CassazionedecretoSezione 5Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 40409/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi ANBSC - [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato in accoglimento del solo ricorso del Procuratore generale e l'inammissibilità nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 gennaio 2022, la Corte di appello di Bari, sezione delle misure di prevenzione, in parziale riforma del provvedimento del locale Tribunale - che aveva disposto la confisca di immobili, autovetture e somme di denaro riconducibili al proposto [OSCURATO:PERSONA], rigettando la richiesta della pubblica accusa in riferimento ad altri beni - rigettava l'appello proposto dalla pubblica accusa ed accoglieva il gravame presentato dalla difesa in relazione ad un immobile sito in Vieste, alla somma sequestrata al prevenuto nell'agosto 2008 ed alla maggior somma depositata nel conto corrente intestato allo stesso ed alla moglie, terza interessata, [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In risposta ai motivi di appello dedotti dalle parti - la pubblica accusa, il proposto ed i terzi interessati (non la sola Vescera) - la Corte distrettuale osservava quanto segue. 1.1.1. Così riassumeva, in primo luogo, il percorso motivazionale seguito dal Tribunale in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del proposto. Il primo giudice l'aveva ritenuta, quanto alla pericolosità generica, a partire dall'anno 1999 e, dal 2017, anche in ordine alla pericolosità qualificata. Egli, infatti, aveva patito plurime condanne per diversi reati, anche contro il patrimonio altrui, negli anni dal 1999 al 2002. Dal 2002 al 7 agosto 2007, Raduano era rimasto in stato di detenzione e, scarcerato, aveva riportato una condanna per un'estorsione continuata, consumata fra il 2008 ed il 2010 ai danni di tale Troia, per una somma complessiva di euro 14.000 circa. Da allora, si erano susseguite altre condanne per traffico di stupefacenti, estorsione ed associazione mafiosa (quest'ultima in permanenza dal giugno 2017 all'agosto 2018), scampando, Raduano, nel marzo 2018, ad un significativo (per la sua caratura criminale) agguato. 1.1.2. Presone atto, la Corte, ricordando nel dettaglio le sole condanne patite dal prevenuto per fatti consumati dopo la detenzione intervenuta fra il 2002 ed il 2008 (rectius: 7 agosto 2007), fissava, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l'inizio della pericolosità generica al 2008, affermando l'insussistenza di elementi che consentissero di ampliarla al periodo in cui Raduano era rimasto in stato di detenzione (fermo, comunque, rimanendo l'inizio, al 2017, della pericolosità qualificata).1.1.3. All'interno di tale cornice temporale, la Corte osservava come non fosse stata raggiunta la prova della provenienza da delitto della provvista utilizzata per acquistare, nel 2008, l'immobile di via Dante in Vieste (poi ceduto in permuta per acquistare uno dei beni immobili sottoposti al vincolo, quello sito nella stessa Vieste ma in contrada Scialara) dato che l'unico illecito in precedenza consumato era la ricordata estorsione continuata, del 2008/2010, ai danni di certo Troia, da cui era derivato, in allora, un profitto, 14.000 euro, del tutto inadeguato a tale acquisto. Ricordati poi alcuni orientamenti ermeneutici di questa Corte di legittimità in tema in tema di preclusione della applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (Cass. nn. 33533/2021, 182/2021, 19880/2019) a seguito della pronuncia di provvedimenti liberatori in sede di giudizio di merito, la Corte territoriale osservava come il dissequestro (del medesimo immobile di Vieste, contrada Scialara) ordinato dal Tribunale di Foggia, nel giudizio di merito celebrato in ordine all'estorsione consumata ai danni del Troia, si fosse, appunto, fondato sull'assenza di alcun nesso economico fra tale delitto e l'acquisto del bene (dato poi in permuta). 1.1.4. Analoghe considerazioni andavano fatte, a giudizio della Corte distrettuale, in ordine alla confisca dell'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], e ricondotto alla disponibilità del proposto, anch'esso, peraltro, dissequestrato nel corso del parallelo giudizio di merito (diverso rispetto a quello sopra ricordato). Il bene era stato acquistato dal marito della Fusillo nel 2001 ed era detenuto dal Raduano "per mera tolleranza". Non era pertanto nella sua "disponibilità", un requisito essenziale per apporvi il vincolo di prevenzione reale. 1.1.5. La Corte confermava, invece, la confisca delle due autovetture, intestate la prima a [OSCURATO:PERSONA], moglie del Raduano, e la seconda alla [OSCURATO:SOCIETA] difesa aveva contestato la pericolosità qualificata del prevenuto quanto alla prima e la disponibilità in capo al proposto della seconda. Invero, quanto alla vettura della società, la dimostrazione della titolarità effettiva muoveva dalla vorticosa serie di re-immatricolazioni operate nel 2018, la sua custodia in un fondo di pertinenza del Raduano ed il possesso delle chiavi in capo allo stesso. Quanto alla vettura intestata alla Vescera, moglie del Raduano, questa era di fascia medio-alta, ed il suo acquisto era del tutto incompatibile con i redditi dell'intestata ria. 1.1.6. La Corte revocava la confisca dei 920,00 euro in contanti rinvenuti durante la perquisizione del Raduano del 6 agosto 2018 (anch'essi già dissequestrati nel parallelo nel giudizio di merito) perché non si era raggiunta la prova della provenienza del delitto per il quale si era proceduto. Analogamente, la Corte distrettuale disponeva la revoca del vincolo sui 18.980 euro, in deposito nel conto corrente cointestato al proposto ed alla moglie, già dissequestrati nel parallelo giudizio di merito, osservando come il Tribunale della prevenzione avesse omesso ogni motivazione che consentisse di superare il ricordato provvedimento liberatorio. Quanto all'ulteriore somma in deposito nel conto corrente, la Corte rilevava, invece, come dovesse mantenersene il vincolo posto che, sul punto, la censura di Raduano e Vescera era limitata alla formulazione del giudizio di pericolosità qualificata del primo (già altrimenti confermata). senza che ne fosse contestato il nesso di pertinenzialità alla medesima. 1.1.7. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello della pubblica accusa anche in ordine agli immobili intestati ad [OSCURATO:PERSONA] per la genericità dello stesso sul punto, avendo, il gravame, fatto riferimento ai valori emergenti dalla consulenza Clary quando, invece, la decisione del Tribunale si era fondata sulle sole considerazioni del perito [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.8. Analogo rigetto disponeva la Corte in riferimento alla censura dell'accusa circa la mancata confisca dell'immobile dell'immobile intestato al suocero del proposto, [OSCURATO:PERSONA], avendolo questi ricevuto in eredità e non essendovi prova della disponibilità del medesimo in capo al Raduano stesso. 1.1.9. Da ultimo, la Corte territoriale rigettava la richiesta della pubblica accusa di acquisire le dichiarazioni integrali dei collaboratori di giustizia Della Malva e Coda, nulla le medesime aggiungendo rispetto ai verbali riassuntivi già in atti e non avendo, il richiedente, precisato adeguatamente le circostanze sulle quali gli stessi avrebbero riferito, solo in tale sede, in ordine alla disponibilità degli immobili da sottoporre al vincolo da parte del proposto. 2. Hanno proposto ricorso contro il decreto della Corte di appello di Bari sia il pubblico ministero, sia il proposto e la terza interessata [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bari articola dieci motivi.2.1.1. Con il primo deduce la violazione di legge consistita nell'omessa motivazione su alcuni punti decisivi della causa. Aveva errato, la Corte, nell'escludere la pericolosità sociale del Raduano in relazione al periodo precedente al 2008. Se era vero, infatti, che questi era rimasto in stato di detenzione negli anni fra il 2002 ed il 2008 (come la Corte stessa aveva ricordato), si era omesso di considerare che egli aveva patito una condanna per un delitto punito ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, consumato nel corso del 2007 (il 12 agosto, in Vieste). Non si era poi considerato il biennio previsto dall'art. 14 comma 2 ter d.lgs. n. 159/2011 ai fini della valutazione del protrarsi della precedente pericolosità. 2.1.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 16, lett. a), 4, lett. c), 1, lett. b), e 24 d.lgs. n. 159/2011, in riferimento alla provvista dedotta ad esito dell'estorsione commessa nel 2008 ai danni dell'imprenditore Troia, ritenuta insufficiente per l'acquisto dell'immobile di via Dante in Vieste. Si era così omesso di considerare che il prevenuto non aveva giustificato tale acquisto, certamente sproporzionato alla sua capacità reddituale lecita. 2.1.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, non avendo, la Corte, tenuto conto che l'acquisto del ridetto immobile, di Vieste in via Dante, era avvenuto non con l'integrale, immediato, pagamento ma, in buona parte, con l'accensione di un mutuo bancario ipotecario. L'anticipo versato era stato di minima entità. 2.1.4. Con il quarto motivo, lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, laddove la Corte aveva ritenuto preclusa la confisca di prevenzione per essere stata negata la confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. n. 306/1992, ora 240 bis cod. pen., nel giudizio di merito in ordine al medesimo immobile di Vieste, pur essendo diversi, nei due procedimenti, gli elementi di valutazione (Cass. Rv. 280986) sia in ordine al valore dell'immobile in rapporto alla capacità reddituale del proposto, sia in riferimento alla provvista derivante dalla presunta donazione ricevuta dalla consorte, la terza interessata. 2.1.5. Con il quinto motivo, deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 10, comma 2, 16, lett. a), 4, lett. c), 1, lett. b), e 29 d.lgs. n. 159/2011, per avere la Corte, in relazione all'immobile intestato a [OSCURATO:PERSONA], omesso di considerare che il vincolo era stato sollecitato per avere il proposto spogliato l'intestataria della disponibilità dell'immobile, come emergeva dalle acquisizioni probatorie offerte dall'accusa, le dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, e che erroneamente la Corte non aveva inteso acquisire. 2.1.6. Con il sesto motivo, lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli art. 597 e 666 cod. proc. pen. e 7, comma 9, d.lgs. n. 159/2011, in ordine alla mancata acquisizione del propalato dei due collaboratori di giustizia, Della Malva e Coda, nei verbali stenotipici (non essendo disponibile ancora la trascrizione della registrazione) limitandosi così a valutare i già presenti verbali riassuntivi. Si era così disattesa la giurisprudenza di questa Corte in tema di acquisizione di elementi divenuti disponibili dopo la pronuncia del provvedimento impugnato (Cass. Rv. 278038, 210822, 269250). 2.1.7. Con il settimo motivo, denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 16, lett. a), 1, lett. b), e 24 d.lgs. n. 159/2011, in riferimento alla revoca della confisca della somma di denaro trovata in possesso del proposto per il solo fatto che non vi fosse prova che la medesima fosse provento di spaccio, non valutando pertanto i diversi presupposti, la sproporzione con i redditi leciti, della confisca di prevenzione. 2.1.8. Con l'ottavo motivo, denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 649 cod. proc. pen., laddove la Corte aveva ritenuta preclusa la confisca di una somma di denaro restituita al prevenuto in sede di decreto di archiviazione del relativo procedimento penale. 2.1.9. Con il nono motivo, deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in ordine al mancato vincolo sui beni immobili intestati ad [OSCURATO:PERSONA]. Non si era tenuto conto della valutazione del perito dalla quale discendeva l'evidente sproporzione di tale acquisto rispetto alla capacità reddituale del proposto. 2.1.10. Con il decimo motivo, denuncia la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla mancata confisca dell'immobile intestato ad [OSCURATO:PERSONA], non considerando così l'apporto dei due collaboratori di giustizia in ordine alla piena riconducibilità del medesimo alla proprietà del proposto. 2.2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il proposto [OSCURATO:PERSONA] e per la terza interessata, [OSCURATO:PERSONA], articola cinque motivi di ricorso. 2.2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla ritenuta pericolosità del Raduano, fino al giugno 2017 generica, e, per il periodo successivo, qualificata. Quanto alla pericolosità generica, non se ne erano provati i presupposti posto che il proposto era stato condannato solo per quattro reati che avrebbero potuto generarli un lucro ma in un arco di tempo tale da non potersi definire, tali condotte, abituali, né che avesse vissuto prevalentemente con i proventi di questi reati (Cass. Rv. 273976). Quanto alla pericolosità qualificata, riconosciuta in riferimento al periodo intercorrente dal giugno 2017 all'agosto 2018, gli elementi di prova (le dichiarazioni del collaborante Surano ed una intercettazione fra presenti) non apparivano affatto conclusivi. 2.2.2. Con il secondo motivo, lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011, in ordine all'attualità della ritenuta pericolosità. Attualità che deve sussistere anche in tema di misure di prevenzione patrimoniali (Cass SU Rv. 262604). Raduano era detenuto in località distante dal contesto territoriale in cui si assumeva egli avesse agito ed aveva manifestato concreta resipiscenza in ordine ai delitti commessi. Era pertanto del tutto assente il necessario requisito dell'immanenza della pericolosità del proposto. 2.2.3. Con il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della sproporzione fra la capacità reddituale della famiglia del proposto e gli acquisti conclusi. Non si erano, infatti, confutati, in alcun modo, i motivi di appello con i quali ci si era doluti della contraddittorietà della motivazione in ordine sia al requisito della sproporzione dei redditi familiari, sia al calcolo dei costi sostenuti dalla famiglia del proposto. Quanto al secondo profilo, si era annotato come ci si fosse limitati a tenere in considerazioni gli indici ISTAT non valutando neppure le donazioni ed in finanziamenti ricevuti. Quanto al primo profilo, analoghe censure erano state mosse in riferimento alla ricostruzione del complessivo reddito familiare.2.2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione di legge in relazione alla confisca delle autovetture intestate a [OSCURATO:PERSONA] ed alla [OSCURATO:SOCIETA] alla prima, non si era tenuto conto delle entrate pur sempre maturate dalla stessa Vescera, avendo ella in precedenza lavorato ed avendo ottenuto dei finanziamenti. Come era emerso dalla consulenza di parte. Non si era poi provata la fittizietà dell'intestazione del bene. Quanto alla seconda, non si era provata la disponibilità del mezzo in capo al Raduano, né poteva accedersi all'inversione dell'onere probatorio sostanzialmente assunto dalla Corte territoriale. 2.2.5. Con il quinto motivo, lamenta la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, in relazione alla confisca delle somme depositate nel conto corrente bancario. Degli originari 43.000 circa, erano stati restituiti, dalla Corte, i 18.980 euro già svincolati con il decreto di archiviazione del giudizio di merito. Si sarebbe dovuto provare che le somme erano il frutto di attività illecite o ne costituivano il reimpiego. Dovendosi anche considerare che la pericolosità qualificata aveva interessato solo un periodo limitato di tempo. Era inoltre erronea l'affermazione della Corte secondo la quale nell'atto di appello, non si era contestata la mancata giustificazione della provenienza della somma. Doveva, infine, ricordarsi come il sequestro delle somme fosse avvenuto nel 2021 e quindi ad anni di distanza dal periodo connotato, appunto, dalla pericolosità qualificata. 3. La Procura generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha inviato il proprio parere scritto concludendo per l'inammissibilità del ricorso del proposto e della terza interessata. Quanto al ricorso della pubblica accusa, riteneva fondata la censura relativa all'acquisto dell'immobile di via Dante in Vieste in quanto il vincolo era stato revocato per la mancata prova della diretta derivazione della provvista dal delitto di estorsione consumato, senza invece valutare la compatibilità fra il medesimo acquisto ed i redditi dichiarati. Sul punto la Corte aveva anche errato nel ritenere la preclusione derivante dall'esito del processo di merito. La Corte aveva poi errato nel circoscrivere il periodo di ritenuta pericolosità al 2008, non avendo tenuto conto della condanna per traffico di stupefacenti commesso in Vieste nel 2007, periodo che, invece, il Tribunale, aveva correttamente ricondotto al 2002 considerando i reati a fine di lucro commessi fino a quella data. Altrettanto apparente era la motivazione della Corte sui punti di cui alle ulteriori censure della pubblica accusa (in ordine alla somma in contanti sequestrata al prevenuto, all'intera somma depositata nel conto corrente intestato anche alla terza interessata, all'immobile di apparente proprietà di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi del proposto, [OSCURATO:PERSONA], e della terza interessata, la moglie [OSCURATO:PERSONA], sono inammissibili. Il ricorso presentato dal pubblico ministero è fondato limitatamente ai punti che si illustreranno. 1. Giova ricordare quale sia il perimetro del giudizio di questa Corte di legittimità nel vagliare le decisioni in tema di misure di prevenzione reali. Si è, infatti, chiarito (ex plurimis con la sentenza delle Sezioni unite n. 33451 del 29/05/2014, Repaci) come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 (ed ora dall'art. 10, terzo comma, per le misure personali, e 27, secondo comma, per le misure reali, d. Igs. 6 settembre 2011 n. 159). Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso la motivazione omessa o del tutto apparente. Con pronunce successive al dettato della sentenza Repaci si è precisato che il vizio - di omessa o apparente motivazione - ricorre: - quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080); - quando il travisamento della prova per omissione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., altrimenti estraneo al procedimento di legittimità in tema di misure di prevenzione reali, abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo così da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435). 2. Muovendo da tale cornice ermeneutica, si è rinvenuto, nel decreto impugnato, il vizio di omessa o apparente motivazione solo in riferimento ad alcuni degli snodi argomentativi censurati nel ricorso della pubblica accusa. 3. Nel primo motivo del ricorso del pubblico ministero barese e nel primo motivo del ricorso delle parti private si è trattato il capo della ritenuta pericolosità sociale del proposto, in un primo periodo di tempo, generica (avendo la Corte posposto al 2008 la data di inizio, fissata dal Tribunale al 1999) in un secondo momento qualificata (dal 2017, secondo entrambi i giudici). Sul punto, il ricorso del pubblico ministero (incentrato sul recupero del giudizio del Tribunale) è fondato. La Corte territoriale, infatti, ha del tutto omesso di considerare, fin dalle premesse in fatto del suo giudizio, le condanne patite dal Raduano per fatti consumati dal 1999 al 2002 (elencate invece dal primo giudice), limitandosi a riportare soltanto quelle sofferte dopo la carcerazione (che pure da esse derivava) del 2008, che affermava essere le sole dimostrative della pericolosità generica del prevenuto a decorre, appunto, da tale data. La Corte, così, aveva totalmente omesso di considerare che: - il Tribunale aveva rilevato come i precedenti penali per fatti consumati prima della carcerazione costituissero già un tranquillante compendio probatorio della pericolosità sociale generica del Raduano, fin dal 1999; - la carcerazione patita non era cessata nel corso del 2008 ma, stando a quanto affermato dal Tribunale (e da come appare agli atti), almeno un anno prima, il 7 agosto 2007; - Raduano aveva riportato una prima (dopo la scarcerazione del 2007) condanna, diversa da quella (citata dalla Corte) relativa alla estorsione consumata ai danni di certo Troia, per un delitto punito dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990, consumato il 12 agosto 2007, a pochissimi giorni dalla scarcerazione; - proprio tale ultima condanna dimostrava come Raduano, immediatamente dopo la fine della sua detenzione, aveva dimostrato di disporre di quei mezzi finanziari che gli avevano consentito di reinserirsi nel traffico degli stupefacenti. Se ne deve pertanto dedurre che la riforma (che pure avrebbe necessitato di una motivazione rafforzata) sul punto (la data di inizio della pericolosità generica del Raduano) della decisione del Tribunale sia stata operata dalla Corte omettendo di considerare dei dati di fatto decisivi. 3.1. Diversamente, il primo motivo del ricorso delle parti private - in cui si contesta l'intero giudizio di pericolosità del prevenuto - è inammissibile perché quantomeno sul periodo ritenuto (dal 2008 per la pericolosità genrica e dal 2017 per quella qualificata), la decisione della Corte territoriale (con l'eccezione della individuazione del momento inziale) è priva di dei lamentati vizi - di motivazione omessa o apparente - avendo passato in congrua rassegna tutte le condanne patite dal prevenuto (dopo il 2008) per delitti consumati per fini di lucro fino a giungere al procedimento per il delitto associativo (da cui era derivato il giudizio di pericolosità qualificata), finalizzato al traffico di stupefacenti, ed alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che ne avevano illustrato il ruolo preminente del Raduano nel sodalizio. Del tutto irrilevante è invece l'argomentazione, spesa dal proposto e dalla terza interessata nel secondo motivo di ricorso, in ordine alla mancata verifica, da parte dei giudici della prevenzione, del requisito dell'attualità della pericolosità sociale del primo. Si tratta, infatti, di un requisito delle sole misure di prevenzione personali, posto che le misure reali si fondano, sul piano cronologico, esclusivamente sulla correlazione temporale fra l'accertata pericolosità e l'acquisto del bene da sottoporre al vincolo. 4. La decisione della Corte territoriale è priva di concreta motivazione anche sulla revoca della confisca del bene immobile situato in Vieste, in contrada Scialara. L'immobile già sottoposto la vincolo era stato acquistato, nel 2016, da Raduano e da [OSCURATO:PERSONA] permutandolo con quello acquisito nel 2008 dai medesimi in Vieste, via Dante 135 (il vincolo sull'immobile di contrada Scialara doveva essere vagliato riferendosi all'acquisto dell'immobile di via Dante). La Corte territoriale ha riformato il giudizio del Tribunale in base alla sola considerazione che l'unico delitto consumato dal prevenuto dopo la sua scarcerazione del 2008 (rectius: 2007) fosse stata l'estorsione consumata ai danni dell'imprenditore Troia, dalla quale però Raduano aveva tratto mezzi finanziari insufficienti per comperare l'immobile di via Dante. Così, però, la Corte territoriale (oltre a quanto possa derivare dalla eventuale retrodatazione del giudizio di pericolosità al 1999) aveva del tutto omesso di considerare che: - dopo la sua scarcerazione, dell'agosto 2007, Raduano non aveva solo consumato la citata estorsione ai danni del Troia ma aveva anche, pochi giorni dopo, dimostrato di disporre di mezzi finanziari tali da reimmettersi nel traffico di stupefacenti;- la misura di prevenzione reale non colpisce, ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 159/2011, soltanto i beni (di cui il proposto non possa giustificare la legittima provenienza) che siano il "frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego" ma anche i beni che siano di "valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"; - verifica, la seconda (la sproporzione dei beni rispetto al reddito) del tutto omessa nella decisione di revoca della confisca dell'immobile di Vieste, e ciò nonostante il Tribunale avesse disposto il vincolo anche considerando (pg. 27) che proprio nel 2008 si era registrata la sproporzione, fra acquisti e redditi leciti maturati, più ingente (del nucleo familiare Raduano/Vescera) pari a ben 97.106,33 euro; un ulteriore dato decisivo del tutto pretermesso dalla Corte. 4.1. Non risulta, infine, decisivo, neppure l'argomento - speso dalla Corte per la revoca del vincolo sull'immobile di Vieste — derivante dall'assunto divieto di un nuovo e diverso giudizio rispetto a quello formulato nel procedimento di merito sul delitto contestato al Raduano. Si deve infatti rilevare come non vi siano elementi che consentano di affermare che in tale diverso procedimento si sia deciso per la restituzione dell'immobile anche alla luce della sproporzione fra redditi maturati dal Raduano e dalla moglie e acquisto dell'immobile in Vieste (e non solo per la non provata correlazione diretta fra il lucro derivante dal singolo delitto contestato ed il bene sequestrato). Né può sottacersi come, nel presente giudizio di prevenzione, proprio il profilo della rilevata sproporzione fra redditi conseguiti e acquisti realizzati sia stato oggetto di particolare approfondimento (si veda la lunga argomentazione sul punto nel decreto del Tribunale da pagina 16 a pagina 25 in cui si erano anche esaminate, nel dettaglio, tutte le obiezioni mosse dalla difesa agli elaborati dei carabinieri di Foggia ed alla perizia dell'esperto nominato dallo stesso Tribunale, dott. [OSCURATO:PERSONA]). Tale esaustiva argomentazione (sulla sproporzione fra redditi ed acquisti), consente, per inciso, di dichiarare l'inammissibilità del terzo motivo del ricorso Raduano /Vescera sulla medesima questione (essendo evidente che non possa parlarsi di motivazione assente o meramente apparente). In conclusione, sulla revoca della confisca dell'immobile di Vieste contrada Scialara, censurata dal pubblico ministero con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, la motivazione della Corte risulta omessa in riferimento a punti decisivi che nono sono stati affatto affrontati. 5. Analogamente deve decidersi, nel senso dell'annullamento con rinvio del decreto impugnato (in accoglimento del settimo e dell'ottavo motivo del ricorso della pubblica accusa), in riferimento alla revoca della confisca della somma di euro 920,00 sequestrata al prevenuto nel 2018 e della somma di euro 18.980,00, parte di quella in deposito sul conto corrente dei ricorrenti. In entrambi i casi, infatti, la Corte ha sciolto il vincolo apposto dal Tribunale per le due medesime ragioni già sopra illustrate: l'assenza di prova della derivazione del denaro dai reati contestati al prevenuto nei paralleli giudizi di merito ed il dissequestro delle somme ad opera di quegli stessi giudici. Ragioni che si prestano alle medesime obiezioni già sopra riportate. Quanto alla derivazione del denaro confiscato dai reati per cui i quali si era proceduto ai giudizi di merito, infatti, si era omesso di considerare che la legittimità del possesso delle somme in questione, ancorchè non di diretta derivazione da illeciti penali, avrebbe dovuto esser vagliata anche alla luce del diverso criterio della sproporzione delle stesse con i redditi leciti del proposto e della moglie, verifica che era, invece, del tutto mancata. Tanto più che le somme stesse, sequestrate nel 2018, rientravano nel segmento temporale in cui al prevenuto era stata attribuita la pericolosità sociale qualificata. L'assenza di collegamento con i delitti per i quali si era proceduto al sequestro delle stesse non costituisce pertanto, neppure in questo caso, un presupposto impeditivo del vincolo - derivante dal divieto di secondo giudizio sulle medesime questioni (anch'esso assunto come decisivo dalla Corte territoriale nel decreto impugnato) - in questo giudizio di prevenzione, della cui ben più ampia latitudine (anche in tema di giudizio di sproporzione fra redditi e disponibilità) si è detto. 6. Nel resto le censure mosse dalle parti al decreto impugnato devono essere rigettate. 6.1. In ordine alle autovetture confiscate, intestate una a [OSCURATO:PERSONA] e l'altra alla [OSCURATO:SOCIETA], la Corte territoriale ha congruamente affermato, sulle censure proposte dagli appellanti Raduano e Vescera: - quanto alla vettura intestata alla moglie del Raduano le emergenze della perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], anche considerando le sue successive integrazioni, erano tali da escludere che la terza interessata disponesse di mezzi finanziari tali da poter acquistare la vettura in questione, di un certo pregio; - quanto alla vettura della [OSCURATO:SOCIETA], gli elementi raccolti (il ricovero in un fondo del Raduano, il possesso delle chiavi da parte del medesimo) ne rendevano evidente la disponibilità. Erano gli unici due aspetti censurati nell'atto di appello (l'acquisto della Vescera con mezzi propri e la disponibilità dell'auto della srl) e sugli stessi la motivazione offerta dalla Corte era tutt'altro che meramente apparente. Il quarto motivo del ricorso Raduano/Vescera va dichiarato inammissibile. 6.2. Sono infine manifestamente infondati gli ulteriori motivi del ricorso della pubblica accusa, per le ragioni che seguono. Quanto al sesto motivo, relativo alla mancata acquisizione delle dichiarazioni integrali dei collaboratori di giustizia Della Malva e Coda, a causa della suo genericità non confutando l'argomentazione spesa sul punto dalla Corte territoriale, evidenziando i passi delle loro dichiarazioni (omessi nel verbali riassuntivi) dai quali si dovrebbero dedurre le circostanze decisive indicate nel ricorso. Il quinto motivo, sulla mancata confisca degli immobili intestati a [OSCURATO:PERSONA], muove dalle dichiarazione dei suddetti collaboratori di giustizia (senza però che sia stato consentito a questa Corte di apprezzarne la decisività) e comunque non tiene conto del fatto che la supposto intestataria fittizia aveva ricevuto i beni per eredità, così che il suo acquisto era del tutto privo di profili di illegittimità (né nulla si dettaglia sul presunto successivo acquisto, o spossessamento, da parte del proposto). Il nono motivo, sulla mancata confisca degli immobili intestati ad [OSCURATO:PERSONA], non considera come il Tribunale (vi è doppia conforme sul punto del rigetto del vincolo) abbia adeguatamente motivato circa l'assenza del requisito della sproporzione fra i redditi leciti e l'acquisto dei beni di cui si era richiesta la confisca. E ciò all'esito di un'attenta verifica del portato della perizia [OSCURATO:PERSONA]. Il decimo motivo dimentica che l'immobile intestato al suocero del proposto gli era pervenuto per via ereditaria così da avere lecita provenienza (né vi erano elementi da cui dedurre la prova di una successiva sua spoliazione ad opera del proposto). 7. In conclusione, il decreto impugnato viene annullato con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio limitatamente al momento iniziale della pericolosità sociale generica del Raduano, sulla revoca della confisca dell'immobile sito in Vieste, contrada Scialara, sulle somme di euro 920,00 e 18.980,00. 8. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Ca