CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Milano, in data 21 settembre 2021, ha parzialmente riformato - assolvendo l'imputato dal delitto di cui all'art. 496 cod.pen. - la sentenza emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Monza il 28 novembre 2019, con la quale è stata confermata la condanna in relazione a reato di guida senza patente ex art. 116, comma 15, Cod. strada, con recidiva nel biennio. Il ricorso consta di due motivi di doglianza. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge, lamenta la dosimetria della pena, avuto riguardo al fatto che il trattamento sanzionatorio per il residuo reato di guida senza patente si è discostato da quello minimo edittale, precedentemente applicatogli, e si colloca nella media edittale, così determinandosi un'ipotesi di reformatio in peius. Con il secondo motivo l'esponente lamenta violazione di legge in relazione alla pena dell'ammenda, che non sarebbe prevista a seguito della depenalizzazione del reato di guida senza patente senza la recidiva del biennio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in tutti e due i motivi in cui esso si articola. Ed invero, quanto alla prima lagnanza, va osservato che la pena applicata in primo grado per il reato di guida senza patente costituiva in realtà un aumento rispetto alla pena per la violazione più grave (il delitto p. e p. dall'art. 496 cod.pen., dal quale l'Udvescu è stato assolto in appello); la pera è stata quindi correttamente rideterminata in appello, una volta caduta l'imputazione di falso di cui al capo C, con esclusivo riferimento alla contravvenzione di guida senza patente con la recidiva nel biennio. Non può ritenersi operante il divieto di reformatio in peius allorchè, a causa dell'assoluzione dell'imputato unico appellante dal reato costituente violazione più grave, la pena per il residuo reato sia determinata in misura superiore rispetto all'aumento di pena precedentemente applicato per lo stesso reato, semprechè la pena risulti inferiore rispetto a quella complessiva applicatagli in primo grado. Quanto al secondo motivo, è appena il caso di osservare che il prevenuto è stato ritenuto responsabile del reato di guida senza patente con la recidiva nel biennio, reato per il quale non vale la depenalizzazione di cui al D.Lgs. 8/2016 e la pena prevista non è solo quella dell'arresto, ma è anche quella - congiunta - dell'ammenda, già in precedenza prevista e che è stata trasformata in sanzione amministrativa pecuniaria solo con riguardo alla guida senza patente "depenalizzata" (ossia senza la recidiva nel biennio). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro