CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28772/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2019 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la richiesta di patteggiamento, irrogando la pena concordata tra le parti 2. Il ricorrente ha formulato due motivi, con i quali contesta l'affermazione della responsabilità penale in relazione all'art. 129 cod.proc.pen., nonché la quantificazione della pena.3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, posto che, per consolidata giurisprudenza, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.F, n. 28742 del 25/8/2020, Rv. 279761). Parimenti inammissibili sono le questioni concernenti la pena, salvo il caso — che nel caso di specie non ricorre — della determinazione illegale della sanzione. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammis P.Q.M