CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 783/2021 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 28/04/2021 sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], rassegnate ai sensi dell'art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e successive modificazioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con rapporto disciplinare del 26 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso Casa circondariale di Novara, era stato sanzionato con l'esclusione dall'attività comune, per la durata di dieci giorni, per violazione dell'art. 77, comma 1 n. 15 e dell'art. 21, Dpr 230/2000. Avverso tale sanzione il detenuto aveva proposto reclamo, che era stato però respinto con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Novara in data 12 maggio 2020. 2. Con ordinanza in data 28 aprile 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino accoglieva il reclamo proposto nell'interesse dello stesso Corso, con il quale si era lamentato il mancato rispetto della procedura disciplinare e la conseguente violazione del diritto di difesa, per essere avvenuta la contestazione dell'addebito nello stesso giorno in cui era stato convocato il Consiglio di disciplina. A giustificazione della decisione il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto fondato detto motivo di reclamo. Né - si è precisato - detta nullità poteva ritenersi sanata dal mancato esercizio in udienza della facoltà di eccepire l'incongruità del termine concesso con la richiesta di un utile termine a difesa, poiché una tale interpretazione verrebbe a onerare il detenuto di una tempestiva eccezione, a pena di decadenza, così di fatto vanificando l'effettività del diritto di difesa. 3. Avverso la predetta ordinanza il Ministro della Giustizia, a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per chiederne l'annullamento per violazione ed erronea applicazione dell'articolo 38, comma 2, Ord. pen. e dell'art. 81 d.P.R. n. 230 del 2000. Anche l'orientamento interpretativo citato nell'ordinanza impugnata, innovativo rispetto alle posizioni precedenti, non comporta che sussiste in via automatica l'illegittimità del procedimento in tutti i casi in cui la contestazione dell'addebito sia avvenuta in limine dell'udienza, poiché non sussistono termini perentori per tale attività, ma è sufficiente che il lasso di tempo consenta di predisporre una difesa. Nel caso specifico la modesta entità e la chiara descrizione dell'addebito rendevano congruo anche un lasso di tempo limitato per consentire al detenuto di elaborare le proprie giustificazioni. Che ciò si sia verificato è desumibile dallo svolgimento dei fatti e dalla mancata contestazione di un tempo insufficiente per discolparsi, avendo il detenuto soltanto negato l'addebito nel merito. Tanto dimostra - ad avviso del rcirrente - che non si è verificata nessuna lesione del diritto di difesa. È, inoltre, erronea la decisione del Tribunale di sorveglianza per avere ravvisato una nullità assoluta del procedimento, non soggetta a termini di deduzione, perché in contrasto con l'orientamento di legittimità espresso con la sentenza n. 30038 del 2020 che ha ritenuto la nullità dovesse essere eccepita prima dell'udienza dinanzi al consiglio di disciplina, cosa che nel caso di specie non si era verificata. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che investe i profili formali del procedimento disciplinare svoltosi a carico del ricorrente, è fondato e merita dunque accoglimento. Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto censurabile l'iter procedurale seguito per sanzionare il detenuto a ragione del mancato rispetto dei termini indicati prima di procedere alla contestazione e alla convocazione davanti al consiglio di disciplina, perché le due attività si erano compiute nella medesima giornata. 2. L'art. 81, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con riferimento ai tempi e alle modalità di trattazione del procedimento disciplinare nei confronti dei detenuti o internati, stabilisce:1) La constatazione diretta o indiretta di una infrazione da parte dell'operatore penitenziario è la redazione di un rapporto virgola che deve essere trasmesso al direttore dell'istituto; 2) la contestazione formale dell'infrazione al detenuto da parte del direttore «... sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto...» (comma 2); 3) Gli eventuali accertamenti ulteriori, svolti dal direttore o dai suoi delegati; 4) la convocazione diretta del detenuto o la convocazione del consiglio di disciplina, entro dieci giorni dalla contestazione (comma 4). Tale articolata scansione del procedimento è finalizzata a salvaguardare le esigenze di difesa dell'incolpato e a consentirgli di apprendere il contenuto della violazione ascrittagli e di predisporre un'eventuale difesa così come previsto dalle [OSCURATO:PERSONA] del 2006 (Raccomandazione 2006/2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie europee), e quali, alla regola n. 59, stabiliscono:«i detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono:1. essere informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; 2. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; 3. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un'assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; 4. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e interrogarli o farli interrogare; 5. avere l'assistenza gratuita di un interprete, qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento». La giurisprudenza di legittimità è intervenuta sulla materia, affermando che «in tema di provvedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, l'omissione della previa contestazione dell'addebito al detenuto nelle forme previste dalla normativa regolamentare ha effetti sulla validità del provvedimento adottato, dovendo intercorrere tra il momento della contestazione quello dell'udienza disciplinare un ragionevole lasso temporale in modo da consentire all'incolpato di predisporre adeguata difesa » (ex multis Sez. 1, n. 16914 del 21/12/2017, dep. 2018, Palumbo, Rv. 272786). La violazione delle citate prescrizioni procedimentali e stata ricondotta alla categoria delle nullità degli atti processuali, a ragione della connessione funzionale tra il giudizio disciplinare il procedimento giurisdizionale di reclamo e l'estensione della disciplina riguarda non soltanto gli aspetti strutturali del procedimento, ossia i presupposti di legittimità e di validità dell'atto conclusivo, avente natura decisoria che lo conclude, ma va estesa, per ragioni di ordine sistematico, anche agli aspetti funzionali che riguardano le modalità di deduzione del vizio e virgola conseguentemente, anche alle disposizioni di cui all'art. 182 comma 2, cod. proc. Pen. In tal senso si è pronunciata questa Corte con la sentenza Sez. 1 n. 30038 del 22/09/2020, Corso, Rv. 279733, per la quale «In tema di procedimenti disciplinari dell'amministrazione penitenziaria, in caso di contestazione dell'infrazione direttamente all'udienza davanti al consiglio di disciplina, la violazione del diritto di difesa del detenuto deve essere eccepita, a pena di decadenza, al momento dell'apertura dell'udienza stessa, trovando applicazione le disposizioni in materia di nullità processuale, tra cui l'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen.». Principio di diritto cui il Collegio aderisce e che ribadisce per la sua correttezza ermeneutica. 3. Alla luce dei superiori principi, si osserva che l'odierna impugnazione è fondata. Premesso che non è censurabile il rilievo secondo il quale al detenuto deve essere consentito disporre di un congruo termine per preparare le proprie difese, chiedendo, quando necessario, l'esibizione o la produzione di documenti, l'audizione di terzi soggetti, l'esposizione delle proprie ragioni, tuttavia la sottoposizione del procedimento disciplinare alla disciplina delle nullità processuali comporta anche l'applicazione delle regole generali dettate in materia di deducibilità delle nullità e, tra queste, quelle dettate dall'art. 182, commi 2 e 3, cod. proc. pen., secondo cui la violazione deve essere eccepita dalla parte che abbia patito una lesione delle sue facoltà prima del compimento dell'attività processuale cui essa si riferiva. Nel caso di specie, dunque, la nullità avrebbe dovuto essere dedotta al momento dell'apertura dell'udienza dinanzi al consiglio di disciplina, posto che proprio in quella fase il detenuto avrebbe dovuto lamentare di essere stato convocato in quella sede senza la preventiva conoscenza dell'accusa rivoltagli; cosa non verificatasi. La considerazione di tale circostanza è stato del tutto negletta dal Tribunale di sorveglianza, sicché l'ordinanza impugnata, viziata dall'inosservanza del disposto dell'art. 182, cod. proc. pen., deve essere annullata con rinvio con la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per un nuovo giudizio ossequiante dei principi suindicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale