CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 13286/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anto il 13 maggio 1973;3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 agosto 1969;4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 settembre 1969;5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 9 marzo 1993;6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1993;7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 febbraio 1979;8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 luglio 1990;9. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 marzo 1989;10. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 settembre 1990;11. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1974;avverso la sentenza del 21 maggio 2025 della Corte d'appello di Lecce;letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleper il loro rigetto;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21 maggio 2025 la Corte d’appello di Lecce, in riformadella sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Leccein data 7 giugno 2023:1) ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni nove di reclusione;2) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni dieci e mesi otto direclusione;3) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni quattordici e mesi seidi reclusione;4) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni nove e mesi quattro direclusione;5) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridottola pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre di reclusione ed euro 16.000,00di multa;6) previa esclusione dell'aumento disposto a titolo di continuazione interna,ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi otto di reclusione;7) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridottola pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni cinque e mesi quattro direclusione;8) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha ridottola pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 dimulta;9) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalentialla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, ha ridotto la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni otto e mesi dieci direclusione;10) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti genericheequivalenti alla ritenuta aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre1990, n. 309, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei emesi otto di reclusione.È stata invece confermata la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla penadi anni venti di reclusione.Tutte le posizioni sono state definite con richiesta di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad eccezione di quelle di [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeSangermano, che invece hanno rinunciato ai soli motivi in punto di responsabilità.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limitistrettamente necessari per la motivazione, secondo quanto dispone l’art. 173disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale e vizio dellamotivazione per non avere la Corte d’appello valutato la sussistenza dellecondizioni per la declaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen.3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA] DeLeonardo, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disponel’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).3.1. Con il primo motivo denuncia violazione della legge penale, in relazioneall’art. 62-bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto lecircostanze attenuanti generiche.Deduce al riguardo che erano stati indicati in appello elementi favorevoli alricorrente, ma che la Corte d’appello avrebbe rigettato il gravame conmotivazione estremamente sintetica, se non apparente.3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e viziodella motivazione con riguardo alla determinazione della pena, compiuta senzaconsiderare gli indici di cui all’art. 133 cod. pen., e più in generale senza tenerein considerazione alcuna la stessa funzione rieducativa della pena.4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongonoun unico ricorso per cassazione.4.1. Con un unico comune motivo lamentano la mancata esclusionedell’aggravante di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonessendovi prova della effettiva disponibilità delle armi da parte del sodalizio.Si osserva, inoltre, che la Corte territoriale, scrutinando i motivi di appello,per giustificare l’applicazione dell’art. 99 cod. pen. si è limitata a richiamare iprecedenti penali ritenendoli, senza alcuna reale motivazione, indicativi di unamaggiore pericolosità sociale, affermata senza considerare la distanza temporaletra i fatti nonché l’assenza di una relazione qualificata tra i fatti di reato.5. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione anche CosimoInerte, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disponel’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).5.1. Il ricorrente lamenta vizio di motivazione con riguardo allaqualificazione giuridica del fatto, per essersi il giudice dell’impugnazione limitatoad affermare la correttezza di quella contenuta nei capi di imputazione, sullascorta di una sintetica esposizione del fatto.6. Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], formulando i seguentimotivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondoquanto dispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).6.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale e vizio dellamotivazione per non avere la Corte d’appello valutato la sussistenza dellecondizioni per applicare le sanzioni sostitutive ex art. 545-bis cod. proc. pen.7. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, secondo quanto dispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).7.1. Con un unico motivo – che ricalca quello proposto nell’interesse diDaniele [OSCURATO:PERSONA] - deduce violazione della legge penale e vizio della motivazioneper non avere la Corte d’appello valutato la sussistenza delle condizioni per ladeclaratoria di cui all'art. 129 cod. proc. pen.8. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione GiuseppeSangermano, a mezzo del proprio difensore, formulando i seguenti motivi(enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quantodispone l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.).8.1. Il ricorrente, che ha rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità,lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla determinazione del trattamentosanzionatorio, immotivatamente deteriore rispetto a quello applicato al fratelloAngelo [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’analoga posizione processuale.Secondo il ricorrente, la necessità di trattare allo stesso modo situazioniomogenee si rinviene nel disposto di cui all’art. 589 cod. proc. pen. (p. 3 ricorso),applicabile agli imputati che hanno rinunciato ai motivi di ricorso o che hannoconcordato la pena in appello.9. Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del propriodifensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto dispone l’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.).9.1. Con un unico motivo deduce violazione di legge – in relazione all’art.546 cod. proc. pen. - e vizio della motivazione, per non avere la Corte d’appellocorrettamente valutato le prove e gli elementi ritenuti a carico, e per non averscrutinato né le prove contrarie né gli argomenti spesi in punto di trattamentosanzionatorio.10. Propone ricorso per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo delproprio difensore, formulando i seguenti motivi (enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione, secondo quanto dispone l’art. 173 disp. att. cod.proc. pen.).10.1. Con un unico motivo – che ricalca quello proposto nell’interesse diCosimo [OSCURATO:PERSONA] - lamenta il vizio di motivazione con riguardo alla qualificazionegiuridica del fatto, per essersi il giudice dell’impugnazione limitato ad affermarela correttezza di quella contenuta nel capo di imputazione, sulla scorta di unasintetica esposizione del fatto.11. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione orale, e le parti hannoformulato le conclusioni come in epigrafe indicate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile, per intervenuta rinuncia.Invero, successivamente alla sua proposizione il difensore del ricorrente,munito di procura speciale, ha fatto pervenire rinuncia all’impugnazione.Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 589e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.3. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonoinammissibili, poiché formulano motivi non consentiti.3.1. Analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, ladefinizione del procedimento con il concordato in appello, con riguardo aquestioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato infunzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità) limita nonsolo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'interosvolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 4, n. 21532del 17/04/2025, Belcastro, non mass.; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero,Rv. 273194 – 01; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258 - 01).Ne consegue, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza dilegittimità, che il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordataex art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimentodell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., nésull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, inquanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una voltache l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice èlimitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 7041 del 26/11/2024, dep.2025, Dell’Imperio, non mass.; Sez. 5, n. 32082 del 02/05/2024, Giraulo, nonmass.; conf., Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522 - 01; Sez.5, n. 15505 del 19/3/2018, Bresciani, Rv. 272853 - 01).In tali casi, il ricorso in cassazione è dunque ammissibile soltanto se –contrariamente a quanto accaduto nella specie - si deducono motivi relativi allaformazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso delpubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice.4. Per le medesime ragioni, anche i ricorsi proposti nell’interesse di FrancoDe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.4.1. I ricorsi formulano infatti motivi sulle circostanze aggravanti e sulgiudizio di comparazione, in quanto tali non consentiti, poiché non inerenti allaformazione dell’accordo, né all’applicazione di una pena difforme da quellarichiesta o comunque illegale (nel senso che non sono deducibili avverso lasentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. i vizi attinenti alladeterminazione della pena che non comportino la sua illegalità, Sez. 3, n. 41411del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 – 02).5. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] formula motivinon consentiti, e dunque non supera il vaglio di ammissibilità.5.1. Il ricorrente deduce, infatti, pretesi vizi della motivazione, conriguardo alla “interpretazione delle prove” (p. 1 ricorso).Il motivo, quindi, mostra di non considerare che il controllo che la Corte diappello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativoalla formazione del consenso ed alla legalità della pena, perché il negozioprocessuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dalgiudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta (cfr. Sez. U, n. 5466del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01; Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020,Coppola, Rv. 279504 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019,Alessandria, Rv. 275234 - 01).6. Non superano il vaglio di ammissibilità nemmeno i ricorsi propostinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché formulano motivi nonconsentiti.6.1. Proprio perché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implicala rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza,anche se relativa a questione rilevabile di ufficio (con l'unica eccezionedell'irrogazione di una pena illegale), deve ritenersi inammissibile il ricorso percassazione volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto offerta dallasentenza resa all'esito del concordato (Sez. 4, n. 37461 del 02/10/2025, Pulejo,non mass.; Sez. 4, n. 40683 del 03/10/2024, Karroumi, non mass.; Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01).7. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile, poiché formula motivi non consentiti.7.1. Osserva il Collegio che in caso di concordato sulla pena in appello conrinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con lesanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 26501del 22/05/2025, Petani, non mass.; Sez. 4, n. 17471 del 26/03/2024, Emauso,non mass.; Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 – 01).Intervenuto l’accordo, privo di una tale previsione, non sussiste pertantol'obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sul punto specifico, o di motivarecirca l'insussistenza dei presupposti per la sostituzione ai sensi dell'art. 20-biscod. pen., che il ricorrente neppure deduce di aver richiesto.8. Infine, neppure il ricorso proposto nell’interesse di GiuseppeSangermano supera il vaglio di ammissibilità, essendo il motivo in parte nonconsentito ed in parte manifestamente infondato.8.1. Il ricorrente, nel corso del giudizio di appello, ha rinunciato ai motividi impugnazione, con eccezione di quelli riguardanti il trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale ha quindi accolto la richiesta di riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche (equivalenti all’aggravante di cui all'art. 74,comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), ed ha ridotto la pena, in considerazionedel comportamento processuale e del ruolo concretamente svolto nell’ambitodell’associazione per delinquere.La pena per il reato associativo (capo 4) è stata in concreto determinatapartendo dal minimo edittale di anni 10 di reclusione, riducendola poi per il ritoprescelto ad anni 6 e mesi 8 di reclusione.Ciò di cui si duole in concreto il ricorrente, pertanto, è la diversa penaapplicata nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], al quale, in accoglimentodella richiesta di concordato (che già segna una evidente differenza tra leposizioni processuali), le attenuanti generiche sono state riconosciute in regimedi prevalenza.Osserva sul punto il Collegio che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionaletipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non sianofrutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, fermo restando che il giudiceche accoglie la proposta di concordato può sindacare esclusivamente la congruitàdella pena finale concordata, a prescindere dai passaggi intermedi (Sez. 3, n.15801 del 01/04/2025, Adami, Rv. 287834 – 01; Sez. 5, n. 7399 del 12/12/2024,dep. 2025, Vetrano, Rv. 287632 – 01).Va inoltre ricordato che il giudice, nell'ipotesi di più imputati concorrenti traloro nello stesso reato, non è gravato dell'onere motivazionale di procedere allavalutazione comparativa delle singole posizioni soggettive, né di argomentare inordine all'eventuale differenziazione delle pene inflitte, dovendo definire iltrattamento sanzionatorio sulla base di parametri individuali (Sez. 3, n. 19866del 04/02/2025, Toscano, Rv. 288093 – 03; Sez. 2, n. 1886 del 15/12/2016,dep. 2017, Bonacina, Rv. 269317 – 01; Sez. 2, n. 7191 del 20/01/2016,Barranca, Rv. 266446 – 01).Né, d’altra parte, al netto del raffronto con altre posizioni processuali, ilricorrente indica le ragioni cui collegare il diverso bilanciamento.Del tutto improprio appare, infine, il riferimento all’effetto estensivodell’impugnazione (p. 3 ricorso), che come noto può essere invocato dalcoimputato non impugnante, e tale non può certamente essere ritenuto GiuseppeSangermano, che non ha neppure rinunciato al motivo sul trattamentosanzionatorio.9. Stante l’inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del7 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare in euro mille per [OSCURATO:PERSONA] - in ragione dell’intervenutarinuncia, di cui però non è possibile apprezzare le ragioni, poiché non dedotte -ed euro tremila ciascuno per gli altri ricorrenti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], perintervenuta rinuncia, e lo condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.Dichiara inammissibili i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore dellaCassa delle ammende.Così deciso in Roma, il 24 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]