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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 settembre 2021

Cassazione n. 36397/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso la decisione emessa in data 20.9.2021 dal Magistrato di sorveglianza, con la quale era stato accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere l'annullamento del provvedimento del D.A.P. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la permanenza del suddetto detenuto nel circuito AS 1 e, conseguentemente, aveva disposto che l'Amministrazione provvedesse alla declassificazione del reclamante.

Posto che quello al trattamento penitenziario comune deve ritenersi un diritto soggettivo del detenuto, il quale può, quindi, reclamare avverso le violazioni poste in essere dall'Amministrazione penitenziaria, sempre che le stesse integrino i vizi tipici dell'atto amministrativo, il Tribunale condivideva i rilievi svolti dal Magistrato di sorveglianza relativi al vizio di eccesso di potere, inteso come uso scorretto della funzione discrezionale, riscontrabili nell'originario provvedimento del D.A.P., che aveva respinto l'istanza di declassificazione formulata dal Calafato.

Nondimeno a giudizio del Tribunale, il D.A.P., costituitosi davanti al Magistrato di sorveglianza, aveva proceduto, nel contraddittorio con la difesa, alla integrazione della motivazione del proprio provvedimento, individuando i profili di pericolosità del Calafato nella gravità dei reati dallo stesso commessi, nella riattivazione della "stidda" nel territorio agrigentino da parte dei suoi sodali, nella mancata collaborazione attiva ritenuta ancora utile rispetto a quattro omicidi rimasti irrisolti; e detta motivazione doveva reputarsi congrua ed esaustiva rispetto alla pericolosità del detenuto adeguatamente comparata ai risultati della relazione di sintesi, dalla quale si desumeva il positivo percorso carcerario e la progressione trattamentale in atto, e, quindi, la stessa era insindacabile.

2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Calafato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per inosservanza ed erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., delle disposizioni di cui agli artt. 1, 13 e 14 Ord. Pen., 32 e 33 Reg.

Es., 27 della Costituzione e 3 C.E.D.U..

Secondo la difesa, la decisione del Tribunale è da censurare nella parte in cui ha ritenuto sindacabile l'atto amministrativo solo per eccesso di potere e non anche per violazione di legge, vizio questo riscontrabile nel provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria fondato su elementi palesemente contrari ai principi convenzionali e costituzionali in materia di trattamento penitenziario; il richiamo alla gravità dei reati commessi dal Calafato sarebbe in contrasto con il canone di progressione trattamentale, intesa come declinazione della funzione di rieducazione della pena, individuato dalla C.E.D.U.; il richiamo alla mancata collaborazione da parte del detenuto sarebbe anch'esso illegittimo, avendo, peraltro, la stessa ordinanza rilevato che la collaborazione del Calafato era stata qualificata come "impossibile" dal Tribunale di sorveglianza in sede di concessione dei permessi premio; anche l'argomento della "riattivazione della stidda" sarebbe stato inusitatamente legittimato dal Tribunale di sorveglianza pur in mancanza di qualsiasi indizio a carico del Calafato, dovendosi rammentare che eventuali esigenze investigative non possono in alcun modo incidere sull'ordinario svolgimento dell'esecuzione della pena.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero, posto che il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione di un potere discrezionale riservato all'Amministrazione penitenziaria di organizzare e regolare la vita all'interno dell'istituto, tenuto conto anche della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita inframuraria, l'ordinanza impugnata ha effettuato una adeguata verifica della conformità a legge del provvedimento emesso dal D.A.P., ritenendolo compiutamente e logicamente motivato.

In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto - come in precedenza cennato - che il provvedimento del D.A.P. fosse insindacabile in quanto aveva individuato, con argomentare congruo ed esaustivo, i profili di pericolosità del Calafato nella gravità dei reati dallo stesso commessi, nella riattivazione della "stidda" nel territorio agrigentino da parte dei suoi sodali, nella mancata collaborazione attiva ritenuta ancora utile rispetto a quattro omicidi rimasti irrisolti da parte del medesimo Calafato.

2. A fronte di ciò, i rilievi difensivi, lungi dal denunciare vizi effettivamente esistenti, finiscono con il richiedere una rivalutazione degli elementi posti alla base del giudizio fattuale di attuale pericolosità del detenuto e della correlata valutazione in ordine alla opportunità di mantenimento del relativo regime carcerario; valutazione che, però, appartiene, sul piano del merito, all'Amministrazione penitenziaria e sulla quale lo stesso strumento del ricorso giurisdizionale deve limitare il controllo al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, I'l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'i dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Milano accoglieva il reclamo proposto dall'Amministrazione penitenziaria avverso la decisione emessa in data 20.9.2021 dal Magistrato di sorveglianza, con la quale era stato accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere l'annullamento del provvedimento del D.A.P. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] V [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato la permanenza del suddetto detenuto nel circuito AS 1 e, conseguentemente, aveva disposto che l'Amministrazione provvedesse alla declassificazione del reclamante. Posto che quello al trattamento penitenziario comune deve ritenersi un diritto soggettivo del detenuto, il quale può, quindi, reclamare avverso le violazioni poste in essere dall'Amministrazione penitenziaria, sempre che le stesse integrino i vizi tipici dell'atto amministrativo, il Tribunale condivideva i rilievi svolti dal Magistrato di sorveglianza relativi al vizio di eccesso di potere, inteso come uso scorretto della funzione discrezionale, riscontrabili nell'originario provvedimento del D.A.P., che aveva respinto l'istanza di declassificazione formulata dal Calafato. Nondimeno a giudizio del Tribunale, il D.A.P., costituitosi davanti al Magistrato di sorveglianza, aveva proceduto, nel contraddittorio con la difesa, alla integrazione della motivazione del proprio provvedimento, individuando i profili di pericolosità del Calafato nella gravità dei reati dallo stesso commessi, nella riattivazione della "stidda" nel territorio agrigentino da parte dei suoi sodali, nella mancata collaborazione attiva ritenuta ancora utile rispetto a quattro omicidi rimasti irrisolti; e detta motivazione doveva reputarsi congrua ed esaustiva rispetto alla pericolosità del detenuto adeguatamente comparata ai risultati della relazione di sintesi, dalla quale si desumeva il positivo percorso carcerario e la progressione trattamentale in atto, e, quindi, la stessa era insindacabile. 2. Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Calafato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], per inosservanza ed erronea applicazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., delle disposizioni di cui agli artt. 1, 13 e 14 Ord. Pen., 32 e 33 Reg. Es., 27 della Costituzione e 3 C.E.D.U.. Secondo la difesa, la decisione del Tribunale è da censurare nella parte in cui ha ritenuto sindacabile l'atto amministrativo solo per eccesso di potere e non anche per violazione di legge, vizio questo riscontrabile nel provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria fondato su elementi palesemente contrari ai principi convenzionali e costituzionali in materia di trattamento penitenziario; il richiamo alla gravità dei reati commessi dal Calafato sarebbe in contrasto con il canone di progressione trattamentale, intesa come declinazione della funzione di rieducazione della pena, individuato dalla C.E.D.U.; il richiamo alla mancata collaborazione da parte del detenuto sarebbe anch'esso illegittimo, avendo, peraltro, la stessa ordinanza rilevato che la collaborazione del Calafato era stata qualificata come "impossibile" dal Tribunale di sorveglianza in sede di concessione dei permessi premio; anche l'argomento della "riattivazione della stidda" sarebbe stato inusitatamente legittimato dal Tribunale di sorveglianza pur in mancanza di qualsiasi indizio a carico del Calafato, dovendosi rammentare che eventuali esigenze investigative non possono in alcun modo incidere sull'ordinario svolgimento dell'esecuzione della pena. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E in vero, posto che il provvedimento di assegnazione del detenuto al circuito di elevato indice di vigilanza è espressione di un potere discrezionale riservato all'Amministrazione penitenziaria di organizzare e regolare la vita all'interno dell'istituto, tenuto conto anche della pericolosità dei detenuti e della necessità di assicurare l'ordinato svolgimento della vita inframuraria, l'ordinanza impugnata ha effettuato una adeguata verifica della conformità a legge del provvedimento emesso dal D.A.P., ritenendolo compiutamente e logicamente motivato. In particolare, l'ordinanza impugnata ha ritenuto - come in precedenza cennato - che il provvedimento del D.A.P. fosse insindacabile in quanto aveva individuato, con argomentare congruo ed esaustivo, i profili di pericolosità del Calafato nella gravità dei reati dallo stesso commessi, nella riattivazione della "stidda" nel territorio agrigentino da parte dei suoi sodali, nella mancata collaborazione attiva ritenuta ancora utile rispetto a quattro omicidi rimasti irrisolti da parte del medesimo Calafato. 2. A fronte di ciò, i rilievi difensivi, lungi dal denunciare vizi effettivamente esistenti, finiscono con il richiedere una rivalutazione degli elementi posti alla base del giudizio fattuale di attuale pericolosità del detenuto e della correlata valutazione in ordine alla opportunità di mantenimento del relativo regime carcerario; valutazione che, però, appartiene, sul piano del merito, all'Amministrazione penitenziaria e sulla quale lo stesso strumento del ricorso giurisdizionale deve limitare il controllo al solo profilo dei vizi di legittimità dell'atto amministrativo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 giugno 2022, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, I'l
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