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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 18444/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Agrigento.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello cautelare proposto dal medesimo avverso il provvedimento emesso in data 1.10.2024 dal GIP del Tribunale di Sciacca, con cui è stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario di azienda (reso dal medesimo giudice ex art. 3

I. n. 199/2016 e 321 e ss. cod. proc. pen.).

2. La difesa lamenta il mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame — a suo tempo adito con ricorso depositato ex art. 111-bis cod. proc. pen. per mezzo del PDP ("[OSCURATO:PERSONA]") — dei termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e contesta il provvedimento impugnato (così come quello del GIP), laddove afferma che tale deposito non si sarebbe perfezionato a causa di una "falla del sistema informatico", sicché nessun termine poteva dirsi decorso e il ricorrente, vertendosi in un'ipotesi di forza maggiore, avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione nel termine al fine di reiterare la richiesta di riesame.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettato.

2. Nella specie, non è in discussione che la richiesta di riesame avanzata dalla difesa del ricorrente, avverso il decreto di controllo giudiziario di azienda emesso dal GIP del Tribunale di Sciacca, sia stata tempestivamente inoltrata tramite portale telematico al Tribunale di Agrigento, ex art. 111-bis cod. proc. pen. Né è controverso che, per una falla (certificata) del sistema informatico, il deposito presso l'Ufficio destinatario della richiesta di riesame avanzata dalla difesa non si sia mai perfezionato, in quanto la richiesta anzidetta era stata inoltrata all'indirizzo "[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento", presente nel portale ma * rivelatosi inidoneo a consentire la ricezione e visione della richiesta da parte dell'Ufficio del riesame del Tribunale di Agrigento, in quanto frutto di un "errore di sistema" per la cui correzione veniva successivamente aperto un "ticket" (vale a dire una richiesta di intervento) presso il C.I.S.I.A. ([OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA]) di Palermo, onde scongiurare ulteriori, analoghi, episodi.

3. La questione che pone il ricorso, invece, è se dalla suddetta falla del sistema telematico processuale possa e debba conseguire l'inefficacia della misura impugnata, per il decorso del termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 309, comma 10, 324, comma 7, cod. proc. pen., come sostenuto dal ricorrente.

A tale questione l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta negativa compiutamente motivata e immune da violazioni di legge.

Ciò in quanto, in estrema sintesi, in tema di riesame, la declaratoria di inefficacia della misura per inosservanza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione presuppone, all'evidenza, che il deposito dell'impugnazione si sia perfezionato mediante la regolare ricezione degli atti da parte dell'Ufficio destinatario.

Nel caso specifico del deposito telematico, occorre che l'istanza sia inoltrata ad un indirizzo elettronico valido e funzionante, nel senso che deve trattarsi di un canale di comunicazione telematico che consenta all'Ufficio giudiziario di ricevere validamente l'atto trasmesso, al fine di poter provvedere ai successivi incombenti processualmente richiesti.

Nel caso oggetto di ricorso, è pacifico che l'istanza di riesame non sia mai stata comunicata alla cancelleria del Tribunale di Agrigento, con conseguente mancato perfezionamento del regolare deposito dell'istanza, in ragione di quello che può essere definito un "caso fortuito" derivante dal citato malfunzionamento del portale telematico preposto al deposito degli atti penali.

4. In definitiva, si deve affermare che il decorso del termine di cui al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. presupponga, quale implicita ma ineliminabile condizione, il regolare deposito e la ricezione della richiesta di riesame da parte degli Uffici di cancelleria del Tribunale competente.

Nel caso in disamina, tale termine non è mai decorso, non avendo il Tribunale mai ricevuto né avuto contezza dell'originaria istanza di riesame di cui si discute.

Conseguentemente, nessuna perdita di efficacia della misura può discendere da tale peculiare situazione processuale.5.

Resta da stabilire quale sia il rimedio offerto alla parte richiedente onde ovviare al mancato perfezionamento del deposito telematico dell'istanza di riesame, per una ragione nel caso certamente a lei non imputabile.

Sul punto, il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie processuale in disamina nell'ipotesi della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., nel senso che il ricorrente — una volta venuto a conoscenza del mancato perfezionamento del deposito dell'istanza di riesame per una falla del sistema telematico — avrebbe potuto (e dovuto) avvalersi di tale istituto al fine di proporre una nuova (e stavolta valida) richiesta di riesame.

Sotto questo profilo, si deve considerare che l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. costituisce una norma di chiusura del sistema, espressamente prevista per ovviare a situazioni di mancato rispetto di un termine previsto a pena di decadenza, qualora sia provato che la parte non abbia potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore, evenienza sicuramente riscontrabile nel caso di specie.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Agrigento. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'appello cautelare proposto dal medesimo avverso il provvedimento emesso in data 1.10.2024 dal GIP del Tribunale di Sciacca, con cui è stata respinta la richiesta di declaratoria di inefficacia del decreto di controllo giudiziario di azienda (reso dal medesimo giudice ex art. 3 I. n. 199/2016 e 321 e ss. cod. proc. pen.). 2. La difesa lamenta il mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame — a suo tempo adito con ricorso depositato ex art. 111-bis cod. proc. pen. per mezzo del PDP ("[OSCURATO:PERSONA]") — dei termini di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. e contesta il provvedimento impugnato (così come quello del GIP), laddove afferma che tale deposito non si sarebbe perfezionato a causa di una "falla del sistema informatico", sicché nessun termine poteva dirsi decorso e il ricorrente, vertendosi in un'ipotesi di forza maggiore, avrebbe dovuto proporre istanza di restituzione nel termine al fine di reiterare la richiesta di riesame. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento e va, pertanto, rigettato. 2. Nella specie, non è in discussione che la richiesta di riesame avanzata dalla difesa del ricorrente, avverso il decreto di controllo giudiziario di azienda emesso dal GIP del Tribunale di Sciacca, sia stata tempestivamente inoltrata tramite portale telematico al Tribunale di Agrigento, ex art. 111-bis cod. proc. pen. Né è controverso che, per una falla (certificata) del sistema informatico, il deposito presso l'Ufficio destinatario della richiesta di riesame avanzata dalla difesa non si sia mai perfezionato, in quanto la richiesta anzidetta era stata inoltrata all'indirizzo "[OSCURATO:PERSONA] di Agrigento", presente nel portale ma * rivelatosi inidoneo a consentire la ricezione e visione della richiesta da parte dell'Ufficio del riesame del Tribunale di Agrigento, in quanto frutto di un "errore di sistema" per la cui correzione veniva successivamente aperto un "ticket" (vale a dire una richiesta di intervento) presso il C.I.S.I.A. ([OSCURATO:PERSONA] per i [OSCURATO:PERSONA]) di Palermo, onde scongiurare ulteriori, analoghi, episodi. 3. La questione che pone il ricorso, invece, è se dalla suddetta falla del sistema telematico processuale possa e debba conseguire l'inefficacia della misura impugnata, per il decorso del termine di dieci giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 309, comma 10, 324, comma 7, cod. proc. pen., come sostenuto dal ricorrente. A tale questione l'ordinanza impugnata ha fornito una risposta negativa compiutamente motivata e immune da violazioni di legge. Ciò in quanto, in estrema sintesi, in tema di riesame, la declaratoria di inefficacia della misura per inosservanza del termine perentorio di dieci giorni per la decisione presuppone, all'evidenza, che il deposito dell'impugnazione si sia perfezionato mediante la regolare ricezione degli atti da parte dell'Ufficio destinatario. Nel caso specifico del deposito telematico, occorre che l'istanza sia inoltrata ad un indirizzo elettronico valido e funzionante, nel senso che deve trattarsi di un canale di comunicazione telematico che consenta all'Ufficio giudiziario di ricevere validamente l'atto trasmesso, al fine di poter provvedere ai successivi incombenti processualmente richiesti. Nel caso oggetto di ricorso, è pacifico che l'istanza di riesame non sia mai stata comunicata alla cancelleria del Tribunale di Agrigento, con conseguente mancato perfezionamento del regolare deposito dell'istanza, in ragione di quello che può essere definito un "caso fortuito" derivante dal citato malfunzionamento del portale telematico preposto al deposito degli atti penali. 4. In definitiva, si deve affermare che il decorso del termine di cui al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. presupponga, quale implicita ma ineliminabile condizione, il regolare deposito e la ricezione della richiesta di riesame da parte degli Uffici di cancelleria del Tribunale competente. Nel caso in disamina, tale termine non è mai decorso, non avendo il Tribunale mai ricevuto né avuto contezza dell'originaria istanza di riesame di cui si discute. Conseguentemente, nessuna perdita di efficacia della misura può discendere da tale peculiare situazione processuale.5. Resta da stabilire quale sia il rimedio offerto alla parte richiedente onde ovviare al mancato perfezionamento del deposito telematico dell'istanza di riesame, per una ragione nel caso certamente a lei non imputabile. Sul punto, il Tribunale ha correttamente inquadrato la fattispecie processuale in disamina nell'ipotesi della restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen., nel senso che il ricorrente — una volta venuto a conoscenza del mancato perfezionamento del deposito dell'istanza di riesame per una falla del sistema telematico — avrebbe potuto (e dovuto) avvalersi di tale istituto al fine di proporre una nuova (e stavolta valida) richiesta di riesame. Sotto questo profilo, si deve considerare che l'art. 175, comma 1, cod. proc. pen. costituisce una norma di chiusura del sistema, espressamente prevista per ovviare a situazioni di mancato rispetto di un termine previsto a pena di decadenza, qualora sia provato che la parte non abbia potuto osservarlo per caso fortuito o per forza maggiore, evenienza sicuramente riscontrabile nel caso di specie. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci
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