CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 18110/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza emessa in data 27/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Pescara in data 22/03/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione delle norme penali in relazione alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto per insussistenza degli elementi costitutivi del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento: sul punto, si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio a carico del prevenuto, fondato sulla riconducibilità del conto PostePay su cui era stata effettuato il bonifico da parte della persona offesa, nonché sulla carenza da parte dello stesso di giustificazioni attendibili comprovanti una ricostruzione alternativa dei fatti, volta a smentire che fosse stato proprio lui (per il tramite presumibilmente del suo concorrente) ad indicare alla p.o. gli estremi per l'effettuazione del bonifico (trattandosi di dati riservati e personali) e che, quindi, fosse lui l'unico interessato a percepire il profitto ingiusto della truffa, nonostante il suo successivo dileguarsi rispetto alla proposta di vendita di un bene che, presuntivamente, egli non ha mai avuto nella sua disposizione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/0