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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 15814/2023

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Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 948-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di liquidatore e già amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2089/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE negò allo stesso il rimborso del credito I.V.A. richiesto relativamente all’anno di imposta 2008; che l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 68/2019, avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria che, con sentenza n. 2089/2020, depositata il 23/09/2020, a propria volta rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come “essendo…il Gregorace attore in senso sostanziale spettava a lui dimostrare la fondatezza della pretesa (formulata con l’atto introduttivo del giudizio) e, cioè, l’esistenza del credito Iva e la cessazione dell’attività.

Tale prova non è stata mai fornita, neppure nel presente grado di giudizio …” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo e penultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo (composto di plurime censure); si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Considerato: che, in via del tutto preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale in capo all’ AVV .

MANNO (cfr. controricorso, p. 3): ed infatti, posto che risulta materialmente congiunto in calce all’ultima pagina del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità un foglio intitolato “ PROCURA DIFENSIVA”contenente il conferimento, tra l’altro, dello ius postulandi in favore del predetto difensore - sia pure “in ogni grado e fase di giurisdizione (del presente giudizio) – osserva il Collegio come sia consolidato il principio per cui la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, essendo dunque irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (Cass., Sez.

L, 28.3.2022, n. 9935, Rv. 664232-01); che, al contrario, è fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, per intervenuto decorso del termine (lungo) di impugnazione (cfr. controricorso, p. 3): ed infatti a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata in data 23.9.2020, il ricorso risulta essere stato (a) spedito per la (prima) notifica postale all’ AGENZIA DELLE ENTRATE , direzione centrale, mediante consegna all’Ufficio N.E.P. solamente in data 3.12.2021 (cfr. timbro apposto sulla relata di notifica) e da questa ricevuto il successivo 14.12.2021 (cfr. il relativo avviso di ricevimento) nonché (b) consegnato a mani dell’impiegato incaricato presso la direzione provinciale di Catanzaro in data 6.12.2021 e, dunque, allorché il termine (lungo) semestrale di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ. (coincidente con il 23.3.2021),era, in entrambi i casi, abbondantemente elasso; che, in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.100,00 (quattromilacento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 948-2022, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di liquidatore e già amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2089/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 23/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Catanzaro, il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE negò allo stesso il rimborso del credito I.V.A. richiesto relativamente all’anno di imposta 2008; che l’adita C.T.P. rigettò il ricorso con sentenza n. 68/2019, avverso la quale [OSCURATO:PERSONA] propose appello innanzi alla C.T.R. della Calabria che, con sentenza n. 2089/2020, depositata il 23/09/2020, a propria volta rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come “essendo…il Gregorace attore in senso sostanziale spettava a lui dimostrare la fondatezza della pretesa (formulata con l’atto introduttivo del giudizio) e, cioè, l’esistenza del credito Iva e la cessazione dell’attività. Tale prova non è stata mai fornita, neppure nel presente grado di giudizio …” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, terzultimo e penultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo (composto di plurime censure); si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Considerato: che, in via del tutto preliminare, è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura speciale in capo all’ AVV . MANNO (cfr. controricorso, p. 3): ed infatti, posto che risulta materialmente congiunto in calce all’ultima pagina del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità un foglio intitolato “ PROCURA DIFENSIVA”contenente il conferimento, tra l’altro, dello ius postulandi in favore del predetto difensore - sia pure “in ogni grado e fase di giurisdizione (del presente giudizio) – osserva il Collegio come sia consolidato il principio per cui la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, essendo dunque irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (Cass., Sez. L, 28.3.2022, n. 9935, Rv. 664232-01); che, al contrario, è fondata l’ulteriore eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale, per intervenuto decorso del termine (lungo) di impugnazione (cfr. controricorso, p. 3): ed infatti a fronte dell’avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata in data 23.9.2020, il ricorso risulta essere stato (a) spedito per la (prima) notifica postale all’ AGENZIA DELLE ENTRATE , direzione centrale, mediante consegna all’Ufficio N.E.P. solamente in data 3.12.2021 (cfr. timbro apposto sulla relata di notifica) e da questa ricevuto il successivo 14.12.2021 (cfr. il relativo avviso di ricevimento) nonché (b) consegnato a mani dell’impiegato incaricato presso la direzione provinciale di Catanzaro in data 6.12.2021 e, dunque, allorché il termine (lungo) semestrale di impugnazione, ex art. 327 cod. proc. civ. (coincidente con il 23.3.2021),era, in entrambi i casi, abbondantemente elasso; che, in conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE ,in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 4.100,00 (quattromilacento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] , del
Sentenza Cassazione n. 15814/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris