CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31303/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; og OSSERVA /. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, il delitto di false dichiarazioni a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità proprie o altrui si consuma nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico, non è rilevante, inoltre, il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, e la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato non vale ad escludere l'integrazione del reato (es cfr. tra le altre Sez. 5, 2676 del 05/11/2021, Rv. 282650 - 01; Sez. 5, 24308 del 31/03/2015, Noto, Rv. 265145 - 01); 3. Rilevato inoltre che, con motivazione esente da vizi logici, il giudice di merito ha esplicato le ragioni del suo convincimento (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione di responsabilità; 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 m