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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 gennaio 2023

Cassazione n. 15392/2023

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di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2264/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratto n. 2370/2012 e relativi atti integrativi nn. 2441/2015 e 2466/2018, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] P ASCUCCI M ICHELE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 33A26 L182 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1933 ed ivi domiciliato al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale ad litemdel 16 febbraio 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H23 H501 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ ilC [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1619/3/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11 giugno 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con avviso n. 73077 del 18 luglio 2017, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2017, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - quale concessionaria del Comune nell’attività di riscossione - accertavano e liquidavano nella somma complessiva di 7.088,23 € la TASI dovuta per l’anno 2016, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso versamento dell’imposta relativamente a quattro particelle di terreno, appartenenti al «[OSCURATO:PERSONA] 16», possedute dal ricorrente, iscritte al folio “LEFT18” del Catasto terreni di Guidonia ed ubicate in zona D3, attribuendo alle stesse un valore di 54,75 €/mq;

2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la pronuncia n. 20270/32/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo – per quanto ora d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione -che: - l’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico comporta che la stessa debba essere qualificata come edificabile ai fini dell’imposta in rassegna e che la relativa base imponibile debba determinarsi sulla scorta del valore venale del bene; - « per quanto […] specificamente attiene alla determinazione della base imponibile, che l’atto impositivo intendeva fissare in € 54.75 per metro quadro, correttamente la gravata sentenza della CTP ha richiamato la deliberazione della Giunta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n° 174/2008, volta ad attribuire alla cd. zona estrattiva il minor valore di € 7,82 per metro quadro»; -«E’ vero che, come eccepito dall’appellante, tale delibera non è mai stata approvata dal Consiglio Comunale; e tuttavia resta il valore ora indicato che costituisce comunque un elemento di significativa valutazione della equa determinazione della base imponibile, anche al fine di una riparametrazione del trattamento sanzionatorio»; - «d’altra parte è appena il caso di rilevare che, ove detta determinazione di valore fosse stata oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio Comunale, non si sarebbe potuto parlare di un rilevante elemento valutativo, ma al contrario di un cogente dato normativo » ;

3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] l’11 gennaio 2021 tramite posta elettronica certificata, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 2 gennaio 2023, memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ.;

4. [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 19 febbraio 2021 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022 memoria ex art. 380-bis 1, cod. proc. civ.;

5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale di Guidonia, lamentando che la Commissione regionale, rideterminando la base imponibile del tributo in base al minor valore emergente dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2008, avrebbe trascurato di considerare, così violando le citate disposizioni, che: a. l’imposta era stata correttamente determinata in base al valore indicato nella delibera n. 23/2007, adottata dal Consiglio comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto del procedimento previsto dagli artt. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; b. la delibera n. 174/2008 della [OSCURATO:PERSONA] considerata dal Giudice regionale, invece, non solo non era stata approvata dal Consiglio, ma, nel merito, non conteneva una stima dei valori di mercato differente da quelli contemplati nella delibera n. 23/2007 (sempre pari a 78,21 €/mq), correttamente fondato sul valore dei materiali estraibili sino al loro esaurimento materiale o economico, avendo piuttosto provveduto ad un abbattimento del valore, stabilendolo nella misura del 90%, per una scelta di natura politica e non tecnica, non avallata poi dal Consiglio comunale; c. il contribuente non aveva adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo offerto alcuna prova contraria idonea a superare il valore presuntivo indicato della delibera n. 23/2007;

2. Con il secondo motivo di ricorso la società ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num 4, cod. proc. civ,la nullità della sentenza in ragione della dedotta violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011., n. 201, 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA], rimproverando al Giudice regionale di aver erroneamente considerato che la tabella allegata alla delibera n. 174/2008 della Giunta comunale di Guidonia contenesse un minor valore di mercato delle aree estrattive rispetto a quanto determinato nella delibera n. 23/2007, ribadendo la scelta di natura politica e non tecnica posta a base del coefficiente correttivo pari a 0,10, con la conseguente mancanza di una prova contraria fornita dal contribuente, segnalando sul punto un errore percettivo da parte del Giudice d’appello, rilevante ai sensi dell’art.115 cod. proc. civ., avendo deciso sulla base di una prova mai offerta, nonché la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo valutato le risultanze probatorie in base al prudente apprezzamento, laddove il meccanismo probatorio era soggetto ai criteri stabiliti dalla normativa primaria e secondaria; [OSCURATO:PERSONA] :

3. i motivi di ricorso vanno trattati unitariamente in ragione della loro connessione, gravitando (anche parte del secondo motivo) sulle dedotte violazioni di legge (artt. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011., n. 201, 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), oltre che della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale di Guidonia, dovendo, per tale via, riqualificarsi nel parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. (cfr., sulla possibilità di una diversa sussunzione del vizio nell’ambito di quelli contemplati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra le tante, Cass., Sez.

T., 15 marzo 2022, n. 8923 e quelle ivi citate) anche la parte della seconda doglianza volta a contestare le suddette violazioni di norme sostanziali.

4. i predetti motivi risultano fondati nella parte in cui la ricorrente ha lamentato che la valutazione del Giudice regionale si è articolata senza tener conto del valore delle aree fabbricabili attribuito dalla delibera del Consiglio comunale n. 23/2007 e, in particolare, dell’indice presuntivo di conformità del predetto valore, superabile solo da una idonea prova contraria, comunque vincolata ai criteri legali di valutazione e non soggetta al libero ed incondizionato apprezzamento da parte del giudice;

5. la valutazione della Commissione regionale non risulta, infatti, aver seguito i parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile anche alla TASI, come chiarito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 29 ottobre 2020, n. 23902, secondo cui «la disciplina Ici funge, nell'ambito della fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per i tributi che si sono ad essa succeduti (d.lgs.23/2011, Imu;

I. 147/2013, Iuc-Tasi; l.160/2019, nuova Imu) e che hanno accolto la medesima nozione di area fabbricabile»;

5.1. secondo detta disposizione Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»;

5.2. la decisione della Commissione, in particolare, risulta in contrasto con detta disposizione, perché non ha preso in considerazione i vari parametri ivi contemplati, non ha scrutinato la corrispondenza dell’indice presuntivo del valore della base imponibile stabilito dalla delibera n. 23/2007 ai predetti criteri legali, basando, invece, la valutazione sulla misura contemplata dalla successiva delibera n. 174/2008, considerando «il valore […] indicato […] un elemento di significativa valutazione della equa determinazione della base imponibile […] »;

5.3. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la relativa decisione risulta, dunque, errata in diritto, in quanto, non commisurandosi ai vari indici valutativi normativi previsti, si pone in contrasto con i tassativi criteri di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui necessario rispetto nella valutazione in rassegna è stato più volte ribadito da questa Corte in molteplici contenziosi che hanno coinvolto anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che: -«Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass. Sez.

VI-T, 26 marzo 2021, n.8614); - « In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., Sez.

V, 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., VI-T, 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., Sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817);

5.4. si è ulteriormente precisato che «La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass.n.11643/2019; […] Cass. n. 27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018)» (così Cass., Sez.

T, 16 giugno 2021, n. 17006 e, nello stesso senso, Cass., Sez.

VI-T, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., VI-T, 16 novembre 2022, nn. 33668 e 33669 e, da ultimo, in contenzioso analogo che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Cass., Sez.

T, 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez.

T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284);

6. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la relativa decisione risulta, altresì, errata, in quanto ha considerato il valore stabilito dalla delibera n. 174/2008 quale «elemento di significativa valutazione della equa determinazione della base imponibile»;

6.1. di contro, la valutazione in oggetto, per quanto sopra esposto, non può fondarsi su parametri di natura (anche larvatamente) equitativa, potendo semmai lo scrutinio in oggetto considerare i valori indicati nella delibera di Giunta n. 174 del 2008 come elementi concorrenti, potenzialmente idonei, nel quadro di una complessiva valutazione delle altre risultanze processuali e nel rispetto dei criteri legali di cui al più volte citato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a superare la menzionata presunzione hominis del valore stabilito nella delibera n. 23/2007 (cfr., sul principio, in analogo contenzioso, le citate Cass., Sez.

T, 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez.

T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284, che richiamano Cass., VI-T, 16 novembre 2022, n. 33669 e Cass., Sez.

T, 16 giugno 2021, n. 17006).

7. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, accolto, il che comporta la sentenza impugnata va cassata, occorrendo accertamenti in punto di fatto, e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per un nuovo esame volto a verificare la corretta applicazione dei complessivi criteri stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nel calcolo della base imponibile considerata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’imposta in oggetto, tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite al processo, nonché per regolare anche le spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2264/2021 del ruolo generale, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Supino (FR), alla [OSCURATO:PERSONA] n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], quale concessionaria del servizio di accertamento e di riscossione della tassa sui servizi indivisibili (TASI) del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (RM), giusta contratto n. 2370/2012 e relativi atti integrativi nn. 2441/2015 e 2466/2018, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 67C19 A123 Z) del Foro di Frosinone, elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.95, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - RICORRENTE – [OSCURATO:PERSONA] P ASCUCCI M ICHELE (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 33A26 L182 O), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 gennaio 1933 ed ivi domiciliato al [OSCURATO:PERSONA] n. 18, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale ad litemdel 16 febbraio 2021, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H23 H501 O) e dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 68T13 H501 O), presso lo studio del primo elettivamente domiciliati in Roma, alla Via G. Nicotera n. 29. - CONTRORICORRENTE – NONCHÉ ilC [OSCURATO:PERSONA] G UIDONIA M ONTECELIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede alla [OSCURATO:PERSONA] n. 20. - INTIMATO – per la cassazione della sentenza n. 1619/3/2020 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata l’11 giugno 2020 e non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio non partecipata del 13 gennaio 2023 mediante collegamento da remoto; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con avviso n. 73077 del 18 luglio 2017, notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 24 luglio 2017, il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - quale concessionaria del Comune nell’attività di riscossione - accertavano e liquidavano nella somma complessiva di 7.088,23 € la TASI dovuta per l’anno 2016, in ragione dell’omessa presentazione della dichiarazione e l’omesso versamento dell’imposta relativamente a quattro particelle di terreno, appartenenti al «[OSCURATO:PERSONA] 16», possedute dal ricorrente, iscritte al folio “LEFT18” del Catasto terreni di Guidonia ed ubicate in zona D3, attribuendo alle stesse un valore di 54,75 €/mq; 2. con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. contro la pronuncia n. 20270/32/2018 della Commissione tributaria provinciale di Roma, assumendo – per quanto ora d’interesse in relazione ai motivi di impugnazione -che: - l’area adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico comporta che la stessa debba essere qualificata come edificabile ai fini dell’imposta in rassegna e che la relativa base imponibile debba determinarsi sulla scorta del valore venale del bene; - « per quanto […] specificamente attiene alla determinazione della base imponibile, che l’atto impositivo intendeva fissare in € 54.75 per metro quadro, correttamente la gravata sentenza della CTP ha richiamato la deliberazione della Giunta del Comune di [OSCURATO:PERSONA] n° 174/2008, volta ad attribuire alla cd. zona estrattiva il minor valore di € 7,82 per metro quadro»; -«E’ vero che, come eccepito dall’appellante, tale delibera non è mai stata approvata dal Consiglio Comunale; e tuttavia resta il valore ora indicato che costituisce comunque un elemento di significativa valutazione della equa determinazione della base imponibile, anche al fine di una riparametrazione del trattamento sanzionatorio»; - «d’altra parte è appena il caso di rilevare che, ove detta determinazione di valore fosse stata oggetto di formale approvazione da parte del Consiglio Comunale, non si sarebbe potuto parlare di un rilevante elemento valutativo, ma al contrario di un cogente dato normativo » ; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. impugnava detta pronuncia con ricorso notificato al Comune di [OSCURATO:PERSONA] ed a [OSCURATO:PERSONA] l’11 gennaio 2021 tramite posta elettronica certificata, formulando due motivi di impugnazione, successivamente depositando, in data 2 gennaio 2023, memoria ex art. 380-bis.1, cod. proc. civ.; 4. [OSCURATO:PERSONA] notificava in data 19 febbraio 2021 mediante posta elettronica certificata, controricorso, concludendo per il rigetto dell’impugnazione, successivamente depositando, in data 28 dicembre 2022 memoria ex art. 380-bis 1, cod. proc. civ.; 5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] è restato intimato; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il primo motivo di ricorso l’istante ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale di Guidonia, lamentando che la Commissione regionale, rideterminando la base imponibile del tributo in base al minor valore emergente dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] n. 174/2008, avrebbe trascurato di considerare, così violando le citate disposizioni, che: a. l’imposta era stata correttamente determinata in base al valore indicato nella delibera n. 23/2007, adottata dal Consiglio comunale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nel rispetto del procedimento previsto dagli artt. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; b. la delibera n. 174/2008 della [OSCURATO:PERSONA] considerata dal Giudice regionale, invece, non solo non era stata approvata dal Consiglio, ma, nel merito, non conteneva una stima dei valori di mercato differente da quelli contemplati nella delibera n. 23/2007 (sempre pari a 78,21 €/mq), correttamente fondato sul valore dei materiali estraibili sino al loro esaurimento materiale o economico, avendo piuttosto provveduto ad un abbattimento del valore, stabilendolo nella misura del 90%, per una scelta di natura politica e non tecnica, non avallata poi dal Consiglio comunale; c. il contribuente non aveva adempiuto al proprio onere probatorio, non avendo offerto alcuna prova contraria idonea a superare il valore presuntivo indicato della delibera n. 23/2007; 2. Con il secondo motivo di ricorso la società ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num 4, cod. proc. civ,la nullità della sentenza in ragione della dedotta violazione degli artt. 113, 115 e 116 cod. proc. civ., 2697, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011., n. 201, 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale di [OSCURATO:PERSONA], rimproverando al Giudice regionale di aver erroneamente considerato che la tabella allegata alla delibera n. 174/2008 della Giunta comunale di Guidonia contenesse un minor valore di mercato delle aree estrattive rispetto a quanto determinato nella delibera n. 23/2007, ribadendo la scelta di natura politica e non tecnica posta a base del coefficiente correttivo pari a 0,10, con la conseguente mancanza di una prova contraria fornita dal contribuente, segnalando sul punto un errore percettivo da parte del Giudice d’appello, rilevante ai sensi dell’art.115 cod. proc. civ., avendo deciso sulla base di una prova mai offerta, nonché la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo valutato le risultanze probatorie in base al prudente apprezzamento, laddove il meccanismo probatorio era soggetto ai criteri stabiliti dalla normativa primaria e secondaria; [OSCURATO:PERSONA] : 3. i motivi di ricorso vanno trattati unitariamente in ragione della loro connessione, gravitando (anche parte del secondo motivo) sulle dedotte violazioni di legge (artt. 1, comma 675, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 13, comma 3, d.l. 6 dicembre 2011., n. 201, 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, 59, comma 1, lett. g), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), oltre che della delibera n. 23/2007 del Consiglio Comunale di Guidonia, dovendo, per tale via, riqualificarsi nel parametro dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. (cfr., sulla possibilità di una diversa sussunzione del vizio nell’ambito di quelli contemplati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra le tante, Cass., Sez. T., 15 marzo 2022, n. 8923 e quelle ivi citate) anche la parte della seconda doglianza volta a contestare le suddette violazioni di norme sostanziali. 4. i predetti motivi risultano fondati nella parte in cui la ricorrente ha lamentato che la valutazione del Giudice regionale si è articolata senza tener conto del valore delle aree fabbricabili attribuito dalla delibera del Consiglio comunale n. 23/2007 e, in particolare, dell’indice presuntivo di conformità del predetto valore, superabile solo da una idonea prova contraria, comunque vincolata ai criteri legali di valutazione e non soggetta al libero ed incondizionato apprezzamento da parte del giudice; 5. la valutazione della Commissione regionale non risulta, infatti, aver seguito i parametri indicati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile anche alla TASI, come chiarito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia 29 ottobre 2020, n. 23902, secondo cui «la disciplina Ici funge, nell'ambito della fiscalità locale, da matrice di riferimento anche per i tributi che si sono ad essa succeduti (d.lgs.23/2011, Imu; I. 147/2013, Iuc-Tasi; l.160/2019, nuova Imu) e che hanno accolto la medesima nozione di area fabbricabile»; 5.1. secondo detta disposizione Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio all’1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche»; 5.2. la decisione della Commissione, in particolare, risulta in contrasto con detta disposizione, perché non ha preso in considerazione i vari parametri ivi contemplati, non ha scrutinato la corrispondenza dell’indice presuntivo del valore della base imponibile stabilito dalla delibera n. 23/2007 ai predetti criteri legali, basando, invece, la valutazione sulla misura contemplata dalla successiva delibera n. 174/2008, considerando «il valore […] indicato […] un elemento di significativa valutazione della equa determinazione della base imponibile […] »; 5.3. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la relativa decisione risulta, dunque, errata in diritto, in quanto, non commisurandosi ai vari indici valutativi normativi previsti, si pone in contrasto con i tassativi criteri di cui al menzionato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il cui necessario rispetto nella valutazione in rassegna è stato più volte ribadito da questa Corte in molteplici contenziosi che hanno coinvolto anche il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e la concessionaria [OSCURATO:PERSONA], precisandosi che: -«Detti criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass 2017 nr 12273)» (così Cass. Sez. VI-T, 26 marzo 2021, n.8614); - « In tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata (Cass., Sez. 5, n. 13567 del 30 maggio 2017)» (così Cass., Sez. V, 30 settembre 2019, n. 24309), come già era stato chiarito da questa Corte, segnalandosi, in particolare, che il «[…] valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio del relativo anno d'imposizione di cui all'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504/1992, […] deve essere accertato avuto riguardo a ciascuno degli elementi ivi indicati» (così Cass., VI-T, 10 gennaio 2017, n. 310, che richiama Cass., Sez. 5, 19 dicembre 2003, n. 19515; Cass., Sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14385; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7297; Cass., Sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4093; Cass., Sez. 6-5, ord. 11 marzo 2015, n. 4817); 5.4. si è ulteriormente precisato che «La Corte ha altresì, in più occasioni e sotto diversi profili, sottolineato che le delibere previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, con le quali il Comune determina periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee con riferimento al valore venale in comune commercio, sono fonte solo di presunzioni "hominis" (v, tra altre, Cass.n.11643/2019; […] Cass. n. 27572/2018; Cass.15312/2018; Cass.4605/2018)» (così Cass., Sez. T, 16 giugno 2021, n. 17006 e, nello stesso senso, Cass., Sez. VI-T, 17 novembre 2022, n. 33851; Cass., VI-T, 16 novembre 2022, nn. 33668 e 33669 e, da ultimo, in contenzioso analogo che ha coinvolto [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA], Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284); 6. la valutazione del Giudice d’appello e, quindi, la relativa decisione risulta, altresì, errata, in quanto ha considerato il valore stabilito dalla delibera n. 174/2008 quale «elemento di significativa valutazione della equa determinazione della base imponibile»; 6.1. di contro, la valutazione in oggetto, per quanto sopra esposto, non può fondarsi su parametri di natura (anche larvatamente) equitativa, potendo semmai lo scrutinio in oggetto considerare i valori indicati nella delibera di Giunta n. 174 del 2008 come elementi concorrenti, potenzialmente idonei, nel quadro di una complessiva valutazione delle altre risultanze processuali e nel rispetto dei criteri legali di cui al più volte citato art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a superare la menzionata presunzione hominis del valore stabilito nella delibera n. 23/2007 (cfr., sul principio, in analogo contenzioso, le citate Cass., Sez. T, 24 gennaio 2023, n. 2147 e Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, nn. 2281 e 2284, che richiamano Cass., VI-T, 16 novembre 2022, n. 33669 e Cass., Sez. T, 16 giugno 2021, n. 17006). 7. alla stregua delle valutazioni che precedono il ricorso va, allora, accolto, il che comporta la sentenza impugnata va cassata, occorrendo accertamenti in punto di fatto, e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in altra composizione, per un nuovo esame volto a verificare la corretta applicazione dei complessivi criteri stabiliti dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 nel calcolo della base imponibile considerata dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione dell’imposta in oggetto, tenendo conto delle risultanze probatorie acquisite al processo, nonché per regolare anche le spese del
Sentenza Cassazione n. 15392/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris