CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 21951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIP TRIBUNALE di BENEVENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; JCA-17:57 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Benevento ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il proprio difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione dell'art. 526 cod. proc. peri, e vizio di motivazione (in particolare lamentando l'eccessività della pena se rapportata all'incensuratezza di Ciotti e il travisamento delle risultanze probatorie, prevalentemente indiziarie, relative alla detenzione di armi), e, con il secondo motivo, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione. 3. In base all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 4. Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., non essendo tale motivo, a seguito delle sopra indicate modifiche normative, più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. E' evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di c:olpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti. 5. L'applicazione dei suddetti principi al caso in esame, nel quale il ricorso per cassazione è proposto fuori dei motivi per cui è consentito, comporta la declaratoria di inammissibilità de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese S S A Z I O N E 8rocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. E X osi deciso, in Roma il 28 febbraio 2023. Ri <, Q cz C r": C A n — IN 3 P ' Il Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]