CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 33951/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA] avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. A [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Catanzaro aveva applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in [OSCURATO:PERSONA] in data antecedente e prossima al 7 novembre 2019 (capo 130) relativo alla cessione di grammi 5 di sostanza stupefacente del tipo cocaina a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo (poi non corrisposto) di 300 euro. Nell'ambito dello stesso procedimento ad altri indagati sono stati contestati il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/90) e vari delitti scopo (art. 73 d.P.R. n. 309/90). Mete, tuttavia, è stato sottoposto a misura solo per il reato su indicato, contestato come fattispecie monosoggettiva e non concorsuale. 1.1.11 Tribunale del Riesame ha rigettato la eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa, rilevando che l'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati ivi contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza e la vis attractiva nei confronti dei delitti connessi anche quando risultino di maggiore gravità. 1.2.In ordine alla gravità indiziaria il Tribunale ha richiamato le risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale ed in particolare - una conversazione intercettata fra [OSCURATO:PERSONA], il figlio Antonio e [OSCURATO:PERSONA] ( detto [OSCURATO:PERSONA]), fratello di [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale i tre avevano fatto riferimento alla vicenda del loro parente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva acquistato sostanza stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] senza pagarla e millantando preso questi che la droga serviva a [OSCURATO:PERSONA] (prog. 148, 151, 153 del 7 novembre 2019); - una conversazione intercettata il giorno seguente fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale, parlando dell'acquisto da parte di Tripodi della droga da [OSCURATO:PERSONA], avevano affermato che si trattava di cocaina venduta a 300 euro (prog. 981 e 982 del 8 novembre 2019); Il Tribunale ha sottolineato il ruolo di Mete nella gestione dello spaccio, autonomo rispetto al delitto associativo, pure emerso nel corso della indagine, e la sua contiguità ad ambienti dediti al narcotraffico in maniera organizzata, rilevando che tali circostanze portavano ad escludere la ricorrenza nel caso di specie del fatto di lieve entità.2. Contro l'ordinanza, l'indagato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso formulando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto sussistente la gravità indiziaria in ordine al delitto contestato. Il difensore osserva che nelle conversazioni intercettate il nome di Mete era solo evocato e che, pertanto, non poteva dirsi che effettivamente costui avesse ceduto cocaina a Tripodi: i dialoghi erano avvenuto fra terze persone, sicché si era di fronte nella sostanza ad una chiamata in correità che avrebbe necessitato di riscontri. Rileva, inoltre, che nel corso delle indagini Tripodi non era stato escusso, non state intercettate conversazioni tra Mete ed altri soggetti indagati, né erano risultati comunque contatti fra Mete e altri soggetti indagati. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la incompetenza territoriale e funzionale del G.I.P. di Catanzaro, che, investito della richiesta di misura, avrebbe dovuto, in assenza di elementi di urgenza, trasmettere gli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore rileva che Mete non deve rispondere del reato associativo, ma solo del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/90, non in concorso con altri indagati. Non poteva, pertanto, essere ravvisata la connessione ex art.12 cod. proc. pen. con i reati elencati all'art. 51 comma 3 bis cod. proc. pen., che vale a radicare la competenza della [OSCURATO:PERSONA] e del G.I.P. distrettuale. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata configurazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il difensore osserva che il dato ponderale, ovvero il superamento dei limiti indicati nei decreti ministeriali, non è di per sé sufficiente ad escludere la destinazione della sostanza al consumo personale, così come il mancato superamento di detti limiti non esclude che il reato possa essere ravvisato. Nel caso di specie il quantitativo della sostanza ceduta secondo il ricorrente sarebbe compatibile con la destinazione almeno parziale al consumo personale. 2.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelarì. Il difensore osserva che la singola condotta di reato ascritta all'imputato risaliva al 2019 e che, dunque, a distanza di quattro anni dai fatti di causa, i giudici avrebbero dovuto spiegare più approfonditamente gli elementi da cui era tratta la valutazione di attualità del pericolo, a fronte dello stato di incensuratezza di Mete e dell'assenza di rapporti fra lo stesso e gli altri soggetti, indagati anche in ordine al reato associativo. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere accolto quanto al secondo motivo relativo alla incompetenza funzionale. 2. Gli artt. 51, comma 3 bis, e il corrispondente art. 328, comma 1 bis, cod. proc. pen. istituiscono per i reati in essi elencati una deroga agli ordinari criteri di determinazione dell'attribuzioni dell'esercizio delle funzioni del Pubblico Ministero e della competenza del Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di carattere assoluto con prevalenza della attribuzione al giudice del capoluogo del distretto su qualunque altra regola di individuazione della competenza. Il procedimento concernente un reato compreso nell'elencazione suddetta esercita una vis attractiva rispetto ai procedimenti connessi che riguardino reati estranei a detta previsione anche quando siano più gravi, con la conseguenza che, ai fini della determinazione della competenza, occorre avere riguardo unicamente al luogo di consumazione del reato previsto nel catalogo suindicato. La scelta operata all'art. 51, comma 3-bis, cit., è di natura normativa e predetermina per una serie di reati il criterio di attribuzione delle funzioni del pubblico ministero, su cui si radica di riflesso la competenza territoriale del giudice (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep.2019, Rv. 276391 ; Sez. 1, n. 43599 del 05/07/2017, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], n. m.; Sez. 1, n. 32765 del 03/05/2016, Conf. Comp. in proc. G., Rv. 267503; Sez. 4, n. 4484 del 09/12/2015, dep. 2016, Rv. 265944; Sez. 2, n. 6783 del 13/11/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243300). Il suddetto criterio determinativo della competenza funzionale distrettuale ha la sua ratio nella esigenza di concentrare l'attività investigativa in relazione a delitti di particolare complessità presso un ufficio specializzato del pubblico ministero, idoneo, anche per la sua collocazione territoriale, a ricostruire efficacemente e in modo organico e completo le articolate dinamiche di criminalità organizzata operanti nell'ambito distrettuale. 3. Tali principi sono affermati nella stessa sentenza richiamata dal Tribunale del Riesame, in cui si afferma che "in tema di competenza territoriale, l'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen. prevede, limitatamente ai reati in esso contemplati, una deroga assoluta ed esclusiva degli ordinari criteri determinativi della competenza, e tale norma esercita una "vis attractiva" nei confronti dei delitti connessi, anche quando risultino di maggiore gravità. Ne consegue che la competenza della procura distrettuale, legittimamente radicata in relazione ad un delitto previsto dall'art. 51, comma terzo bis cod. proc. pen., si estende a tutti i reati connessi ed agli imputati dello stesso procedimento"( Sez. 1, Sentenza n. 12141 del 01/03/2006, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233869). Senonché, come argomenta il ricorrente, la motivazione del Tribunale è carente nella parte in cui non spiega in che senso il reato ascritto a Mete sia connesso con il reato associativo che vale a radicare la competenza distrettuale. Invero la connessione a cui si fa riferimento la giurisprudenza nell'affermare la vis attractiva del reato compreso nella elencazione di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen. rispetto ad altri reati, è quella disciplinata dall'art. 12 cod. proc. pen., a norma del quale si ha connessione a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso; c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri. Con riferimento a tale ultima ipotesi le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che "ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G. Rv. 271223). Posto che il reato contestato al ricorrente è monosoggettivo e, dunque, non sembra ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 12 lett.a) cod. proc. pen., il Tribunale avrebbe dovuto spiegare in che senso il reato per cui si procede doveva ritenersi connesso con i reati che radicavano la competenza distrettuale e non limitarsi a ribadire il principio per cui il reato associativo, effettivamente contestato ad altri indagati nell'ambito dello stesso procedimento, esercitava la forza attrattiva, ai fini della competenza, rispetto ai reati connessi. 4. La motivazione dell'ordinanza impugnata si presenta incompleta e, non essendo chiaramente ravvisabile da parte di questa Corte un vizio di consistenza tale da travolgere sia tale provvedimento che quello genetico della misura, il necessario approfondimento per colmare la segnalata lacuna argomentativa - nonché per verificare, in caso di positivo riconoscimento della incompetenza, l'eventuale sussistenza di ragioni di urgenza che possano giustificare il mantenimento interinale della misura - non può che essere rimesso al giudice del merito, cui gli atti vanno rinviati, per nuovo esame, previo annullamento dell'ordinanza gravata. 5. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. L'accoglimento del motivo relativo al vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di incompetenza impone di ritenere assorbiti i restanti motivi relativi alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre che alla qualificazione giuridica. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, co 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co