CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 11238/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Potenza letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Potenza, accogliendo l'appello del P.m., ha riformato quella emessa il 18 aprile 2016 dal Tribunale di Lagonegro, che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di evasione per insussistenza del fatto, e ne ha, invece, affermato la responsabilità con condanna alla pena di 1 anno di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto il 16 aprile 2016 per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 perché trovato in possesso di 5,6 grammi di eroina, ritenuti destinati alla cessione a terzi, in attesa della convalida era stato posto agli arresti domiciliari, ma il giorno successivo alle ore 20.45 era stato trovato fuori dall'abitazione e tratto nuovamente in arresto per il reato di evasione, convalidato il giorno seguente con prosecuzione del giudizio direttissimo nelle forme del rito abbreviato, richiesto dall'imputato. Tuttavia, in pari data con provvedimento delle ore 10.30 il P.m. aveva disposto la liberazione del Mandola in relazione all'arresto del 16 aprile precedente, non ravvisando elementi idonei per la destinazione alla cessione dello stupefacente rinvenuto in possesso dell'indagato, a differenza di quanto ritenuto dalla polizia giudiziaria; pertanto, il Tribunale aveva ritenuto inesistente un valido titolo cautelare, che potesse giustificare la detenzione domiciliare del Mandola e la conseguente configurabilità del reato di evasione: da qui le ragioni dell'assoluzione per insussistenza del fatto. Diversamente la Corte di appello ha ritenuto errato il ragionamento del Tribunale, non potendo dubitarsi della legittimità della detenzione domiciliare disposta dai CC dopo l'arresto in flagranza per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 e in attesa della convalida, sia perché la misura precautelare era ancora in vigore al momento in cui il Mandola era stato sorpreso fuori dall'abitazione, sia perché il reato di evasione è configurabile nel periodo precedente alla caducazione della misura, nel caso di specie, connessa ad una valutazione discrezionale del P.m. 2. Il difensore del Mandola ha proposto ricorso e chiede l'annullamento della sentenza per due motivi. Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello tenuto conto della mancanza di legittimità dell'arresto, riconosciuta dal P.m. nel decreto di immediata liberazione per mancanza dei presupposti di legge, come correttamente ritenuto dal Tribunale. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato la riduzione per il rito abbreviato e riconosciuto le attenuanti generiche. Con memoria del 14 luglio 2021 il difensore ribadiva i motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento; analoga conclusione ha formulato nella memoria in data 1 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Secondo l'orientamento di questa Corte il reato di evasione presuppone che il soggetto sia stato legalmente arrestato o detenuto per un reato ovvero che la misura restrittiva della libertà personale sia disposta in conformità delle norme dell'ordinamento, che disciplinano la misura precautelare: il reato non sussiste se la misura restrittiva sia eseguita in mancanza dei presupposti di legge, perché, in tali ipotesi, l'interessato non può considerarsi "legalmente" arrestato o detenuto. Tuttavia, l'illegalità dell'arresto o della detenzione deve risultare positivamente con riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale, mentre restano irrilevanti eventuali fatti sopravvenuti o valutazioni successive, che non incidono sulla legittimità della iniziativa privativa della libertà del soggetto (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256554). In tal senso si è ritenuto che la responsabilità dell'agente non è esclusa nemmeno quando, dopo il fatto, intervenga sentenza di proscioglimento in ordine al reato per il quale era stata disposta la custodia cautelare (Sez. 6. n. 14250 del 22/03/2005, Tomasello, Rv. 231195). Nel caso di specie, il Tribunale aveva ritenuto che il ricorrente non fosse stato arrestato legalmente in base alla valutazione dello stesso P.m., che ne aveva disposto l'immediata liberazione prima dello scadere delle 48 ore dall'esecuzione dell'arresto, non ravvisando gli estremi del reato in relazione al quale la misura era stata adottata, in particolare, non ravvisando la destinazione a terzi della sostanza stupefacente. La Corte di appello ha, invece, correttamente evidenziato, in applicazione dei principi prima esposti, che l'arresto era stato eseguito in relazione ad un titolo di reato che consente l'adozione della misura precautelare, a nulla rilevando le valutazioni successive, discrezionalmente effettuate dal P.m., con conseguente sussistenza del reato di evasione al momento del controllo eseguito dalla p.g. presso l'abitazione del Mandola, allontanatosi e visto rientrare nella serata del 17 aprile 2016. Ed infatti, nel momento in cui il ricorrente si è allontanato dal luogo di detenzione, era sottoposto alla misura cautelare in forza di un provvedimento legalmente adottato dalla p.g. e aveva l'obbligo di rispettarlo e di attenersi alle prescrizioni impostegli per non incorrere nel reato di evasione: il fatto che in un momento successivo la misura cautelare sia risultata priva di giustificazione per insussistenza dei presupposti in fatto per ritenere sussistente la violazione degli obblighi, come accade in caso di mancata convalida dell'arresto o persino di assoluzione dall'imputazione che ha dato origine alla misura cautelare, non priva di illiceità la condotta dell'imputato, che deve essere valutata con riferimento alle condizioni esistenti al momento dell'allontanamento indebito (Sez. 6, n. 39828 del 25/06/2019, Marchetti, Rv. 27744; Sez. 6, n. 16460 del 11/02/2015, D'Erme, Rv. 263578; Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256554; Sez. 6, n. 15208 del 27/02/2009, Ferino, Rv. 243939). Ne deriva la corretta valutazione sulla sussistenza del reato di evasione. 2. E', invece, fondato il secondo motivo, limitatamente alla mancata applicazione della riduzione della pena per il rito abbreviato, mentre è del tutto infondato relativamente al diniego delle attenuanti generiche, congruamente giustificato dall'assenza di elementi positivamente valutabili e dalla futilità dei motivi dell'allontanamento dall'abitazione. Avendo l'imputato optato per il rito abbreviato, aveva diritto alla riduzione di un terzo della pena: riduzione applicabile direttamente da questa Corte con mera operazione matematica, non involgendo la decisione profili valutativi, con conseguente rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della riduzione ex art. 438 cpp, rideterminando la pena in mesi otto di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, 16 febbraio