CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08757/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ed ARTIGIANA di BINASCO – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Rom a, al via le di [OSCURATO:PERSONA] , n. 29 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e dife nde in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] della R OTO 2000 s. p . a . in liquidazione , in persona de i curatori dottorPietro Santoro, dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e dottoressa [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i in virtù di procura speciale in calce al contro ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in Roma, al via le di [OSCURATO:PERSONA], n. 3 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTIavverso la sentenza n. 1140/2021della Corte d’Appello di Milano , udita la relazione nella camera di consiglio del 23novembre 202 3 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato i l 2 7 . 10 .201 7 i l F allimento de lla Roto 2000 s. p . a . in liquidazione citava a comparire dinanzi al Tribunale di Milano la [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Binasco –[OSCURATO:PERSONA]. Esponeva che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., debitrice della Roto 2000, aveva eseguito, nel c.d. “periodo sospetto”,pagament i a mezzo bonifici per il complessivo importo di euro 224.138,53sul conto corrente n. 69810/57 intrattenuto dalla s.p.a. poi fallita presso l’istituto di credito convenuto, il quale li aveva incamerati. Chiedevafarsi luogo alla revoca degli anzidetti pagamenti ( rect ius : rimesse solutorie) ai sensi dell’art. 67, 2° co., l.fall. . 2.Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Binasco. Eccepivache la Roto 2000, dichiarata fallita dal Tribunale di Milano all’esito della vana proposizione innanzi allo stesso tribunale di domanda di concordato preventivo,aveva dapprima proposto,il 12.5.2014 , innanzi al Tribunale di Pavia domanda di concordato preventivo “in bianco” - domanda dichiarata inammissibile per incompetenza territoriale - sicché tale data, in virtù del principio di consecuzione delle procedure, identificava il dies a quodel termine di decadenza di cui all’art. 69 bis, 1° co., l.fall., ormai decorso. Eccepiva pertanto la decadenza del [OSCURATO:PERSONA] dall’esercizio dell’azione e instava in ogni caso per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 2 565/2019 il tribunale , in accogli mento della domanda attrice, dichiarava l’inefficacia dei versamenti solutori e condannava la [OSCURATO:PERSONA] a restituire al [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 224.138,53 con gli interessi a far data dal 27.10.2017,oltre che al pagamento delle spese di lite. 4.[OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Binasco proponeva appello. [OSCURATO:PERSONA] della Roto 2000 s. p . a . in liquidazione. 5.Con sentenza n. 1140/2021 la Corte di appello di Milano rigettava l’ a pp ell o e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziava la corte, in ordine al primo motivo d ’appello , che in maniera condivisibile il tribunale aveva negatol’identificazione del dies a quo del termine triennale di cui al 1° co. dell’art. 69 bisl.fall. con la data di proposizione della prima domanda di concordato, tenuto conto dello “iato temporale” di ben 10 mesi intercorso tra questa e la seconda domanda(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava che l’assunto dell’appellante si poneva in contrasto con l’unitarietà postulata dal legislatore unicamente “ come realizzabile tra il concordato che sia immediatamente precedente la declaratoria di fallimento ed il fallimento stesso ed all’opposto preclusa con riferimento ad una richiesta dichiarata inammissibile e presentata quasi un anno prima innanzi ad altro tribunale incompetente”(così sentenza d’appello, pag. 6 ) . Evidenziava quindi che tal ultima evenienza non integrava ipotesi di consecuzione tra procedure(cfr. sentenza d’appello, pag. 6 ) . Evidenziava la corte,in ordine al quarto motivo d’appello, con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva censurato la sentenza di primo grado per aver il tribunale contraddittoriamente ancorato il riscontro della scientia decoctionisal deposito della prima domanda di concordato preventivo innanzi al Tribunale di Pavia,che siffatto riscontro non risultava incompatibile con la denegata identificazione del dies a quoex art. 69 bis , 1° co., l.fall. con la data di proposizione della prima domanda di concordato, “una cosa essendo il perfezionamento della fattispecie legale della revocabilità dell’atto ed altra l’individuazione della movenza iniziale del termine decadenziale”(così sentenza d’appe llo, pag. 9 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Binasco; ne ha chiesto, sulla scorta di sett e motiv i , la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il F allimento d e lla Roto 2000 s. p . a . in liquidazione ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarareinammissibile o rigettare i l ricorso con il favore delle spese. 7.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con i primi cinque motivi l a r icorrente lamenta il rigetto dell’eccezione d i decadenza sollevata. 9.Con il primo motivo denuncia, ai sensi de gli art t . 360, 1° co., n. 4 , e 1 61 cod. proc. civ. la nullità della sentenza a norma dell’art. 132 cod. proc. civ.per l’insufficienza el’apparenza della motivazione. Deduceche la Corte di Milano , allorché ha respinto il primo motivo d’appello, si è limitata sul punto ad aderire acriticamente alla decisione assunta in prime cure dal tribunale (cfr. ricorso , pag. 6 ) e a motivare per relationem senza vagliare le doglianze formulate con l’atto di gravame (cfr. ricorso , pag. 6 ) e dunque –tra le altr e – la doglianza per cui il tribunale non aveva tenuto conto che la crisi della Roto 2000 si era palesatacome irreversibile già all’epoca del deposito della prima domanda di concordato (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce altresì cheè del tutto incongruo l’argomento motivazionale su cui la corte d’appello ha fatto leva,ossia l’argomento per cui l’identificazione del dies a quo con la data di deposito della prima anziché della seconda domanda di concordato avrebbe comportato la decurtazione di alcuni mesi, a svantaggio della procedura fallimentare, del termine triennale di decadenza dall’esercizio dell’azione(cfr. ricorso, pag. 8). 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte di Milano, allorché ha respinto il primo motivo d’appello, ha motivato per relationem, sicché l’illogicità e la contraddittorietà inficianti la motivazione della sentenza di primo grado si sono riflesse sulla motivazione della sentenza di secondo grado (cfr. ricorso, pag. 9). Deduce segnatamente che alla stregua delle motivazioni della sentenza di prime cure non è dato comprendere se il tribunale e, di riflesso, la corte d’appello abbiano inteso far decorrere il termine di decadenza di cui al 1° co. dell’art. 69 bisl.fall. dalla data della dichiarazione di fallimento, al di là dell’applicabilità del principio della consecuzione tra procedure,ovvero dalla data dell’antecedente domanda di concordato preventivo e, in talultima ottica, se abbiano reputato irrilevante la data della prima domanda di concordato e rilevante la data della seconda domanda di concordato (cfr. ricorso, pagg. 10 -11). 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod.proc. civ. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Deduce chela Corte di Milano, allorché ha respinto il primo motivo d’appello, ed il Tribunale di Milano sono incorsi in una ulteriore insanabile contraddizione, allorquando, per un verso, hanno fatto decorrere il termine di decadenza di cui al 1° co. dell’art. 69 bisl.fall. dalla data della seconda domanda di concordato e, per altro verso, hanno “espressamente riconosciuto che la prima procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento sono conseguenza ed espressione del medesimo stato di insolvenza già irreversibile” (cosìricorso, pag. 12). 12.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 69 bisl.fall. Deduce che la Corte di Milano, allorché –in sede di rigetto del primo motivo d’appello – ha reputato sussistente un o “iato temporale” tra la prima e la seconda domanda di concordato, ha introdotto nel disposto dell’art. 69 bisl.fall. “un fatto impeditivo non previsto dalla legge” (così ricorso, pag. 13). Deduce che ai fini dell’operatività della consecuzione delle procedure è sufficiente che le procedure concorsuali succedutesi nel tempo siano manifestazione del medesimo stato di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce in ogni caso che è incongrua l’affermazione circa l’esistenza di uno “iato temporale” tra la prima e la seconda domanda di concordato. Deduce invero che la seconda domanda di concordato è stata depositata allorché erano decorsi meno di cinque mesi dalla estinzione della prima procedura di concordato “in bianco” (cfr. ricorso, pag. 14). 13.Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la falsa applicazione dell’art. 69 bisl.fall. Deduce chela Corte di Milano, allorché ha rigettato il primo motivo d’appello, ha introdotto nel disposto dell’art. 69 bisl.fall. “un ulteriore elemento costitutivo non previsto dal legislatore, e cioè l’ammissibilità della prima procedura minore” (così ricorso, pag. 15). Deduce invero che “l’improcedibilità della procedura concorsuale minore in nessun caso fa venir meno il principio della consecuzione delle procedure” (così ricorso, pag. 16), viepiù che la “consecutioè possibile anche tra due domande di concordato” (cfr. ricorso, pagg. 17 e 18).Deduce al contempo che dell’art. 69 bis l.fall. si impone un’interpretazione conforme ai principi di cui alla legge-delega n. 80/2005, volti a “ridurre i termini di decadenza per l’esercizio dell’azione revocatoria” (cosìricorso, pag. 19). Deduce che diversamente vi sarebbe da dubi tare della legittimità costituzionale dell’art. 69 bisl.fall. per violazione dell’art. 76 Cost. (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce in ogni caso che “in nessun modo (…) il tenore dell’art. 69-bisl.fall. ammette di considerare che il dies a quopossa essere diverso da quello di una domanda di concordato purché pubblicata” (cosìricorso, pag. 20). Deduce quindi che nella specie rileva la domanda di concordato depositata innanzi al Tribunale di Pavia in data 12.5.2014 (cfr. ricorso, pag. 21). 14.I motivi, che sono fra loro connessi e possono essere congiuntamente esaminati, vanno respint i previa correzione, ai sensi de ll’art. 384 u. comma c.p.c, della motivazione della sentenza impugnata che sorregge la statuizione, conforme a diritto, di rigetto dell’eccezione di decadenza. 15.Sia l’odierna ricorrente, sia il giudice a quo hanno infatti all’evidenza operato un’indebita confusione fra il disposto del 1° comma dell’art. 69 bis l.fall., che fissa un termine triennale di decadenza per l’esercizio delle varie azioni tipiche di inefficacia previste dagli artt. 64/69 l. fall. ( necessariamente ) decorrente dalla data della dichiarazione di fallimento ( prima della quale le azioninon p otrebbero essere esercitate ) e il 2° comma della medesima norma, che si limita a stabilire c he, qualora la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da una domanda di concordato, il termine dal quale calcolare a ritroso il c.d. periodo sospetto (ovvero l’anno o il biennio anteriori entro cui gli atti impugnati devono essere stati compiuti per poter essere revocati) retroagisce alla data di iscrizione di detta domanda al R.I. Ben vero, i pagamenti oggetto, nella specie, di impugnazione sono stati eseguiti in data 2.10.14 ed in data 15.1.2015, nei sei mesi antecedenti alla pubblicazione al R.I., il 19.3.2015, della seconda domanda di concordato di Roto 2000, il fallimento dellasocietà è stato dichiarato i n data 29.10.2015 (cfr. ricorso, pag. 10)e la citazione introduttiva d el giudizio di primo grado è stata notificata in data27.10.2017. L’azione è stata quindi esercitata entrodue annidall’apertura della procedura , ben prima del decorso del terminetriennale di decadenza di cui all’ art. 6 9 bis , 1° co., l.fall., e il giudice d’appello avrebbe dovuto arrestarsi a tale rilievo. 16.Nel segno della corretta esegesi del 1° co. dell’art. 69 bis l.fall. le censure veicolate dai motivi in esame, fondate su un errato presupposto di diritto, si rivelano tutte inammissibili. Parimenti inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio, è la questione di legittimità costituzionale prefigurata con il quinto mezzo di impugnazione. 17.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. per contraddittorietà e illogicità della motivazione. Deduceche la Corte di Milano è incorsa in contraddizione allorché, in sede di rigetto del quarto motivo d’appello, ha riscontrato la sussistenza della scientia decoctioniscon riferimento al tempo della proposizione della prima domanda di concordato (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce segnatamente che lo “iato temporale” postulato dalla corte d’appello tra la prima e la seconda domanda di concordato ha “spezzato” la continuità dello stato di insolvenza(cfr. ricorso, pag. 22). Deduce conseguentemente che non vi è margine per assumere la conoscenza dello stato di insolvenza a far data dal deposito della prima domanda di concordato(cfr. ricorso, pag. 22), e ciò viepiù che la conoscenza dello stato di insolvenza deveessere effettiva e non potenziale (cfr. ricorso, pag. 22). 18.Il sesto motivo di ricor so del pari è inammissibile. 19. Evidentemente, nel quadro della corretta interpretazione del 1° co. dell’art. 69 bisl.fall. dapprima enunciata, perde qualsivoglia valenza il profilo di presunta contraddizione tra lo “iato temporale” che la corte di merito avrebbe supposto tra le domande di concordato preventivo e la retrodatazione dalla stessa corte di merito operata della scientia decoctionis all’epoca della proposizionedella prima d i esse. 20.Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. Deduce che la Corte di Milano non si è pronunciata in ordine al motivo d’appellocon cui, a censura del primo dictum, aveva domandato l’accertamento dell’intervenuta compensazione(cfr. ricorso, pag. 23). 21.Il settimo motivo di ricor so pari menti va dichiarato inammissibile. 22.La censura di omessa pronuncia non è stata formulata in modo rituale. Tanto specificamente alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 17931 del 24.7.2013, a tenor del quale, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivantedalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge(cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247). Ebbene,il mezzo in disamina non contiene alcun riferimento alla nullità della decisionee prospetta, alla luce dell’enunciazione di cui alla rubrica, unicamente la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. 23.In ogni caso omessa pronuncia non vi è stata. Invero, in sede di delibazione del secondo motivo d’appello –con cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva addotto l’opponibilità al fallimento delle cessioni di credito associate alle operazioni di anticipazione su fatture emesse dalla Roto 2000 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cfr. sentenza d’appello, pag. 6)– la Corte di Milano ha comunque concluso p er la revocabilità dei pagamenti ricevuti dalla [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed il 15.1.2015(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). In tal guisasoccorre l’insegnamento a tenor del quale non si configura omessa pronuncia quando la pretesa fatta valere dalla parte, pur in assenza di una specifica argomentazione, debba reputarsi implicitamente respinta in quanto incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della statuizione (cfr. Cass.(ord.) 13.10.2017, n. 24155). 24. In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare al [OSCURATO:PERSONA] controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo. 25.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso ; c ondanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] ed Artigiana di Binasco – [OSCURATO:PERSONA] , a rimborsare a l controricorrente [OSCURATO:PERSONA] dellaRoto 2000 s.p.a. in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se