Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 481/1988
ECLI:IT:COST:1988:481
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lo Stato ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del
1985 della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto la
"redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella
lingua tedesca ed italiana", con la quale veniva stabilito che solo
la parte dispositiva delle deliberazioni delle pubbliche
amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi
dovesse essere redatta nelle due lingue.
Secondo il ricorrente, la circolare impugnata avrebbe violato
l'art. 100 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA]Adige, il cui ultimo comma
rinvia alle norme di attuazione dello Stato le determinazioni e la
disciplina dei casi nei quali è prescritto l'uso congiunto delle due
lingue.
[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non si è costituita.
Nelle more del procedimento l'Amministrazione provinciale di
Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per
oggetto la "redazione integrale delle deliberazioni nelle lingue
tedesca ed italiana", espressamente indicata come integralmente
sostitutiva di quella impugnata.
Poiché tale nuovo provvedimento si adegua puntualmente alla
normativa statutaria, ne discende che debba dichiararsi cessata la
materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI