CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35198/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24772/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresenta- ta e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] della Valle, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma via XX Settembre n.1; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Diretto- re pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via G. P. Palestrina n.19; - controrícorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sici- lia, n.1349/6/2018 depositata il 26 marzo 2018, notificata in data 17 maggio 2018. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 giugno 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia veniva rigettato l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. proposto nei confronti dell'agente della riscossione per la Provincia di Catania ,[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., avverso la sentenza della Commis- sione Tributaria Provinciale di Catania n.654/16/2017 che a sua volta aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto una cartella ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973 emessa per il pagamento IRES, IRAP, IVA per il periodo di imposta 2013 e notificata a mezzo PEC in data 7.12.2015. L'Agenzia delle Entrate si costituiva quale interveniente volontario in primo e secondo grado. 2. In particolare, la CTR confermava la decisione del giudice di prime cure, ritenendo in via pregiudiziale legittima la costituzione volontaria dell'interveniente Agenzia delle entrate e legittima la notifica dell'atto Impugnato a mezzo PEC. Il giudice d'appello inoltre non accoglieva l'eccezione preliminare di nullità del ruolo per difetto di sottoscrizione e di mancanza di adeguata motivazione dell'atto. Per il resto, il giudi- ce d'appello dichiarava non necessario nella fattispecie il contradditto- rio endoprocedimentale né l'invio del c.d. avviso bonario, comunque inviato alla società e al legale rappresentante, sia in quanto derivante dalla liquidazione IRAP sia in quanto intervenuta ai fini della denuncia penale ex art.331 c.p.p. e, ritenuti non applicabili i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione ai ruoli impugnati, attinenti alla compen- sazione di un credito di imposta in misura superiore a quella dovuta nonché al mancato versamento di imposte nella misura esposta dalla stessa contribuente nelle dichiarazioni per l'anno di imposta 2013, di- smetteva il gravame. 3. Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione la contri- buente affidato a sette motivi, contro cui l'agente della riscossione e l'Agenzia delle Entrate e del Territorio resistono con controricorso. Il sostituto [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Considerato che: 4. Preliminarmente va dato atto delle eccezioni sollevate dall'agente della riscossione in controricorso di inammissibilità del ricorso per di- fetto di autosufficienza e di violazione del dovere di sinteticità esposi- tiva di cui all'art.366 comma primo n.3 cod. proc. civ., scrutinabili unitamente alle disamina delle singole doglianze proposte dalla ricor- rente. 5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, la società denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.26 del d.P.R. n.602 del 1973, 2, 3 del d.P.R. n.68 del 2005, 20, 21, 22, 23, 24, 48 del d.lgs. n.82 del 2005 (CAD), 149 bis cod. proc. civ., 27 e 37 del Regolamento UE n.910/2014 (EIDAS) e le relative specifiche attuative di cui all'art.1 della decisione di esecuzione UE n. 2015/1506 della Commissione europea dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nonché dell'art. 62 del clAgs. n.546 del 1992, per: aver il giudice d'appello rigettato il motivo di appello concernente l'inesistenza della notifica telematica avente ad oggetto la scansione (copia fotostatica) della cartella di pa- gamento non firmata digitalmente, declassando il vizio a mera irrego- larità sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso ai fini e per gli effetti dell'art.156 cod. proc. civ.. 6. Il motivo è infondato. Questa Corte (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 30948 del 27/11/2019, Rv. 656343 - 01) ha già statuito in un caso analogo che in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto in- formatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Siffatta conclusione è condivisibile in quanto l'art. 26, comma secon- do, del d.p.r. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis, di- spone che la notifica della cartella di pagamento possa essere «ese- guita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indi- rizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossio- ne. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile». A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, individua il mes- saggio di posta elettronica certificata (PEC), come quel «documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazio- ne e dagli eventuali documenti informatici allegati». 7. A sua volta, la lett. i-ter), dell'art. 1 del d.lgs. n.82 del 2005 defini- sce come copia per immagine su supporto informatico di documento analogico quel «documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. i- quinquies), dell'art. 1 del medesimo decreto, nel definire il duplicato informatico precisa trattarsi del «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento ori- ginario». Dunque, alla luce della disciplina richiamata, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al mes- saggio PEC un documento informatico, sia un duplicato informatico dell'atto originario, sia una copia per immagini su supporto informati- co di documento in originale cartaceo, come avvenuto nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inse- rire nel messaggio di posta elettronica certificata una copia della car- tella supportata su documento informatico durevole in formato PDF, realizzato mediante la copia per immagini dell'originale cartaceo. Va data continuità pertanto all'orientamento già espresso da questa Corte, riaffermando che non solo non è inesistente, ma non è neppu- re illegittima o irregolare la notifica della cartella di pagamento ese- guita a mezzo PEC eseguita attraverso allegazione di copia informati- ca PDF dell'originale analogico, rendendo superfluo il profilo del rag- giungimento dello scopo, comunque pacificamente intervenuto nel caso in esame. 8. Con il secondo motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazio- ne e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ. e 62 del d.lgs. n. 546 del 1992, e l'omessa pronuncia sul motivo di appello circa la mancanza agli atti della documentazione attestante il perfezionamen- to della notifica PEC, non essendo state prodotte le ricevute di accet- tazione e consegna. 9. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza come pun- tualmente eccepito dall'Agente in controricorso, in quanto il ricorso da un lato riproduce l'inciso alle pagg.34 e 35 dell'appello senza permet- tere di comprendere se si tratti di un autonomo motivo di gravame distinto da quello sulla inesistenza della notifica a mezzo PEC della cartella, come afferma nel presente ricorso la contribuente, o meno, come sostiene l'agente della riscossione in controricorso. Dall'altro, non fa cenno di aver sollevato la questione con il ricorso introduttivo di primo grado e quindi, a tutto voler concedere, la questione sarebbe stata tardiva perché nuova in appello (Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01) e, così facendo, non fornisce ade- guati elementi alla Corte idonei per ritenere la censura decisiva. 10. Con il terzo motivo - ai sensi dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione da parte della CTR degli artt.12 comma 4 del d.P.R. n.602 del 1973, 1 comma 1 ter lett. e) del di. n.106 del 2005, 2697 cod. civ. e 62 del d.lgs. n.546 del 1992, nella parte in cui rigetta il motivo di appello af- ferente l'illegittimità del ruolo per carenza di sottoscrizione del com- petente funzionario. 11. Il motivo è infondato, in quanto in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede al- cuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova con- traria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D'altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità ammini- strativa, comporta l'applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'art. 21 octies del- la I. n. 241 del 1990 (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27561 del 30/10/2018, Rv. 651066 - 03; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014, Rv. 633901 - 01). La sentenza impugnata si è piena- mente conformata all'orientamento consolidato di legittimità sulla questione. 12. Con la quarta censura la ricorrente - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.36 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 54 bis del d.P.R. n.633 del 1972, 6 comma 5 e 10 della I. n.212 del 2000, nonché 2 comma 2 del d.lgs. n.462 del 1997 oltre che 62 del d.lgs. n.546 del 1992, per aver il giu- dice d'appello rigettato il motivo d'appello in cui la contribuente la- mentava l'omessa notifica della preventiva comunicazione di irregola- rità, c.d. "avviso bonario" di cui alle previsioni di legge citate. 13. Con il quinto motivo - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazio- ne e falsa applicazione degli artt.2712, 2719 cod. civ. e 22 comma 5 e 62 del d.lgs. n.546 del 1992, nella parte in cui la CTR ha rigettato il motivo di appello circa l'omessa notifica della preventiva comunica- zione di irregolarità, sia in quanto derivante dalla liquidazione IRAP, sia in quanto intervenuta ai fini della denuncia penale ex art.331 c.p.p., anche considerato il fatto che la contribuenté aveva contestato in sede di merito la conformità degli estratti di modelli dichiarativi prodotti dall'Agenzia rispetto agli originali. 14. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono infondati perché la notifica della cartella di paga- mento emessa a seguito di controllo automatizzato per consolidata giurisprudenza della Corte é legittima anche se non preceduta dall'in- ent re. íz. 4,u, o. 1,f-rtfek t4,3 11,2 k • vio del cosiddetto avviso bonario, per consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 33344 del 17/12/2019, Rv. 656408 - 01; conforme, Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3154 del 17/02/2015, Rv. 634631 -01). 6(4),k -("Au- M. 12405121 ) 15. Con il sesto motivo la ricorrente - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. -, prospetta la violazione e falsa applicazione da parte del giudice d'appello degli artt.3 della I. n.241 del 1990, 7 della I. n.212 del 2000 e 62 del d.lgs. n.546 del 1992 nel capo in cui nega la sussistenza del vizio di motivazione della cartella di pagamento, nonostante la cartella impugnata ometta qualsiasi indicazione o spie- gazione ed allegazione circa l'iscrizione a ruolo su cui si fonda la car- tella nonché il calcolo in ordine alla somma chiesta a titolo di interes- si. 16. Il motivo è infondato. Premesso che è incontestato e accertato in fatto dal giudice d'appello a pag.7 della sentenza il fatto che i ruoli impugnati scaturiscono da accertamenti automatizzati basati sulle di- chiarazioni dei redditi presentate dalla contribuente per l'anno di im- posta, la giurisprudenza della Corte afferma che, in tal caso, anche se la cartella di pagamento non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, quando la cartel- la sia stata emessa in seguito a liquidazione effettuata in base alle di- chiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo di moti- vazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiara- zioni (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017, Rv. 645620 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19498 del 18/09/2020, Rv. 658873 - 01) perché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non è necessario che siano indicati i pre- supposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. Quanto poi allo specifico profilo di motivazione dell'atto impugnato circa gli interessi, va rammentato che la cartella di pagamento emes- sa a seguito di controlli automatizzati reca i criteri per la determina- zione del calcolo degli interessi attraverso parametri predeterminati ex lege, un'operazione matematica conseguente alla dichiarazione da cui deriva il debito di imposte (Cass. n 8508 del 2019). 17. Con il settimo motivo di ricorso - agli effetti dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. -, si denuncia la nullità della decisione im- pugnata per violazione e falsa applicazione degli artt.57 e 62 del d.lgs. n.546 del 1992 e 345 cod. proc. civ. dettati in tema di defini- zione dell'oggetto della domanda e delle eccezioni proponibili in ap- pello nel processo tributario, per aver la CTR ritenuto che la contri- buente avesse proposto un motivo nuovo nel richiamarsi ai provvedi- menti adottati dalla Procura della repubblica presso il Tribunale di Messina, con riferimento alle prospettazione a ai documenti asserita- mente depositati dalla società in prossimità dell'udienza di trattazione e in realtà semplice sviluppo di precedenti difese in tema di sospen- sione della riscossione. 18. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni. Innanzitutto, in di- fetto di autosufficienza come eccepito dal concessionario, la ricorrente indica i documenti che non sarebbero stati esaminati dal giudice d'appello ma non ne precisa né sintetizza il contenuto ai fini della au- tosufficienza (Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01) e, così facendo, non fornisce nemmeno alla Corte idonei t,- jri9enere la censura decisiva. Inoltre, genericamente individuati i documenti in un complesso di atti relativi alla sospensione di qualsiasi attività esecutiva e riscossiva, va anche considerato che la motivazio- ne della CTR al suo punto 7.8 prende esplicitamente posizione sulla questione della sospensione, ritenendo non applicabili i provvedimenti di sospensione dell'esecuzione ai ruoli impugnati, attinenti alla com- pensazione di un credito di imposta in misura superiore a quella do- vuta e al mancato versamento di imposte nella misura esposta dalla stessa contribuente nelle dichiarazioni per l'anno di imposta 2013. Sì tratta di una ratio decidendi espressa e non censurata dalla ricorren- te, ulteriore ragione di inammissibilità del motivo (Cass. 11 gennaio 2007 n. 389; successive conformi, Cass. Sez. Un. 29 marzo 2013 n. 7931; Cass. 4 marzo 2016 n. 4293) per carenza di interesse. 19. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite, li- quidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore dell'agente della riscossione in Euro 20.000,00 oetv_ per compensi, compensi, Euro 2 Op rs e e •orsua i, oltre Iva e Cpa íe in favo- re dell'Agenzia in Euro 20.000,00 per compensi, oltre Spese prenota- te a debito. Si dà atto del fatto che, aÌ sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- /uv i .4 riore importo a titolo di contributo unificato pari a quellod~ per il r