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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06374/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone,Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 9/10) la effettiva natura e funzione delle periodiche dazioni di denaro da parte della persona offesa all'[OSCURATO:PERSONA], congiunte alla - e derivanti dalla - consapevolezza dello spessore criminale del secondo, e quindi non inquadrabili affatto, come pretende la difesa dell'imputato, quale corrispettivo di una attività di mediazione nei noleggio di veicoli (primo motivo); (ii) ribadendo (in relazione al secondo motivo) la natura aggravata della condotta (pg. 10), emergente dall'offerta di protezione al Cannone nello svolgimento dei suoi affari in cambio di somme di denaro, come risultante dal complesso motivazionale; quanto alla richiesta riqualificazione del fatto in 'ragion fattasi', il punto non è consentito, ex art. 606, comma3, cod. proc. pen., non essendo stato formulato in precedenza, con conseguente violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso sono intrisi di genericità, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) cod. proc. pen., costituendo sostanzialmente la riproduzione dei cahiers de doléances presentati alla Corte d'appello; in tale ipotesi i motivi sono ripetitivi, aspecifici e, in definitiva, soltanto apparenti, giacché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone,Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 [OSCURATO:PERSONA]. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); osservato che, in ogni caso, la Corte ha fornito risposta congrua su ogni doglianza oggetto dei motivi di ricorso: (i) evidenziando (pg. 9/10) la effettiva natura e funzione delle periodiche dazioni di denaro da parte della persona offesa all'[OSCURATO:PERSONA], congiunte alla - e derivanti dalla - consapevolezza dello spessore criminale del secondo, e quindi non inquadrabili affatto, come pretende la difesa dell'imputato, quale corrispettivo di una attività di mediazione nei noleggio di veicoli (primo motivo); (ii) ribadendo (in relazione al secondo motivo) la natura aggravata della condotta (pg. 10), emergente dall'offerta di protezione al Cannone nello svolgimento dei suoi affari in cambio di somme di denaro, come risultante dal complesso motivazionale; quanto alla richiesta riqualificazione del fatto in 'ragion fattasi', il punto non è consentito, ex art. 606, comma3, cod. proc. pen., non essendo stato formulato in precedenza, con conseguente violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d
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