CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 settembre 1985
Cassazione n. 25399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna il 16/05/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita l'Avv.ta [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della imputata, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per i reati di cui agli artt. 391 bis — e 319 cod. pen. Quanto al delitto di cui all'art 391 bis cod. pen, [OSCURATO:PERSONA], infermiera professionale in servizio presso il carcere di Parma, e, quindi, quale incaricata di pubblico servizio, avrebbe consentito a [OSCURATO:PERSONA] - detenuto sottoposto regime previsto dall'art. 41 bis ord. pen. - di comunicare con altri soggetti situati all'esterno della struttura penitenziaria; ciò avrebbe fatto l'imputata introducendo cinque telefoni, alcuni dei quali trovati nella disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (capo 1). 1Quanto al fatto corruttivo, [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per la condotta innanzi descritta, avrebbe ricevuto una determinata autovettura, materialmente acquistata da tale [OSCURATO:PERSONA], del valore di 3.500 euro (capo 2). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di cui all'art. 391 bis cod. pen. Si premette che dei cinque cellulari che, secondo la prospettazione accusatoria, l'imputata avrebbe consegnato, due non sarebbero stati rinvenuti mentre degli altri tre, trovati nella stanza occupata da [OSCURATO:PERSONA], solo due sarebbero stati utilizzati con l'aggancio della cella telefonica dove è ubicato anche l'istituto penitenziario. Due telefoni non trovati e uno trovato ma mai acceso in carcere. L'assunto è che la localizzazione delle celle agganciate dai telefonini, compiuta tramite il tracciamento, non fornirebbe una prova certa perché ogni cella copre una determinata zona di territorio entro la quale è collocata un'antenna capace di recepire il segnale; in caso di sovraccarico, si aggiunge, è possibile tuttavia che il telefono agganci una diversa cella, contigua ma più libera. Dunque, il primo aggancio temporale dell'apparecchio alla cella telefonica comprensiva anche del luogo in cui è ubicato il carcere di Parma, non consentirebbe di per sé di determinare con certezza che detti telefoni sarebbero stati introdotti propri nelle date indicate nella imputazione all'interno del carcere e, conseguentemente, non sarebbe provato nemmeno il collegamento con l'imputata che, proprio nel giorno in cui il telefonino aveva iniziato ad operare, sarebbe stata vista all'interno dell'istituto penitenziario. La sentenza avrebbe fatto erroneamente derivare la prova della introduzione di tutti i telefonini dall'aggancio degli stessi della cella comprensiva del luogo di ubicazione del carcere e la prova della responsabilità della ricorrente dal servizio svolto proprio dall'imputata nelle giornate indicate presso il reparto di detenuti in regime di 41 bis ord. pen. Assume invece la ricorrente che nelle giornate in questione non vi sarebbe nessun riscontro dei movimenti della imputata, cioè di avvicinamenti allo stesso [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della previsione della circolare della Direzione dell'Amministrazione penitenziaria secondo cui la somministrazione dei farmaci deve avvenire in presenza del personale addetto alla vigilanza; una diposizione la cui violazione da parte della ricorrente non sarebbe stata in nessun modo accertata (si fa riferimento alle video riprese e alla correlate relazioni di servizio). Né si sarebbe tenuto conto di quanto riferito dal comandante del nucleo delegato per le indagini della polizia penitenziaria che era giunto ad ipotizzare il coinvolgimento nei fatti per cui si procede di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. 2Ugualmente sarebbe errata l'inferenza probatoria derivante dal numero di contatti tra due utenze della [OSCURATO:PERSONA] "dedicate" al solo [OSCURATO:PERSONA]; ciò sarebbe stato fatto derivare sulla base dei c.d. punti di incontro tra dette utenze derivanti dall'aggancio di celle poste a meno di 2000 metri di distanza, senza tuttavia considerare che i c.d. punti di contatto indicherebbero solo il numero di volte in cui quelle due utenze siano state ad una distanza ravvicinata, ma non vi sarebbe il dato relativo alla volte in cui, invece, dette utenze sarebbero state a distanza maggiore . 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità per il delitto di corruzione. Si premette che per detto reato erano stati esclusi dal Tribunale del riesame i gravi indizi di colpevolezza in ragione della mancanza di prova del nesso di corrispettività fra le due prestazioni; si era cioè ritenuto non provato che l'attribuzione della macchina all'imputata fosse correlata alla introduzione dei telefonini, tenuto conto, da una parte, che quest'ultima condotta era avvenuta ben prima dell'acquisto dell'autovettura, e, dall'altra, che erano stati provati contatti dell'imputata con il clan familiare di [OSCURATO:PERSONA] anche al di là del "fatto" relativo alla dazione dei telefonici (si fa riferimento al rinvenimento nel settembre del 2020 di un telefono non ufficiale sull'auto di [OSCURATO:PERSONA] e utilizzato per tenere i contatti con persona vicina alla stesso [OSCURATO:PERSONA]). Si sottolinea che il giudizio di responsabilità sarebbe stato emesso all'esito di un giudizio abbreviato celebrato sulla base della stessa piattaforma probatoria cautelare. Assume invece l'imputata che: - era stata offerta una ricostruzione dei fatti alternativa e comprovante come l'auto fosse stata acquistata con denaro di provenienza lecita e del tutto estranea al [OSCURATO:PERSONA] (un versamento della somma di 3.400 euro - derivante da finanziamento - sul conto postale cointestato con la madre dell'imputata; un prelevamento, da parte della madre della ricorrente, della somma di 3.500 euro, in due tranche il 4.11.2019 e il successivo pagamento in due soluzioni: la prima, corrisposta il 4.11.2019 e la seconda il 26.11.2019); - la Corte, invece, avrebbe ritenuto in modo erroneo che i prelievi effettuati dalla madre dell'imputata il 4.11.2019 sarebbero stati utilizzati il giorno dopo per l'acquisto di un'altra autovettura, intestata a [OSCURATO:PERSONA], nonno materno della [OSCURATO:PERSONA], e utilizzata dalla madre di questa, [OSCURATO:PERSONA]; - detta ipotesi ricostruttiva non sarebbe avallata da nessun elemento specifico, ma sarebbe soprattutto in contrasto con una serie di elementi. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità penale per il delitto di corruzione. La sentenza sarebbe viziata perché, pur volendo ritenere che la macchina fosse stata ricevuta dalla [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], cioè da un soggetto legato a [OSCURATO:PERSONA] 3e al di lui contesto familiare, non sarebbe comunque certa la riconduzione di quel denaro alla condotta della imputata relativa alla introduzione dei telefoni in carcere. I rapporti tra l'imputata, [OSCURATO:PERSONA] e la di lui famiglia sarebbero molto più ampi, anche dal punto di vista temporale e, dunque, non vi sarebbe prova del nesso tra la dazione di quella autovettura e la condotta del pubblico agente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato 2. È infondato, ai limiti della inammissibilità, il primo motivo, relativo al reato previsto dall'art. 391 bis cod. pen. 2.1. Non è in contestazione il fatto reato; ciò che è oggetto del ricorso è la prova specifica relativa al se quei telefoni cellulari fossero stati davvero introdotti dall'imputata. La Corte di appello, con una motivazione adeguata e priva di illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti e valutato le prove, anche facendo riferimento alla sentenza di primo grado, e spiegato: -perché tutti i cinque telefoni di cui alla imputazione, non solo i tre rinvenuti, sono stati considerati nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]; - come [OSCURATO:PERSONA] dal carcere avesse utilizzato le utenze dei cellulari non solo per parlare con i propri famigliari ma anche con la stessa [OSCURATO:PERSONA]; - che la [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato in modo "dedicato" due utenze per avere contatti con [OSCURATO:PERSONA]; - che due dei cellulari nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] avevano attivato le celle telefoniche di Boscoreale e di Castellamare di Stabia, cioè la zona sotto la influenza mafiosa del clan [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima che detti apparecchi entrassero nella [OSCURATO:PERSONA] di Parma e che la [OSCURATO:PERSONA] era l'unica persona, originaria di detta zona, ad avere compiuto viaggi a Boscoreale proprio nei periodi immediatamente antecedenti alla introduzione di detti cellulari in carcere; - che gli apparecchi cellulari in questione avevano iniziato a operare nell'istituto penitenziario poco dopo gli accessi dell'imputata nel reparto in cui erano reclusi i detenuti sopposti al regime penitenziario previsto dall'art. 41 bis ord. pen.; - come tale quadro di riferimento trovasse oggettiva conferma nel contento di alcune captazioni rivelatrici delle interessenze tra l'imputata e lo stesso [OSCURATO:PERSONA] (vi sarebbero stati oltre 500 contatti). 2.2. In tale articolato quadro di riferimento, la Corte ha chiarito: - perché gli assunti difensivi relativi alla limitata capacità dimostrativa degli indizi dimostrativi del "fatto" che sarebbe stata proprio l'imputata a consegnare gli apparecchi 4cellulari sono infondati, attesi: a) i dati relativi agli agganci degli apparecchi abusivamente utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] all'interno del carcere; b) i dati relativi alle utenze telefoniche contattate con maggiore frequenza da [OSCURATO:PERSONA] con i suoi apparecchi; c) i dati relativi al transito dell'auto della [OSCURATO:PERSONA] nei luoghi in cui insistevano le celle agganciate dalle utenze contattate da [OSCURATO:PERSONA]; d) i dati relativi all'accesso della [OSCURATO:PERSONA] all'area dei detenuti sottoposti al regime previsto dall'art. 41 bis ord. pen. corrispondenti a quelli dell'attivazione di alcune schede e di alcuni telefoni utilizzati da [OSCURATO:PERSONA]; e) i dati relativi ai periodi trascorsi dalla [OSCURATO:PERSONA] in Campagna; f) il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse avuto, attraverso le utenze dedicate, frequentissimi contatti con lo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte ha esaminato gli assunti difensivi, gli stessi posti a fondamento del ricorso in esame, ripercorrendo in modo analitico e puntualissimo gli elementi di collegamento di ciascun telefono (o utenza) - rinvenuto o meno nella cella di [OSCURATO:PERSONA] - con l'imputata e con le utenze nella di lei disponibilità (pagg. 20 e ss. sentenza impugnata). 2.3. Rispetto a tale articolato quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua strutturale infondatezza, essendosi limitata l'imputata, da una parte, a reiterare censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volte a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti e, dall'altra, a formulate assunti rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano. 3. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). L'odierna ricorrente ha riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. 5E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 4. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quel che concerne il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere valutati congiuntamente, e che attengono al delitto di corruzione propria contestato al capo 2). Anche in questo caso la Corte di appello, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha spiegato: - perché la ricostruzione alternativa lecita valorizzata in chiave difensiva, di cui si è detto, sia smentita in punto di fatto dalle evidenze probatorie (cfr., pag. 10 e ss. sentenza impugnata); - perché, invece, deve ritenersi che l'autovettura oggetto del patto corruttivo era stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA], uomo vicinissimo a [OSCURATO:PERSONA], e ritirata da questi il 13.9.2029; erano poi seguiti, su espressa richiesta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], l'emissione della fattura il 22.10.2019 di vendita in favore della [OSCURATO:PERSONA] e il pagamento del prezzo ad opera dello stesso [OSCURATO:PERSONA] il 4 e il 26 11.2019. - come in quel periodo l'imputata si trovasse in Campagna e avesse avuto numerose interlocuzioni telefoniche con [OSCURATO:PERSONA] senza mai occuparsi delle pratiche per l'acquisto dell'autovettura; - come le captazioni delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi familiari confermassero gli assunti accusatori; 6- come non vi sia nessun elemento che induca a spiegare in modo alternativo la condotta di [OSCURATO:PERSONA]; - come fosse chiaramente configurabile il nesso tra le due prestazioni oggetto del patto corruttivo, atteso che l'introduzione dei telefoni in carcere era stato compiuto tra settembre e novembre 2019 e la macchina fu acquistata esattamente nello stesso periodo. Dunque un quadro probatorio chiaro e una evidente corrispettività delle prestazioni Anche in questo caso, i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza strutturale perché meramente reiterativi e perché non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta P.Q.M