CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03882/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a DOLO avverso la sentenza del 15/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udita l'Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse della parte civile SAGEMART s.r.I., ha concluso per la conferma della sentenza impugnata e per la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute nel grado di giudizio; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato i motivi del ricorso e ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio o, in via subordinata, per l'annullamento senza rinvio per la prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 15/03/2021 della Corte di appello di Venezia, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 29/06/2018 del Tribunale di Venezia. Per quello che qui interessa, la Corte di appello ha dichiarato prescritti tutti i reati contestati a [OSCURATO:PERSONA], a eccezione della ricettazione contestata al capo CC), limitatamente al veicolo originariamente targato [OSCURATO:TARGA], per cui ha rideterminato la pena; ha altresì confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per le ricettazioni loro ascritte ai capi E), H), R) e U). Deducono: 2. VERZA Francesco e VERZA Massimiliano. 2.1. "Richiesta di declaratoria di intervenuta estinzione dei reati in contestazione - Erronea applicazione della legge penale". Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che i reati contestati ai capi E) e H) si erano estinti per prescrizione già prima della pronuncia della sentenza della Corte di appello. Aggiungono che i reati contestati ai capi R) e U) possono essere dichiarati prescritti in questo giudizio di legittimità, atteso che la corretta instaurazione del rapporto processuale consente il rilievo della causa di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen. 2.2. "Art. 606 lett. C) e lett. E) c.p.p. in relazione agli artt. 125, comma 3 e 546 lett. e) c.p.p. nonché art. 111 comma V e VI [OSCURATO:PERSONA].". Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione sui motivi di appello, rispetto ai quali i giudici della sentenza impugnata spendono poche righe, così incorrendo nel vizio denunciato, alla luce dei principi di diritto fissati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Principi che vengono richiamati. 2.3. "Violazione dell'art. 606 lett. B) ed E), in relazione agli artt. 110 e 648 c. p.: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Con il terzo motivo i ricorrenti sostengono che manca la prova che i due Verza avessero la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce ricevuta, così non potendosi ritenere integrato l'elemento soggettivo del reato, alla luce degli orientamenti di legittimità in materia, che vengono ripercorsi. 2.4. "Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione agli artt. 648 e 712 c.p.". Secondo i ricorrenti, la mancata consapevolezza della provenienza delittuosa avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere configurata la meno grave ipotesi di reato prevista dall'art. 712 cod.pen. 2.5. "Art. 606 lett. E) c.p.p.: omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e specifiche". Anche in questo caso i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione, per la mancata risposta alle censure esposte con il gravame, relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti. 3. [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. "Violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. C) c.p.p., in relazione agli artt. 548 c.p.p. co. 3 (ante modifica apportata dalla legge n. 67 del 2014) e art. 15 bis co. 1 medesima legge richiamata". Il ricorrente fa presente che Rodà veniva dichiarato contumace nel corso dell'udienza preliminare e che tale qualità veniva in effetti ribadita nel giudizio e nella sentenza di appello, mentre nel giudizio e nella sentenza di primo grado veniva dichiarato e giudicato con la veste di assente. Deduce, quindi, che la dichiarazione di assenza effettuata nel giudizio di primo grado era erronea, avendo riguardo alla disciplina transitoria prevista dall'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, in forza della quale doveva applicarsi il sistema previgente alla sua entrata in vigore. Lamenta, perciò, la mancata notificazione dell'estratto contumaciale in occasione del deposito della sentenza di primo grado, con conseguente nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza. Deduce anche l'avvenuta maturazione della prescrizione anche in relazione alla ricettazione residuata, contestata al capo CC della rubrica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di VERZA Francesco e VERZA Massimiliano sono inammissibili. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che - diversamente da quanto dedotto- i reati contestati ai capi E) e H) non si erano prescritti al tempo della pronuncia della sentenza di appello. Entrambi i reati possono considerarsi commessi il 1° febbraio 2011, secondo la lettura più favorevole del tempo di commissione dei reati, così come indicati in rubrica, ossia "tra il febbraio e il marzo 2011", il capo E) e nel "febbraio 2011", il capo H). Ciò premesso, avendo riguardo alla pena edittale massima comminata per la ricettazione, il reato si prescrive in otto anni dalla data di commissione del reato, ai sensi dell'art. 156 cod.pen. Deve altresì considerarsi quanto disposto dall'art. 161 cod.pen. che, in presenza di atti interruttivi, prolunga di un quarto il tempo necessario per la prescrizione, così pervenendosi alla misura di dieci anni, dal tempo di commissione dei reati. Si giunge, così, al 1° febbraio 2021. Bisogna tuttavia aggiungere centodue giorni di sospensione (dal 21.11.2016 al 3.3.2017) per legittimo impedimento dell'[OSCURATO:PERSONA]. AD (..".n- n3 ., Si giunge, così, alla data del 14 maggio 2021, successiva al giorno in cui è stata pronunciata la sentenza di appello (il 15/03/2021). Da qui l'inammissibilità del motivo per manifesta infondatezza della deduzione difensiva. 1.2. Anche i restanti motivi di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e anche perché aspecifici. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, che non trova riscontro in atti. La Corte di appello, invero, ha dato puntuale risposta a tutti i motivi di appello, rimarcando e illustrando -per ogni fatto- gli elementi a carico degli imputati, le ragioni per cui doveva ritenersi sussistente il delitto di ricettazione e non quello di incauto acquisto e le ragioni per cui non potevano riconoscersi circostanze attenuanti generiche. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, i motivi di ricorso si risolvono in mere asserzioni di erroneità e di omessa motivazione che eludono un reale confronto con le argomentazioni della sentenza impugnata, che vengono del tutto trascurate. Tale rilievo fa emergere come i motivi siano affetti dal vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche quando manchi la correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Si perviene, così, all'inammissibilità anche degli ulteriori motivi e, con essi, dei ricorsi nel loro complesso. 1.3. Va, infine, evidenziato che l'inammissibilità dei ricorsi preclude a questa Corte il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, per come sollecitato dalla difesa. A tal riguardo, va richiamato l'ormai risalente -ma pacifico- principio di diritto che ha spiegato che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)», (Sez. 1, Sentenza n. 14013 del 4 AD ,..)n n ,..._ 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 - 01; Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994 Cc., dep. il 1995, Cresci, Rv. 199903 - 01). 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per le ragioni che si vanno a specificare. 2.1. Va anzitutto rilevato come Rodà sia stato dichiarato contumace dal Giudice dell'udienza preliminare in data 20/05/2013 e sotto tale qualifica veniva rinviato a giudizio con decreto in data 03/07/2013. Va rimarcato come la contumacia fosse stata correttamente dichiarata dal G.u.p., nel rispetto della normativa vigente all'epoca di celebrazione dell'udienza preliminare. Ciononostante, il giudice di primo grado, lo dichiarava assente. A fronte di tale situazione processuale vale il seguente principio di diritto: «in tema di processo "in absentia", la disciplina transitoria prevista per i procedimenti in corso dall'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, secondo cui seguitano ad osservarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge nel caso in cui l'imputato sia già stato dichiarato contumace e non sia stato emesso nei suoi confronti decreto di irreperibilità, trova applicazione anche qualora la contumacia dell'imputato non irreperibile sia stata dichiarata all'udienza preliminare, a nulla rilevando l'eventuale sua successiva dichiarazione di assenza da parte del giudice del dibattimento, atteso l'affidamento ingenerato nell'imputato in ordine allo statuto di tutela conseguente all'iniziale dichiarazione di contumacia. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che erroneamente era stata omessa la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado ad un imputato dichiarato assente alla prima udienza dibattimentale nonostante fosse già stato dichiarato contumace all'udienza preliminare)», (Sez. 1, Sentenza n. 8595 del 28/01/2020, Gheorghe, Rv. 278493 - 01). Tale principio, però, va raccordato con il consolidato orientamento di questa Corte, che è ormai ferma nel ritenere che la sentenza emessa a seguito di giudizio svoltosi nei confronti di imputato rimasto contumace in primo grado, cui non sia stato notificato l'estratto contumaciale, è inutiliter data soltanto se l'irregolarità di detta notifica sia stata eccepita dal difensore e la Corte abbia omesso l'esame della sollevata eccezione (Sez. 2, n. 25778 del 05/06/2012, rv. 253083; Sez. 2, n. 34917 del 03/07/2013, rv. 256102; Sez. 5, n. 44846 del 24(09/2013, Rv. 257134); appare, infatti, isolato il contrario orientamento episodicamente sostenuto da Sez. F, n. 3144 del 04/09/2014, dep. 2015, Rv. 262040. Va, dunque, rilevato che nessuna eccezione è stata mossa in tal senso con l'atto di appello, così che la questione non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione. Da qui l'inammissibilità del motivo e, con esso, del ricorso.2.2. Anche in questo caso va evidenziato che l'inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte il rilievo della prescrizione eventualmente maturata, per come osservato nel superiore § 1.3. 3. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. I ricorrenti vanno altresì condannati, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel pr