CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25914/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 1470 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 soc. coop. Edilizia a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. - intimata - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 3927/10/2020, depositata in data 15 luglio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria regionale della Sicilia aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2000 soc. coop. Edilizia a.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 602/01/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina che aveva accolto il ricorso proposto dalla società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato, per l'anno di imposta 2008, maggiore Iva, in considerazione della percentuale detraibile sugli acquisti, nei limiti del pro rata, ai sensi degli articoli 19, comma 5, e 19-bis, del Dpr 633/1972, avendo la contribuente indicato al rigo VE33 della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta in questione, anche operazioni esenti ex art. 10, n. 8, 8bis e 8ter del d.P.R. n. 633/72, influenti, ad avviso dell'Amministrazione, sul calcolo della percentuale di detraibilità dell'Iva; - la CTR ha confermato la illegittimità dell'avviso di accertamento in questione in quanto "la documentazione versata in atti dalla contribuente risulta[va] idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria"; - la società contribuente è rimasta intimata; -sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10,19, 19bis del d.P.R. n. 633/72, 39 del d.P.R. n. 600/73 per avere la CTR - a fronte del calcolo della detraibilità Iva effettuata dall'Ufficio nei limiti del pro rata ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19bis cit., in considerazione delle operazioni esenti ex art. 10, n. 8, 8bis e 8ter dichiarate dalla stessa contribuente per l'anno di imposta 2008 - confermato la illegittimità dell'avviso di accertamento in questione in quanto "la documentazione versata in atti dalla contribuente risulta[va] idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria" ancorché la detraibilità dell'Iva in presenza di operazioni esenti nei limiti del pro rata non richiedesse ulteriore documentazione atteso che il recupero era stato basato sugli stessi dati fiscali esposti dalla società in dichiarazione; - il motivo si profila inammissibile; -l'art. 19, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, nel testo applicabile ratione temporis, stabilisce che "Ai contribuenti che esercit-ano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis"; mentre l'art. 19 bis, ai comma 1 e 2, nel testo vigente all'epoca, prevede che "La percentuale di detrazione di cui all'art. 19, comma 5, è determinata in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all'unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi"; -il presupposto, dunque, dell'applicazione della percentuale di riduzione dell'Iva detraibile, nel contesto di cui alla previsione in esame, è dato dal fatto che il contribuente, nello stesso anno di imposta, abbia realizzato operazioni esenti ed è di queste, infatti, che occorre tenere conto nella determinazione della effettiva percentuale di Iva detraibile; -nella specie, con l'avviso di accertamento in questione, debitamente trascritto in ricorso, l'Ufficio aveva recuperato maggiore Iva in applicazione della percentuale di detraibilità nei limiti del pro rata ai sensi degli artt. 19, comma 5, e 19bis cit., avendo la società cooperativa edilizia indicato in dichiarazione operazioni esenti, ai sensi dell'art. 10 n. 8, 8bis, e 8ter, influenti sul detto calcolo, e non potendo, ad avviso dell'Amministrazione, considerarsi tali operazioni- come eccepito dalla contribuente- tra quelle occasionali (o non rientranti nell'attività propria dell'impresa) in quanto si ripetevano di anno in anno come risultava dall'interrogazione al sistema informativo dell'A.T.; - questa Corte (Cass. civ., 25 giugno 2020, n. 12689) ha precisato che "Nel calcolo della percentuale di detrazione di cui al ccmma precedente non si tiene, invece, conto delle operazioni di cui al D.P.R. cit., art. 19- bis, comma 2, tra le quali vi sono le operazioni "accessorie alle operazioni imponibili", il cui ammontare viene sterilizzato (e non computato) ai fini del calcolo della suddetta percentuale. A questo riguardo si ritiene che costituiscano proventi di un'attività strumentale ed accessoria, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità IVA pro rata, quelli derivanti da una attività svolta in modo assolutamente occasionale e, quindi, estranea a quella propria di impresa del contribuente, la cui occasionalità va accertata in concreto e non sulla base delle mere previsioni statuarie (Cass., Sez. V, 14 marzo 2013, n. 5970), secondo parametri di regolarità causale rispetto al fine produttivo (Cass., Sez. V, 13 novembre 2013, n. 25475; Cass., Sez. V, 7 maggio 2008, n. 11085; Cass., Sez. V, 28 maggio 2001, n. 7214; da ultimo, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 11406 del 2021); - nella specie, il motivo, da un lato - nella parte in cui deduce l'erroneità della sentenza di appello atteso che la detraibilità dell'Iva in presenza di operazioni esenti, nei limiti del pro rata, ai sensi dell'art. 19bis cit. "non richiedeva l'esame di ulteriore documentazione" - non coglie la ratio decidendi avendo la CTR, nell'affermare che "la documentazione versata in atti dalla contribuente risultava idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria", ritenuto evidentemente assolto l'onere della prova a contrario a carico di quest'ultima in ordine alla occasionalità e/o estraneità all'attività di impresa delle operazioni indicate in dichiarazione come esenti, con conseguente inidoneità delle stesse ad influenzare la detraibilità dell'Iva; dall'altro, nel prospettare la violazione di legge, la ricorrente chiede a questa Corte una inammissibile rivisitazione di un apprezzamento di fatto operato dal giudice di appello; va, al riguardo, ribadito l'orientamento di questa Corte secondo cui "È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito" (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017; Cass. Sez. 5, Ord. n. 18721 del 13/07/2018; Cass. 5, Sentenza n. 11261 del 2022); - in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile; - nulla sulle spese del giudizio di legittimità, essendo rimasta intimata la società contribuente; -rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (C:ass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1