sulla pluralità di precedenti penali, anche specifici, e sull'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputata, mentre la deduzione secondo cui la recidiva non può ritenersi reiterata perché non riconosciuta nelle precedenti condanne non è stata formulata nel giudizio di appello ed comunque in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.