CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9 marzo 2022 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, l'aveva condannato alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputato, che denunzia la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati, oltre ad essere manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato, in quanto la doglianza circa l'affermazione della penale responsabilità per il reato in contestazione non aveva costituito oggetto di appello, cosicché sul punto non gravava in capo alla Corte territoriale alcun obbligo di motivazione, è anche estremamente generico; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i