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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 44290/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati.

Nell'interesse del NARDOZI sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove.Nel ricorso del Varini sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità in qualità di extraneus e alla valutazione delle prove.

I ricorsi sono inammissibili.

I motivi proposti in entrambi i ricorsi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Peraltro, le censure proposte appaiono eccentriche rispetto ai fatti come accertati dai giudici di merito; invero i due imputati sono stati condannati perché, nella loro qualità di soci della fallita, hanno incassato somme rilevanti senza alcun titolo giustificativo e nei ricorsi non si fa alcun riferimenti a tali circostanze.

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il c-onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Avverso l'indicata sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati. Nell'interesse del NARDOZI sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove.Nel ricorso del Varini sono stati denunziati violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità in qualità di extraneus e alla valutazione delle prove. I ricorsi sono inammissibili. I motivi proposti in entrambi i ricorsi sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Peraltro, le censure proposte appaiono eccentriche rispetto ai fatti come accertati dai giudici di merito; invero i due imputati sono stati condannati perché, nella loro qualità di soci della fallita, hanno incassato somme rilevanti senza alcun titolo giustificativo e nei ricorsi non si fa alcun riferimenti a tali circostanze. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il c-onsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44290/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris