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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 17 marzo 2021

Cassazione n. 36055/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28013-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 94/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA„ depositata il 17/03/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, di rigettarlo.

Ric. 2021 n. 28013 sez.

SU - ud. 08-11-2022 -2- Rilevato che: con sentenza n. 94/2021 del 17.3.2021, la Corte dei Conti - Sezione II [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 74/2018 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, che aveva rigettato il ricorso degli odierni ricorrenti -già dipendenti degli Organismi di Informazone e Sicurezza- volto a ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'indennità di funzione e operativa di cui all'art. 18, comma 1 del D.P.C.M. n. 8 del 21.11.1980, percepita in costanza di rapporto; premesso che, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con pronuncia n. 2/2018/QM, il primo giudice aveva escluso il carattere retributivo dell'indennità e, per l'effetto, la sua computabilità nella base di calcolo della pensione ordinaria, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'appello non avesse specificamente individuato il "quantum appellatum" e che i motivi, in quanto rivolti al giudicato nomofilattico delle Sezioni Riunite, non fossero incentrati sul percorso motivazionale della sentenza di primo grado; ha aggiunto che, «comunque, nel merito» le censure risultavano prive di fondamento e che appariva altresì manifestamente infondata (se non addirittura inammissibile) la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai ricorrenti, «dell'impianto normativo così come delineato dall'interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite che porta ad escludere la pensionabilità dell'indennità in questione»; i predetti ex dipendenti degli Organismi di Informazione e Sicurezza hanno impugnato la sentenza avanti a questa Corte con «ricorso per regolamento di competenza» basato su un unico motivo; ha resistito, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo «di dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, di rigettarlo».

Considerato che:con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 14 D.Lvo 174/2016 c.g.c.; violazione art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 T.U.P.1.»; premesso che il trattamento di quiescenza era stato liquidato «senza valutare in esso l'indennità di! funzione od operativa come percepita in servizio, ritenendo non applicabili [...] le disposizioni previste dall'art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 335», i ricorrenti contestano l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza 2/2018 QM del 29.1.2018, che ha riconosciuto prevalenza alla previsione dell'art. 18 del D.P.C.M. n. 8 del 1980, considerandola norma speciale rispetto alla legge n. 335/1995; fanno inoltre riferimento al «rinvenimento fortunoso» della circolare n. 325-26/3136 del 23.1.1998, a firma del Segretario Generale del Cesis, affermando che la stessa avrebbe «formato oggetto della richiesta di revocazione della sentenza di respingimento del ricorso degli interessati in giudizio di appello»; assumono che il DPCM n. 8 del 21.11.1980 «non era mai assurto né avrebbe potuto assurgere a rango di Provvedimento normativo cogente, poiché essenzialmente privo dei necessari "crismi" legali»; sostengono che, «in merito alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto non sussistono dubbi, "ratione temporis", sulla giurisdizione del Giudice amministrativo.

Ciò in quanto le predette indennità costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell'attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e, pertanto, trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico e come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti»; aggiungono che «tuttavia il criterio del "petitum" sostanziale al fine di determinare la giurisdizione nelle controversie afferenti al pubblico impiego, laddove vengano in contestazione anche atti amministrativi generali o regolamentari presupposti sembrano far capo all'art. 63 del Dlgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165 che devolve al Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 / 2° comma, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti»; concludono chiedendo a questa Corte che, «in accoglimento del proposto gravame ed ai sensi degli artt. 43 e ss. cpc, voglia cassare la sentenza impugnata e così statuire sulla competenza per materia a decidere sulla controversia e sul connesso rapporto processuale instauratosi tra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù delle statuizioni relative alla natura delle incennità percepite durante il rapporto di impiego individuandola in capo al [OSCURATO:PERSONA] del Lazio»; il ricorso è inammissibile; benché sia intitolato come «ricorso per regolamento di competenza» e benché richieda di «statuire sulla competenza per materia a decidere sulla controversia», il ricorso deduce -nella sostanza- una questione di giurisdizione e (pur compiendo una digressione sulla giurisdizione del giudice del lavoro in materia di pubblico impiego) afferma chiaramente come «in merito alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto non sussistano dubbi, "ratione temporis", sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo» (e ciò in quanto le indennità richieste «costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell'attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e, pertanto, trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico, e come , tale mon li rientrante nella OuLA giurisdizione della Corte dei Conti») , conclude chiedendo che la «competenza» venga individuata «in capo al Tribunale Amministrativo del Lazio»; peraltro, deve rilevarsi che, pur concernendo una sentenza pronunciata in sede di appello, il ricorso fa riferimento (sia a pag. 1 che a pag. 5) a una pronuncia di revocazione avverso la «sentenza di respingimento del ricorso degli interessati in giudizio di appello» e ricalca alla lettera il contenuto di altri ricorsi trattati all'odierna adunanza (redatti dallo stesso difensore e concernenti la medesima materia), attinenti effettivamente a decisioni su ricorsi per revocazione; tanto premesso, deve ritenersi -in linea con le conclusioni del P.G.- che: il ricorso, ove riqualificato come istanza di regolamento di giurisdizione, è evidentemente tardivo (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 10243/2021 e Cass., S.U. n. 10083/2020); ove qualificata come ricorso per motivi di giurisdizione, l'impugnazione è egualmente inammissibile, atteso che la questione della giurisdizione non è stata posta e coltivata nei gradi di merito davanti al giudice contabile e sulla stessa è pertanto intervenuto il giudicato implicito (cfr. Cass., S.U. n. 24883/2008); invero, non risulta che il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti (peraltro adita dagli stessi odierni ricorrenti) sia stato eccepito in primo grado e neppure che la sentenza di prime cure sia stata impugnata per difetto di giurisdizione, di talché deve escludersi che il giudicato ormai determinatosi consenta di proporre la questione, per la prima volta, con ricorso per cassazione (cfr. Cass., S.U. n. 27531/2008 e Cass., S.U. n. 2067/2011); all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'ari:. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28013-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12/D, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 94/2021 della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO - ROMA„ depositata il 17/03/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite della Corte di dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, di rigettarlo. Ric. 2021 n. 28013 sez. SU - ud. 08-11-2022 -2- Rilevato che: con sentenza n. 94/2021 del 17.3.2021, la Corte dei Conti - Sezione II [OSCURATO:PERSONA] d'Appello ha respinto l'appello proposto avverso la sentenza n. 74/2018 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, che aveva rigettato il ricorso degli odierni ricorrenti -già dipendenti degli Organismi di Informazone e Sicurezza- volto a ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico con inclusione dell'indennità di funzione e operativa di cui all'art. 18, comma 1 del D.P.C.M. n. 8 del 21.11.1980, percepita in costanza di rapporto; premesso che, richiamando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con pronuncia n. 2/2018/QM, il primo giudice aveva escluso il carattere retributivo dell'indennità e, per l'effetto, la sua computabilità nella base di calcolo della pensione ordinaria, la sentenza impugnata ha ritenuto che l'appello non avesse specificamente individuato il "quantum appellatum" e che i motivi, in quanto rivolti al giudicato nomofilattico delle Sezioni Riunite, non fossero incentrati sul percorso motivazionale della sentenza di primo grado; ha aggiunto che, «comunque, nel merito» le censure risultavano prive di fondamento e che appariva altresì manifestamente infondata (se non addirittura inammissibile) la questione di legittimità costituzionale, sollevata dai ricorrenti, «dell'impianto normativo così come delineato dall'interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite che porta ad escludere la pensionabilità dell'indennità in questione»; i predetti ex dipendenti degli Organismi di Informazione e Sicurezza hanno impugnato la sentenza avanti a questa Corte con «ricorso per regolamento di competenza» basato su un unico motivo; ha resistito, con controricorso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri; il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo «di dichiarare il ricorso inammissibile e, in ogni caso, di rigettarlo». Considerato che:con l'unico motivo, i ricorrenti denunciano «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 e 14 D.Lvo 174/2016 c.g.c.; violazione art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 T.U.P.1.»; premesso che il trattamento di quiescenza era stato liquidato «senza valutare in esso l'indennità di! funzione od operativa come percepita in servizio, ritenendo non applicabili [...] le disposizioni previste dall'art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 335», i ricorrenti contestano l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, con sentenza 2/2018 QM del 29.1.2018, che ha riconosciuto prevalenza alla previsione dell'art. 18 del D.P.C.M. n. 8 del 1980, considerandola norma speciale rispetto alla legge n. 335/1995; fanno inoltre riferimento al «rinvenimento fortunoso» della circolare n. 325-26/3136 del 23.1.1998, a firma del Segretario Generale del Cesis, affermando che la stessa avrebbe «formato oggetto della richiesta di revocazione della sentenza di respingimento del ricorso degli interessati in giudizio di appello»; assumono che il DPCM n. 8 del 21.11.1980 «non era mai assurto né avrebbe potuto assurgere a rango di Provvedimento normativo cogente, poiché essenzialmente privo dei necessari "crismi" legali»; sostengono che, «in merito alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto non sussistono dubbi, "ratione temporis", sulla giurisdizione del Giudice amministrativo. Ciò in quanto le predette indennità costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell'attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e, pertanto, trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico e come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti»; aggiungono che «tuttavia il criterio del "petitum" sostanziale al fine di determinare la giurisdizione nelle controversie afferenti al pubblico impiego, laddove vengano in contestazione anche atti amministrativi generali o regolamentari presupposti sembrano far capo all'art. 63 del Dlgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 165 che devolve al Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 / 2° comma, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti»; concludono chiedendo a questa Corte che, «in accoglimento del proposto gravame ed ai sensi degli artt. 43 e ss. cpc, voglia cassare la sentenza impugnata e così statuire sulla competenza per materia a decidere sulla controversia e sul connesso rapporto processuale instauratosi tra i ricorrenti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in virtù delle statuizioni relative alla natura delle incennità percepite durante il rapporto di impiego individuandola in capo al [OSCURATO:PERSONA] del Lazio»; il ricorso è inammissibile; benché sia intitolato come «ricorso per regolamento di competenza» e benché richieda di «statuire sulla competenza per materia a decidere sulla controversia», il ricorso deduce -nella sostanza- una questione di giurisdizione e (pur compiendo una digressione sulla giurisdizione del giudice del lavoro in materia di pubblico impiego) afferma chiaramente come «in merito alla rideterminazione del trattamento di fine rapporto non sussistano dubbi, "ratione temporis", sulla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo» (e ciò in quanto le indennità richieste «costituiscono trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell'attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e, pertanto, trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico, e come , tale mon li rientrante nella OuLA giurisdizione della Corte dei Conti») , conclude chiedendo che la «competenza» venga individuata «in capo al Tribunale Amministrativo del Lazio»; peraltro, deve rilevarsi che, pur concernendo una sentenza pronunciata in sede di appello, il ricorso fa riferimento (sia a pag. 1 che a pag. 5) a una pronuncia di revocazione avverso la «sentenza di respingimento del ricorso degli interessati in giudizio di appello» e ricalca alla lettera il contenuto di altri ricorsi trattati all'odierna adunanza (redatti dallo stesso difensore e concernenti la medesima materia), attinenti effettivamente a decisioni su ricorsi per revocazione; tanto premesso, deve ritenersi -in linea con le conclusioni del P.G.- che: il ricorso, ove riqualificato come istanza di regolamento di giurisdizione, è evidentemente tardivo (cfr., per tutte, Cass., S.U. n. 10243/2021 e Cass., S.U. n. 10083/2020); ove qualificata come ricorso per motivi di giurisdizione, l'impugnazione è egualmente inammissibile, atteso che la questione della giurisdizione non è stata posta e coltivata nei gradi di merito davanti al giudice contabile e sulla stessa è pertanto intervenuto il giudicato implicito (cfr. Cass., S.U. n. 24883/2008); invero, non risulta che il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti (peraltro adita dagli stessi odierni ricorrenti) sia stato eccepito in primo grado e neppure che la sentenza di prime cure sia stata impugnata per difetto di giurisdizione, di talché deve escludersi che il giudicato ormai determinatosi consenta di proporre la questione, per la prima volta, con ricorso per cassazione (cfr. Cass., S.U. n. 27531/2008 e Cass., S.U. n. 2067/2011); all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'ari:. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis d
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