CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36587/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4120/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, n. 224/1/15, depositata il 2 luglio 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, depositata il 2 luglio 2015, che, in accoglimento dell'appello della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha annullato l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, rilevata la mancata presentazione della dichiarazione per l'anno 2007, aveva determinato gli imponibili della società, recuperato le imposte non versate e irrogato le relative sanzioni; - il giudice di appello ha evidenziato, in primo luogo, che, anche in una situazione di omessa presentazione della dichiarazione, andava riconosciuto il diritto della contribuente alla detrazione dell'i.v.a. di rivalsa assolta sugli acquisti e, in secondo luogo, che la determinazione del maggior reddito imponibile doveva tener conto della variazione negativa del magazzino, nonché di altri costi regolarmente contabilizzati; - il ricorso è affidato ad un unico motivo; - la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: - con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia deduce, con riferimento all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver la sentenza impugnata annullato in toto l'avviso di accertamento, benché l'atto di appello della contribuente fosse circoscritto alla riduzione dell'i.v.a. dovuta, in relazione alla necessità di tener conto dell'i.v.a. di rivalsa già assolta sugli acquisti, e degli imponibili rilevanti ai fini dell'i.re.s. e dell'i.r.a.p. nella misura ivi puntualmente indicata; - il motivo è fondato; - il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica il divieto, per il giudice, di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda e, dunque, deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice attribuisca ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda (cfr. Cass., ord., 13 novembre 2018, n. 29200; Cass., ord., 10 maggio 2018, n. 11304);- tale situazione ricorre nel caso in esame, in cui la Commissione regionale ha annullato integralmente l'atto impositivo, benché l'appellante si fosse limitato a chiedere una diversa quantificazione delle imposte dovute; - sotto altro aspetto, si osserva che il processo tributario è annoverabile tra quelli di impugnazione-merito, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell'accertamento dell'Ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (così, Cass., ord., 10 settembre 2020, n. 18777; Cass. 28 giugno 2016, n. 13294); - la sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 30 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] T