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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 481/1988

ECLI:IT:COST:1988:481
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Lo Stato ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del 1985 della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto la "redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana", con la quale veniva stabilito che solo la parte dispositiva delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi dovesse essere redatta nelle due lingue.

Secondo il ricorrente, la circolare impugnata avrebbe violato l'art. 100 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA]Adige, il cui ultimo comma rinvia alle norme di attuazione dello Stato le determinazioni e la disciplina dei casi nei quali è prescritto l'uso congiunto delle due lingue. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non si è costituita.

Nelle more del procedimento l'Amministrazione provinciale di Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per oggetto la "redazione integrale delle deliberazioni nelle lingue tedesca ed italiana", espressamente indicata come integralmente sostitutiva di quella impugnata.

Poiché tale nuovo provvedimento si adegua puntualmente alla normativa statutaria, ne discende che debba dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Lo Stato ha impugnato in sede di conflitto la circolare n. 5 del 1985 della Provincia autonoma di Bolzano, avente per oggetto la "redazione e pubblicazione delle deliberazioni congiuntamente nella lingua tedesca ed italiana", con la quale veniva stabilito che solo la parte dispositiva delle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per le quali era prevista la pubblicazione negli albi dovesse essere redatta nelle due lingue. Secondo il ricorrente, la circolare impugnata avrebbe violato l'art. 100 dello Statuto del [OSCURATO:PERSONA]Adige, il cui ultimo comma rinvia alle norme di attuazione dello Stato le determinazioni e la disciplina dei casi nei quali è prescritto l'uso congiunto delle due lingue. [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano non si è costituita. Nelle more del procedimento l'Amministrazione provinciale di Bolzano ha emanato una nuova circolare (la n. 1 del 1988), avente per oggetto la "redazione integrale delle deliberazioni nelle lingue tedesca ed italiana", espressamente indicata come integralmente sostitutiva di quella impugnata. Poiché tale nuovo provvedimento si adegua puntualmente alla normativa statutaria, ne discende che debba dichiararsi cessata la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1988. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 27 aprile 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 481/1988 — Fons Iuris — Fons Iuris