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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21373/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che il ricorso: - in relazione alla sussistenza del reato è manifestamente infondato, in quanto «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez.

U, n. 12064 del 24/11/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210 - 01); e nel resto contiene censure del tutto generiche in ordine all'offensività del fatto; - in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari- 131-bis cod. pen., parimenti contiene allegazione prive di specificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; ritenuto che il ricorso: - in relazione alla sussistenza del reato è manifestamente infondato, in quanto «la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada» (Sez. U, n. 12064 del 24/11/2022 - dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284210 - 01); e nel resto contiene censure del tutto generiche in ordine all'offensività del fatto; - in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'ari- 131-bis cod. pen., parimenti contiene allegazione prive di specificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 21373/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris