CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 22995/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PuglianoRosario, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FaticatoRosaria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella;contro-) Presidenza del Consiglio dei Ministri; Ministero dell'Università edella Ricerca; Ministero dell'Economia e delle Finanze, [OSCURATO:PERSONA];- intimati -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 20 luglio 2023 n. 5251;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 4 giugno2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Tutti gli odierni ricorrenti sono laureati in medicina che si iscrissero alcorso post lauream di formazione in medicina generale, in anni compresi trail 1994 ed il 2003.Numero registro generale 5233/2024N.R.G.: 5233/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22995/2026Data pubblicazione 10/07/20262. Nel 2019 - ovvero circa venti anni dopo il conseguimento dei diploma (inqualche caso anche venticinque anni dopo) - convennero dinanzi alTribunale di Roma lo Stato italiano, in persona del Presidente del Consigliodei ministri, nonché i Ministeri dell’Università, della Salute e delle Finanze,esponendo che:-) durante la frequenza del corso di formazione in medicina generaleavevano percepito una borsa di studio di importo inferiore a quellaaccordata agli iscritti alle scuole di specializzazione in medicina postlauream;-) il corso di formazione in medicina generale e i corsi dispecializzazione “presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili”;-) il deteriore trattamento economico ad essi riservato rispetto aicolleghi “specializzandi” era “irragionevole, discriminatorio e contrario alledisposizioni comunitarie”;-) “tale situazione genera una responsabilità per danni a carico delloStato per inadempimento degli obblighi comunitari” (così l’atto di citazione,p. 9).Conclusero chiedendo la condanna dello Stato al “risarcimento del danno”,quantificato in euro 15.000 per ciascun anno di corso.2. Con sentenza 13.7.2020 n. 10226 n. 2531 il Tribunale di Roma rigettò ladomanda per maturata prescrizione.La sentenza fu appellata dai soccombenti.3. Con sentenza 20.7.2023 n. 5251 la Corte d’appello confermòintegralmente la sentenza di primo grado.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dai soggettiindicati in epigrafe, con ricorso fondato su un motivo.[OSCURATO:PERSONA] dello Stato sono rimaste intimate.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il motivo unico di ricorso.Numero registro generale 5233/2024N.R.G.: 5233/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22995/2026Data pubblicazione 10/07/2026Con l’unico motivo di ricorso (al di là della sua formale intitolazione, non deltutto pertinente) alla sentenza d’appello viene ascritto di avere travisato ilcontenuto sia della domanda che dell’impugnazione, e di avere perciòpronunciato una decisione fondata su ragioni che nulla hanno a che vederecon la causa petendi.1.1. I ricorrenti espongono di avere domandato il risarcimento del dannoconsistito nell’essere stati pagati, durante il corso di formazione, meno deiloro colleghi “specializzandi”, e che questa disparità di trattamento violavaobblighi imposti agli Stati membri dall’ordinamento comunitario.La Corte d’appello invece, nel dichiarare prescritta tale pretesa, ha motivatola propria decisione richiamando la giurisprudenza di questa Corte formatasisu fattispecie diversa, ovvero l’individuazione del dies a quo del termine diprescrizione del diritto al risarcimento del danno spettante agli iscritti allescuole di specializzazione per tardiva attuazione della Direttiva 1982/76.1.2. Il motivo è infondato, sebbene la motivazione della sentenzaimpugnata debba essere corretta. Il suo dispositivo, però, è conforme adiritto.1.3. I ricorrenti sono nel vero allorché sostengono che la motivazione dellasentenza impugnata non si correla alla questione ad essa sottoposta. LaCorte d’appello, infatti, ha individuato l’exordium praescriptionis per tutti iricorrenti nel 1999, nonostante otto di essi avessero iniziato il corso diformazione dopo tale data: sicché la sentenza ha fatto decorrere laprescrizione addirittura da una data anteriore alla insorgenza del(eventuale) diritto per come prospettato dagli attori.1.4. Tuttavia ciò non è sufficiente a cassare la sentenza impugnata.Il dispositivo è infatti conforme a diritto perché il diritto vantato dagli attorinon esiste.Numero registro generale 5233/2024N.R.G.: 5233/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22995/2026Data pubblicazione 10/07/20261.5. I ricorrenti sostengono di avere diritto ad essere risarciti dallo Statoitaliano, per avere percepito durante la frequenza del corso di formazione inmedicina generale una borsa di studio inferiore a quella pagata agli iscrittialle scuole di specializzazione.un “obbligo”, imposto dal diritto comunitario, di trattare in modo paritario ledue fattispecie.Si tratta di un diritto immaginario, in quanto:-) una “responsabilità” dello Stato non è concepibile con riferimentoall’attività di produzione normativa, eccezione fatta per l’ipotesi in cuiquesta abbia violato precetti di ordine sovranazionale;-) nel caso di specie, vanamente si cercherebbe nell’ordinamentocomunitario una norma che stabilisca quale debba essere la “adeguataremunerazione” degli iscritti alle scuole di specializzazione od ai corsi diformazione in medicina generale.Non solo, infatti, la materia non è disciplinata da alcuna norma dell’UnioneEuropea, ma sinanche la Corte di Lussemburgo ha stabilito in terminiinequivoci (da un quarto di secolo) che l’obbligo di “adeguataremunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente néagli Stati, né al giudice nazionale, di desumere la misura della suddetta“adeguata remunerazione” dal diritto comunitario (Corte giust. CE,3.10.2000, Gozza c. Università degli Studi di Padova, in causa C-371/97, §45, quarto alinea).1.6. Tanto meno è rinvenibile nell’ordinamento comunitario un principio di“parità di trattamento” tra i medici specializzandi e gli iscritti al corso diformazione in medicina generale.L’ordinamento comunitario, per quanto già detto, lascia agli Stati membri lafacoltà di stabilire la remunerazione dei medici iscritti a scuole dispecializzazione o corsi di formazione in medicina generale.Se mancano vincoli comunitari, gli stati membri conservano intatta lafacoltà di graduare nel modo che ritengono più opportuno la remunerazionedegli uni e degli altri.N.R.G.: 5233/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 5233/2024Numero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22995/2026Data pubblicazione 10/07/2026Se dunque manca un obbligo di trattamento paritario, non può esservi uninadempimento e la conseguente responsabilità.1.7. Non sarà superfluo aggiungere che la situazione giuridica degli iscrittialle scuole di specializzazione è ben diversa da quella degli iscritti alle scuoledi formazione in medicina generale.Infatti:(a) il corso di formazione in medicina generale è finalizzatoall'iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata,mentre la scuola di specializzazione è finalizzata a conseguire il relativotitolo, che legittima sia all’esercizio della libera professione, sia all’attività dispecialista del S.S.N.;(b) i corsi di formazione in medicina generale sono organizzati dalleRegioni o dalle Province autonome; i corsi di specializzazione dalleuniversità;(c) i corsi di medicina generale sono diretti alla "formazione" e nonalla "specializzazione" dei medici, ai fini dell'esercizio dell'attività di medicochirurgo di medicina generale nell'ambito del [OSCURATO:PERSONA], epertanto le due situazioni “possono essere accostate solo limitatamente"(Consiglio di Stato sent. n. 1839 del 2016).Da ciò consegue che la previsione di trattamenti economici differenziati per ipartecipanti all’uno ed all’altro tipo di corsi è giustificata dalla diversità dinatura, contenuto e scopo degli uni e degli altri, e la previsione di regolenon coincidenti quanto al trattamento economico rientra in una sceltadiscrezionale riservata al legislatore, la cui unica responsabilità può esserepolitica, ma non giuridica.1.8. Tutti i suddetti princìpi sono già stati affermati da questa Corte infattispecie similare (Sez. 3, Ordinanza n. 8471 del 4.4.2026), alle cuiulteriori considerazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, ultimoperiodo, disp. att. c.p.c..N.R.G.: 5233/24Camera di consiglio del 4 giugno 2026 Numero registro generale 5233/2024Numero sezionale 2014/2026Numero di raccolta generale 22995/2026Data pubblicazione 10/07/20262. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa l’indefensio delleAmministrazioni.P.q.m.(-) rigetta il ricorso;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 4 giugno 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])