Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 34508/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Consiglier e relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier e A d. 17 / 12/2025 C .

C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 14960 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14960del ruolo generale dell’anno 2023, proposto VITANZA Roberto (C.F.: VTNRRT 55C23 H501P ) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : PLC RTD68E10 F839F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 73M68 F399F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S .p.

A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PADELLARO Antonio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 46H26 H501P) rappresentatie difesi dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 55P69 F158J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 70S25C352Q) -controricorrenti- nonché CELENTANO Adriano (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 38A06 F205K) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4076/2022, pubblicatain data 28 dicembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ella Societ à [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., editrice del giornale “[OSCURATO:PERSONA] quoti- diano”, del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA],per ottenere il risarcimento del danno con- seguente alla pubblicazione di un articolo diffamatorio, ad opera diquest’ultimo, sull’indicato giornale quotidiano.

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che, oltre ad un risarcimento economico, ha disposto, a titolo riparatorio, «la pubblicazione della presente sentenza, a cura e spese dei convenuti sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], a caratteri doppi del normale» (capo C) del dispositivo).La decisione è stata oggetto di corre- zione di errore materiale, sollecitato dall’attore, nei seguenti termini: «in dispositivo al capo C) sia indicato “Ordina la pub- blicazione della presente sentenza integrale, a cura e spese dei convenuti sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], a caratteri doppi del nor- male”». [OSCURATO:PERSONA] S . p .A. ed il Padellaro hanno pro- posto appello avverso la decisione di primo grado “così come corretta”, ai sensi dell’art. 288 c.p.c..

La Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello e «in riforma del capo C) della impugnata sentenza come corretta»ha dispo- sto«la pubblicazione per estratto dell'impugnata sentenza».

Ricorre il Vitanza, sulla base di quattromotivi.

Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Padellaro.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede il Celentano, cui il ricorso è stato notificato esclusivamente quale «comunica- zione, a mente dell’art. 332 c.p.c.».

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. .

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c..

Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, si osserva che il controricorso è stato no- tificato in data 4 settembre 2023, ma è stato depositatosolo in data 8 settembre 2023, quindi tardivamente, come eccepisce parte ricorrente nella memoria depositataai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in quanto il deposito è avvenuto oltreil termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso(perfezionatasi in data 26 giugno 2023)previsto d a ll’a rt. 370 c.p.c., nella attuale formulazione, applicabile nella fattispecie ratione temporis, an- che tenuto conto della sospensione feriale dei termini.

Il controricorso è, pertanto, inammissibile. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; dell’art. 118 delle disposi- zioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, per difetto di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno».

Secondo ilricorrente, l’assunto contenuto nella decisione impu- gnata in ordine alla «mancata esplicitazione della domanda avanzata nel ricorso per il risarcimento del danno», relativa- mente alle modalità di pubblicazione del provvedimento, sa- rebbe «privo di una minima motivazione».

In particolare, la Corte d’appello avrebbe «motivato la decisione attraverso una categorica ed imperativa opinione, che ha ignorato e voluta- mente omesso di scrutinare sia il contenuto della motivazione dell’ordinanza di correzioneche della sentenza corretta».

Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attua- zione al c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione per difetto di mo- tivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Il ricorrente sostiene che , nella decisione impugnata, sarebbe stato operato«un artificiale collegamento tra premesse e con- clusioni», di modo che «l’intero procedimento» sarebbe «viziato per l’adozione di criteri soggettivi e singolari, non provati, né certi, così che la pronuncia del giudice di appello è affetta da una motivazione apparente», in quanto, in particolare, «l’as- sunto circa il generico richiamo all’art. 120 c.p.c.»«non ha mi- nimamente considerato l’ordinanza di correzione che, sul punto, ha fornito una puntuale giustificazione delle ragioni del richiamo della fattispecie di cui all’art. 120 c.p.c. che non si riferisce in via esclusiva alla pubblicazione per estratto».

Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Ilricorrente afferma che « l’ordinanza correttiva non ha trovato, per il giudice di appello, logico supporto nella decisione cor- retta» … « perché quest’ultimo non ha esattamente valutato l’ordinanza emessa dal giudice di prime cure nei termini in con- testazione», in quanto « una volta accertato che il giudice di primo grado ha voluto proprio la pubblicazione integrale della sentenza, come si evince dalla portata motivazionale della sen- tenza n. 11191/2019 e dai motivi della ordinanza di correzione, la sentenza di appello è carente ed elusiva».

Con il quarto motivo si denunzia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno». 2.1Assume carattere pregiudiziale ed assorbente l’esame del secondo motivo, con il quale si contesta, nella sostanza, l’inter- pretazione data dalla Corte d’appello alla decisione di primo grado, in cui il Tribunale aveva espressamente disposto, a titolo riparatorio (tra l’altro) la pubblicazione della «presente sen- tenza» sul quotidiano dove era apparso l’articolo diffamatorioe chiaramente la motivazione espressa al riguardo.

Secondo i giudici di secondo grado, l’espressione «presente sentenza» avrebbe indicato, inequivocabilmente, l’ordine di pubblicazione della decisione di primo grado solo per estratto e, in particolare, limitatamente al suo solo dispositivo: di con- seguenza, doveva ritenersi illegittima la correzione di errore materiale di detta sentenza, successivamente operata dallo stesso Tribunale, nel senso della specificazione che l’ordine di pubblicazione emesso doveva intendersi come “pubblicazione integrale”, in quanto riferito genericamente all’intero provvedi- mento e non ad una sua parte.

Il ricorrente afferma, al contrario, che «il Tribunale, nella sen- tenza n. 11191/2019, ha menzionato l’art. 120 c.p.c., non quale espressione generica cui collegare, come erroneamente ha fatto la Corte di Appello, la pubblicazione dell’estratto della sentenza, ma quale fattispecie cui collegare la pubblicazione in- tegrale della stessa, così come previsto nella seconda parte del primo comma della indicata fattispecie.Ciò emerge chiaro ed univoco, sia dal ricorso all’endiadi: “(La pubblicazione della) presentesentenza”, che dalla stessa motivazione dell’ordinanza di correzione come chiarito dal Tribunale: “Può quindi solo va- lutarsi che dal tenore letterale della motivazione, pur riferen- dosi l’art. 120 c.p.c. alla tendenziale pubblicazione per estratto, il giudice non ha innessun modo riferito o individuato uno o più passaggi della decisione da pubblicarsi, dovendo quindi leggersi Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 l’ordine di pubblicazione come integrale del provvedimento…”»: precisa, inoltre,che «tale prospettazione assume una valenza obiettiva circa il riferimento all’art. 120 c.p.c., in uno con le modalità di pubblicazione, proprio alla luce del contesto inter- pretativo che deve informare ogni decisione giudiziaria secondo le prescrizioni di cui art. 12 delle preleggi (Cass. N. 14451/2020).

“Il canone di ermeneutica contenuto nell’art. 12 delle preleggi assume rilievo decisivo quando la “connessione delle parole” rende inscindibili i termini posti tra loro in, anche logica, successione” (Cass. n. 24681/2013)» In altri termini, secondo il ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla originaria decisione del Tribunale(se- condo la quale sarebbe stata ordinata la pubblicazione della sentenza solo per estratto)sarebbe, in primo luogo, erronea, oltre che apodittica, priva del sostegno di una effettiva e logica motivazione e assunta senza considerare adeguatamente il contenuto della sentenza stessa, unitamente a quello dell’ordi- nanza di correzione dell’errore materiale, con conseguente vio- lazione del giudicato interno formatosi sul contenuto dispositivo dell’originaria pronuncia, non impugnata nei termini.

Le indicate censure sono fondate, per quanto di ragione, nei termini di seguito specificati, il che determina l’assorbimento di tutte quelle formulate con gli altri motivi del ricorso. 2.2Si premette che l’interpretazione della decisione di primo grado operata dalla Corte d’appello ha avuto ad oggetto un provvedimento giurisdizionaleche era già passato in giudicato e, comunque, quanto meno, ha riguardatoil comando conte- nuto nel dispositivo di un provvedimento idoneo al giudicato.

Dunque, non si tratta di una operazione interpretativa soggetta ai criteri applicabili per gli atti negoziali, ai sensi degli artt. 1362 c.c. e ss. e, come tale, sindacabile in sede di legittimità esclu- sivamente nei limiti consentiti da specifiche violazioni dei Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 canoni ermeneutici indicati, ma non con riguardo alla ricostru- zione in fatto della volontà delle parti.

Si tratta, invece, di una operazione interpretativa soggetta ai criteri di interpretazione della legge di cui agli artt. 12 e ss. preleggi,il cui risultato è pienamente sindacabile in sede di le- gittimità, sotto ogni possibile profilo.

Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di interpretazione della sentenza, man- cando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispo- sitivo, alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giu- dicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire re- gole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale –ed a questo punto diretta – ispira- zione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano» (Cass., Sez. 1, o rdinanza n. 13887 del 19/5/2023; in precedenza, per la ancor più radicale distinzione tra l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, per i quali si dovrebbe fare sempre integrale applicazione, in via analo- gica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, e l’interpretazione degli atti processuali delle parti, per i quali occorrerebbe fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e s s.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 25826 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, sentenza n. 4205 del 21/2/2014).

Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti passati in giudicato, l’indirizzo di questa Corte risulta ancor più univoco, atteso che si afferma che il giudicato «in quanto provvisto di “vis impera- tiva” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 normativi”, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge» (Cass., Sez. 3, o rdi- nanza n. 30838 del 29/11/2018; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez.

U., sentenza n. 226 del 25/5/2001;Sez.

U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007;Sez.

U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008).

Di certo, dunque, l’interpretazione del comando contenuto nel dispositivo di condanna di un provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, anche a prescindere dal suo passaggio in giudicato formale (e anche in base ai più recenti indirizzi, che richiamanoi canoni della logica formale generale ), non può ri- tenersi una mera quaestio facti, come avviene per la ricostru- zione della volontà negoziale delle parti.

Di conseguenza, si tratta di una interpretazioneda effettuare alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c., in- terpretazione pienamente sindacabile in sede di legittimità, tanto piùse effettuata in violazione di norme di legge. 2.3Nella specie, l’interpretazione del contenuto della decisione di primo grado operata dalla Corte d’appello, in primo luogo, non è motivata, se non in modo apodittico e sostanzialmente apparente e, comunque, non è conforme né alle regole della logica formale né a diritto.

Va considerato, in proposito, che la “sentenza”, a norma dell’art. 132 c.p.c., deve contenere(oltre all’intestazione « Re- pubblica italiana», el’indicazione che la pronuncia avviene « In nome del popolo italiano»): «1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sot- toscrizione del giudice».

L’ordine di pubblicazione di una “sentenza”, senza specificazioni ulteriori, sul piano strettamente letterale e semantico, e, ancor prima, sul piano giuridico, non può avere altro significato, per- tanto, se non quello diimporre la pubblicazione del provvedi- mento giurisdizionale completo di tutte le parti che, per legge, lo compongono.

Di contro, un ordine di pubblicazione di una sentenza “per estratto” dovrebbe contenere l’indicazione delle parti della stessa da pubblicare(e ciò vale anche con riguardo alla dispo- sizione di cui all’art. 120 c.p.c., che consente una pubblicazione sia integrale che per estratto; cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 2491 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, s entenza n. 4799 del 24/07/1981).

Le censure del ricorrente colgono, quindi, nel segno, laddove questi contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla originaria sentenza del Tribunale, avendo i giudici di secondo grado ritenuto, per di più senza una adeguata e specifica moti- vazione sul punto,che l’ordine di pubblicazione della decisione ai sensi dell’art. 120 c.p.c., pur essendo stato riferito dal Tribu- nale alla “presentesentenza”, senza ulteriori specificazioni, do- veva intendersi come, in realtà, riferito alla pubblicazione di un solo estratto di essa e, segnatamente, del suo solo dispositivo. 2.4La Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che, effettivamente, con la correzione era stato solo “ chiarito ” un punto dell’originaria sentenza che poteva dare luogo ad una (almeno apparente)oscurità o incertezza e, quindi, ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, senza alterarne il contenuto, onde la correzione stessa aveva riaperto il termine per l’appello dei convenuti, ai sensi dell’art.288 c.p.c..

Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 Avrebbe, di conseguenza, dovuto valutare il gravame nel me- rito, disponendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado così come corretta, la pubblicazione solo per estratto (in- dicando in tal caso le parti da pubblicare), se avesse ritenuto, come sostenuto dai convenuti appellanti,tale misura sufficiente ai fini riparatori– indicandone le ragioni, ovvero confermando –anche in tal caso indicandone le ragioni – l’ordine di pubbli- cazione integrale, in caso contrario.

Invece, essa haerroneamente ritenuto che l’ordine di pubblica- zione della «presente sentenza», contenuto nella sentenza ori- ginaria, andava interpretato come se fosse stata ordinata la pubblicazione solo per estratto e, in particolare, del solo dispo- sitivo.

Ne ha fatto discendere che l’ordinanza di correzione era stata emessa del tutto al di fuori delle ipotesi in cui è consentito un siffatto provvedimento, perché aveva sostanzialmente modifi- cato la decisione originaria, e non si era limitata semplicemente adadeguarne l’espressione letterale al contenuto effettivo della decisione stessa.

Ha, quindi concluso come segue: «Il Tribunale ha, quindi, vio- lato le norme di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., indicate nelmo- tivo in esame, avendo adottato una sentenza, con la forma dell’ordinanza correttiva,caratterizzata, oggettivamente e sog- gettivamente, da un nuovo contenuto decisionale, in alcun modo rapportabile al testo corretto, e quindi, in definitiva, po- nendosi con talecondotta al di fuori dei ristretti limiti – come precedentemente delineati – in cui è giuridicamente ammissi- bile il ricorso alprocedimento di correzione».

Sulla base di tale unica considerazione, senza alcuna valuta- zione nel merito della censura relativa alla correttezza dell’or- dine di pubblicazione integrale o per estratto, ha, infine, sta- tuito: «l’appello deve essere accolto e, in riforma del capo C) dell'impugnata sentenza come corretta, va disposta la Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 pubblicazione per estratto dell’impugnata sentenza, dandosi atto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo». 2.5In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto che il comando contenuto nel dispositivo della sentenza originaria non fosse af- fatto equivoco o incompleto, ma fosse di per sé chiaro ed esau- stivo, e prevedesse senza incertezza la condanna alla pubblica- zione della sentenza per estratto, nei limiti del solo dispositivo, onde esso non potesse essere oggetto di alcuna correzione, ma solo di impugnazione; e, poiché l’impugnazione non era stata proposta, si era formato il giudicato su di esso.

Tale decisione non è conforme a diritto, per le ragionipiù sopra ampiamente illustrate, essendo viziata alla base dall’erronea in- terpretazione del comando contenuto nella sentenza originaria, poi corretta. 2.6Da quanto sin qui esposto, discendono due conseguenze: a) da una parte, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, il provvedimento ori- ginario del Tribunale era ben suscettibile di correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., nel senso operato dallo stesso tribunale; b) dall’altra parte, che la decisione, così come corretta, era im- pugnabile nel termine di cui all’art. 288 c.p.c., come del resto i convenuti hanno fatto.

Infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,«il ter- mine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordi- nanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quandocon la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chia- ramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto ri- solventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione» (Sez. 3, ordinanza n. 19959 del 12/7/2023;Sez. 6 - 2, o rdinanza n. 8863 del 10/04/2018 ; Sez. 1, s entenza n. 22185 del 20/10/2014; Sez. 2, s entenza n. 6969 del 27/03/2006;Sez.

L, sentenza n. 22933 del 7/12/2004).

E non vi è dubbio che, nella specie, l’errore corretto era tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione.

La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto decidere in ordine all’impugnazione avanzata nei confronti della sentenza di primo grado «così come corretta», stabilendo, con decisione di merito e con motivazione immune da vizi, se l’ordine di pubblicazione integrale della decisione, statuito dal Tribunale, era da confer- mare o da riformare.

La decisione impugnata va, pertanto, cassata affinché a tanto si provveda in sede di rinvio. 3.È accolto, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motiva- zione, il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Lasentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,anche per le spese del giu- dizio di legittimità.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO Consiglier e relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] AMBROSI Consiglier e A d. 17 / 12/2025 C . C . dott.Alberto CRIVELLI Consiglier e R.G. n. 14960 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 14960del ruolo generale dell’anno 2023, proposto VITANZA Roberto (C.F.: VTNRRT 55C23 H501P ) rappresentato e difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : PLC RTD68E10 F839F) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 73M68 F399F) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S .p. A . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] PADELLARO Antonio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 46H26 H501P) rappresentatie difesi dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 55P69 F158J) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 70S25C352Q) -controricorrenti- nonché CELENTANO Adriano (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 38A06 F205K) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4076/2022, pubblicatain data 28 dicembre 20 22 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ella Societ à [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., editrice del giornale “[OSCURATO:PERSONA] quoti- diano”, del direttore responsabile [OSCURATO:PERSONA], nonché di [OSCURATO:PERSONA],per ottenere il risarcimento del danno con- seguente alla pubblicazione di un articolo diffamatorio, ad opera diquest’ultimo, sull’indicato giornale quotidiano. La domanda è stata accolta dal Tribunale di Milano, che, oltre ad un risarcimento economico, ha disposto, a titolo riparatorio, «la pubblicazione della presente sentenza, a cura e spese dei convenuti sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], a caratteri doppi del normale» (capo C) del dispositivo).La decisione è stata oggetto di corre- zione di errore materiale, sollecitato dall’attore, nei seguenti termini: «in dispositivo al capo C) sia indicato “Ordina la pub- blicazione della presente sentenza integrale, a cura e spese dei convenuti sul quotidiano [OSCURATO:PERSONA], a caratteri doppi del nor- male”». [OSCURATO:PERSONA] S . p .A. ed il Padellaro hanno pro- posto appello avverso la decisione di primo grado “così come corretta”, ai sensi dell’art. 288 c.p.c.. La Corte d’appello di Milano ha accolto l’appello e «in riforma del capo C) della impugnata sentenza come corretta»ha dispo- sto«la pubblicazione per estratto dell'impugnata sentenza». Ricorre il Vitanza, sulla base di quattromotivi. Resistono con unico controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed il Padellaro. Non hasvolto attività difensiva in questa sede il Celentano, cui il ricorso è stato notificato esclusivamente quale «comunica- zione, a mente dell’art. 332 c.p.c.». Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 - bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c.. Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Ragioni della decisione 1.Preliminarmente, si osserva che il controricorso è stato no- tificato in data 4 settembre 2023, ma è stato depositatosolo in data 8 settembre 2023, quindi tardivamente, come eccepisce parte ricorrente nella memoria depositataai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., in quanto il deposito è avvenuto oltreil termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso(perfezionatasi in data 26 giugno 2023)previsto d a ll’a rt. 370 c.p.c., nella attuale formulazione, applicabile nella fattispecie ratione temporis, an- che tenuto conto della sospensione feriale dei termini. Il controricorso è, pertanto, inammissibile. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; dell’art. 118 delle disposi- zioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 111 della Costituzione, per difetto di motivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno». Secondo ilricorrente, l’assunto contenuto nella decisione impu- gnata in ordine alla «mancata esplicitazione della domanda avanzata nel ricorso per il risarcimento del danno», relativa- mente alle modalità di pubblicazione del provvedimento, sa- rebbe «privo di una minima motivazione». In particolare, la Corte d’appello avrebbe «motivato la decisione attraverso una categorica ed imperativa opinione, che ha ignorato e voluta- mente omesso di scrutinare sia il contenuto della motivazione dell’ordinanza di correzioneche della sentenza corretta». Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applica- zione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 in relazione all’art. 360 comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attua- zione al c.p.c., dell’art. 111 della Costituzione per difetto di mo- tivazione ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il ricorrente sostiene che , nella decisione impugnata, sarebbe stato operato«un artificiale collegamento tra premesse e con- clusioni», di modo che «l’intero procedimento» sarebbe «viziato per l’adozione di criteri soggettivi e singolari, non provati, né certi, così che la pronuncia del giudice di appello è affetta da una motivazione apparente», in quanto, in particolare, «l’as- sunto circa il generico richiamo all’art. 120 c.p.c.»«non ha mi- nimamente considerato l’ordinanza di correzione che, sul punto, ha fornito una puntuale giustificazione delle ragioni del richiamo della fattispecie di cui all’art. 120 c.p.c. che non si riferisce in via esclusiva alla pubblicazione per estratto». Con il terzo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c., dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4) c.p.c.; dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; art. 118 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Ilricorrente afferma che « l’ordinanza correttiva non ha trovato, per il giudice di appello, logico supporto nella decisione cor- retta» … « perché quest’ultimo non ha esattamente valutato l’ordinanza emessa dal giudice di prime cure nei termini in con- testazione», in quanto « una volta accertato che il giudice di primo grado ha voluto proprio la pubblicazione integrale della sentenza, come si evince dalla portata motivazionale della sen- tenza n. 11191/2019 e dai motivi della ordinanza di correzione, la sentenza di appello è carente ed elusiva». Con il quarto motivo si denunzia «violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 dell’art. 112 c.p.c., nonché violazione degli artt. 2909 c.c. e 324, 329 c.p.c. per violazione del giudicato interno». 2.1Assume carattere pregiudiziale ed assorbente l’esame del secondo motivo, con il quale si contesta, nella sostanza, l’inter- pretazione data dalla Corte d’appello alla decisione di primo grado, in cui il Tribunale aveva espressamente disposto, a titolo riparatorio (tra l’altro) la pubblicazione della «presente sen- tenza» sul quotidiano dove era apparso l’articolo diffamatorioe chiaramente la motivazione espressa al riguardo. Secondo i giudici di secondo grado, l’espressione «presente sentenza» avrebbe indicato, inequivocabilmente, l’ordine di pubblicazione della decisione di primo grado solo per estratto e, in particolare, limitatamente al suo solo dispositivo: di con- seguenza, doveva ritenersi illegittima la correzione di errore materiale di detta sentenza, successivamente operata dallo stesso Tribunale, nel senso della specificazione che l’ordine di pubblicazione emesso doveva intendersi come “pubblicazione integrale”, in quanto riferito genericamente all’intero provvedi- mento e non ad una sua parte. Il ricorrente afferma, al contrario, che «il Tribunale, nella sen- tenza n. 11191/2019, ha menzionato l’art. 120 c.p.c., non quale espressione generica cui collegare, come erroneamente ha fatto la Corte di Appello, la pubblicazione dell’estratto della sentenza, ma quale fattispecie cui collegare la pubblicazione in- tegrale della stessa, così come previsto nella seconda parte del primo comma della indicata fattispecie.Ciò emerge chiaro ed univoco, sia dal ricorso all’endiadi: “(La pubblicazione della) presentesentenza”, che dalla stessa motivazione dell’ordinanza di correzione come chiarito dal Tribunale: “Può quindi solo va- lutarsi che dal tenore letterale della motivazione, pur riferen- dosi l’art. 120 c.p.c. alla tendenziale pubblicazione per estratto, il giudice non ha innessun modo riferito o individuato uno o più passaggi della decisione da pubblicarsi, dovendo quindi leggersi Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 l’ordine di pubblicazione come integrale del provvedimento…”»: precisa, inoltre,che «tale prospettazione assume una valenza obiettiva circa il riferimento all’art. 120 c.p.c., in uno con le modalità di pubblicazione, proprio alla luce del contesto inter- pretativo che deve informare ogni decisione giudiziaria secondo le prescrizioni di cui art. 12 delle preleggi (Cass. N. 14451/2020). “Il canone di ermeneutica contenuto nell’art. 12 delle preleggi assume rilievo decisivo quando la “connessione delle parole” rende inscindibili i termini posti tra loro in, anche logica, successione” (Cass. n. 24681/2013)» In altri termini, secondo il ricorrente, l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla originaria decisione del Tribunale(se- condo la quale sarebbe stata ordinata la pubblicazione della sentenza solo per estratto)sarebbe, in primo luogo, erronea, oltre che apodittica, priva del sostegno di una effettiva e logica motivazione e assunta senza considerare adeguatamente il contenuto della sentenza stessa, unitamente a quello dell’ordi- nanza di correzione dell’errore materiale, con conseguente vio- lazione del giudicato interno formatosi sul contenuto dispositivo dell’originaria pronuncia, non impugnata nei termini. Le indicate censure sono fondate, per quanto di ragione, nei termini di seguito specificati, il che determina l’assorbimento di tutte quelle formulate con gli altri motivi del ricorso. 2.2Si premette che l’interpretazione della decisione di primo grado operata dalla Corte d’appello ha avuto ad oggetto un provvedimento giurisdizionaleche era già passato in giudicato e, comunque, quanto meno, ha riguardatoil comando conte- nuto nel dispositivo di un provvedimento idoneo al giudicato. Dunque, non si tratta di una operazione interpretativa soggetta ai criteri applicabili per gli atti negoziali, ai sensi degli artt. 1362 c.c. e ss. e, come tale, sindacabile in sede di legittimità esclu- sivamente nei limiti consentiti da specifiche violazioni dei Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 canoni ermeneutici indicati, ma non con riguardo alla ricostru- zione in fatto della volontà delle parti. Si tratta, invece, di una operazione interpretativa soggetta ai criteri di interpretazione della legge di cui agli artt. 12 e ss. preleggi,il cui risultato è pienamente sindacabile in sede di le- gittimità, sotto ogni possibile profilo. Secondo i più recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte, infatti, «in tema di interpretazione della sentenza, man- cando una disposizione positiva, può ricorrersi, quanto al dispo- sitivo, alle regole dettate per l’interpretazione della legge con l’art. 12 preleggi, contenendo esso un comando idoneo al giu- dicato, e, quanto alla parte costituente documento, ai canoni di interpretazione riassunti dagli artt. 1362 ss. c.c., il che implica che l’interpretazione del testo giurisdizionale debba seguire re- gole sue proprie, le quali, se sovente coincidono con gli evocati precetti contenuti nell’art. 12 preleggi e negli artt. 1362 e ss., trovano la loro essenziale –ed a questo punto diretta – ispira- zione nei canoni della logica formale generale, che pure quelle norme informano» (Cass., Sez. 1, o rdinanza n. 13887 del 19/5/2023; in precedenza, per la ancor più radicale distinzione tra l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, per i quali si dovrebbe fare sempre integrale applicazione, in via analo- gica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell’assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, e l’interpretazione degli atti processuali delle parti, per i quali occorrerebbe fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e s s.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 25826 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 2, sentenza n. 4205 del 21/2/2014). Per quanto riguarda, poi, i provvedimenti passati in giudicato, l’indirizzo di questa Corte risulta ancor più univoco, atteso che si afferma che il giudicato «in quanto provvisto di “vis impera- tiva” e indisponibilità per le parti, va assimilato agli “elementi Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 normativi”, sicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 ss. disp. prel. c.c., con conseguente sindacabilità degli eventuali errori interpretativi sotto il profilo della violazione di legge» (Cass., Sez. 3, o rdi- nanza n. 30838 del 29/11/2018; in precedenza, nel medesimo senso: Cass., Sez. U., sentenza n. 226 del 25/5/2001;Sez. U., sentenza n. 24664 del 28/11/2007;Sez. U., sentenza n. 11501 del 9/5/2008). Di certo, dunque, l’interpretazione del comando contenuto nel dispositivo di condanna di un provvedimento giurisdizionale idoneo al giudicato, anche a prescindere dal suo passaggio in giudicato formale (e anche in base ai più recenti indirizzi, che richiamanoi canoni della logica formale generale ), non può ri- tenersi una mera quaestio facti, come avviene per la ricostru- zione della volontà negoziale delle parti. Di conseguenza, si tratta di una interpretazioneda effettuare alla stregua dell’esegesi delle norme (e non già degli atti e dei negozi giuridici), in base agli artt. 12 e ss. disp. prel. c.c., in- terpretazione pienamente sindacabile in sede di legittimità, tanto piùse effettuata in violazione di norme di legge. 2.3Nella specie, l’interpretazione del contenuto della decisione di primo grado operata dalla Corte d’appello, in primo luogo, non è motivata, se non in modo apodittico e sostanzialmente apparente e, comunque, non è conforme né alle regole della logica formale né a diritto. Va considerato, in proposito, che la “sentenza”, a norma dell’art. 132 c.p.c., deve contenere(oltre all’intestazione « Re- pubblica italiana», el’indicazione che la pronuncia avviene « In nome del popolo italiano»): «1) l’indicazione del giudice che l’ha pronunciata; 2) l’indicazione delle parti e dei loro difensori; 3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti; 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 decisione; 5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sot- toscrizione del giudice». L’ordine di pubblicazione di una “sentenza”, senza specificazioni ulteriori, sul piano strettamente letterale e semantico, e, ancor prima, sul piano giuridico, non può avere altro significato, per- tanto, se non quello diimporre la pubblicazione del provvedi- mento giurisdizionale completo di tutte le parti che, per legge, lo compongono. Di contro, un ordine di pubblicazione di una sentenza “per estratto” dovrebbe contenere l’indicazione delle parti della stessa da pubblicare(e ciò vale anche con riguardo alla dispo- sizione di cui all’art. 120 c.p.c., che consente una pubblicazione sia integrale che per estratto; cfr. Cass., Sez. 3, sentenza n. 2491 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Sez. 3, s entenza n. 4799 del 24/07/1981). Le censure del ricorrente colgono, quindi, nel segno, laddove questi contesta l’interpretazione data dalla Corte d’appello alla originaria sentenza del Tribunale, avendo i giudici di secondo grado ritenuto, per di più senza una adeguata e specifica moti- vazione sul punto,che l’ordine di pubblicazione della decisione ai sensi dell’art. 120 c.p.c., pur essendo stato riferito dal Tribu- nale alla “presentesentenza”, senza ulteriori specificazioni, do- veva intendersi come, in realtà, riferito alla pubblicazione di un solo estratto di essa e, segnatamente, del suo solo dispositivo. 2.4La Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a rilevare che, effettivamente, con la correzione era stato solo “ chiarito ” un punto dell’originaria sentenza che poteva dare luogo ad una (almeno apparente)oscurità o incertezza e, quindi, ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, senza alterarne il contenuto, onde la correzione stessa aveva riaperto il termine per l’appello dei convenuti, ai sensi dell’art.288 c.p.c.. Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 Avrebbe, di conseguenza, dovuto valutare il gravame nel me- rito, disponendo, in parziale riforma della sentenza di primo grado così come corretta, la pubblicazione solo per estratto (in- dicando in tal caso le parti da pubblicare), se avesse ritenuto, come sostenuto dai convenuti appellanti,tale misura sufficiente ai fini riparatori– indicandone le ragioni, ovvero confermando –anche in tal caso indicandone le ragioni – l’ordine di pubbli- cazione integrale, in caso contrario. Invece, essa haerroneamente ritenuto che l’ordine di pubblica- zione della «presente sentenza», contenuto nella sentenza ori- ginaria, andava interpretato come se fosse stata ordinata la pubblicazione solo per estratto e, in particolare, del solo dispo- sitivo. Ne ha fatto discendere che l’ordinanza di correzione era stata emessa del tutto al di fuori delle ipotesi in cui è consentito un siffatto provvedimento, perché aveva sostanzialmente modifi- cato la decisione originaria, e non si era limitata semplicemente adadeguarne l’espressione letterale al contenuto effettivo della decisione stessa. Ha, quindi concluso come segue: «Il Tribunale ha, quindi, vio- lato le norme di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., indicate nelmo- tivo in esame, avendo adottato una sentenza, con la forma dell’ordinanza correttiva,caratterizzata, oggettivamente e sog- gettivamente, da un nuovo contenuto decisionale, in alcun modo rapportabile al testo corretto, e quindi, in definitiva, po- nendosi con talecondotta al di fuori dei ristretti limiti – come precedentemente delineati – in cui è giuridicamente ammissi- bile il ricorso alprocedimento di correzione». Sulla base di tale unica considerazione, senza alcuna valuta- zione nel merito della censura relativa alla correttezza dell’or- dine di pubblicazione integrale o per estratto, ha, infine, sta- tuito: «l’appello deve essere accolto e, in riforma del capo C) dell'impugnata sentenza come corretta, va disposta la Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 pubblicazione per estratto dell’impugnata sentenza, dandosi atto dell'avvenuta esecuzione dell'obbligo». 2.5In sostanza, la Corte d’appello ha ritenuto che il comando contenuto nel dispositivo della sentenza originaria non fosse af- fatto equivoco o incompleto, ma fosse di per sé chiaro ed esau- stivo, e prevedesse senza incertezza la condanna alla pubblica- zione della sentenza per estratto, nei limiti del solo dispositivo, onde esso non potesse essere oggetto di alcuna correzione, ma solo di impugnazione; e, poiché l’impugnazione non era stata proposta, si era formato il giudicato su di esso. Tale decisione non è conforme a diritto, per le ragionipiù sopra ampiamente illustrate, essendo viziata alla base dall’erronea in- terpretazione del comando contenuto nella sentenza originaria, poi corretta. 2.6Da quanto sin qui esposto, discendono due conseguenze: a) da una parte, che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata, il provvedimento ori- ginario del Tribunale era ben suscettibile di correzione, ai sensi dell’art. 287 c.p.c., nel senso operato dallo stesso tribunale; b) dall’altra parte, che la decisione, così come corretta, era im- pugnabile nel termine di cui all’art. 288 c.p.c., come del resto i convenuti hanno fatto. Infatti, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte,«il ter- mine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordi- nanza, ex art. 288, ultimo comma, c.p.c., se con essa sono svelati “errores in iudicando” o “in procedendo” evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato ovvero, quandocon la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a Ric. n. 14960/2023 –Sez. 3 – A d. 17 dicembre 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione chia- ramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto ri- solventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione» (Sez. 3, ordinanza n. 19959 del 12/7/2023;Sez. 6 - 2, o rdinanza n. 8863 del 10/04/2018 ; Sez. 1, s entenza n. 22185 del 20/10/2014; Sez. 2, s entenza n. 6969 del 27/03/2006;Sez. L, sentenza n. 22933 del 7/12/2004). E non vi è dubbio che, nella specie, l’errore corretto era tale da ingenerare un obbiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione. La Corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto decidere in ordine all’impugnazione avanzata nei confronti della sentenza di primo grado «così come corretta», stabilendo, con decisione di merito e con motivazione immune da vizi, se l’ordine di pubblicazione integrale della decisione, statuito dal Tribunale, era da confer- mare o da riformare. La decisione impugnata va, pertanto, cassata affinché a tanto si provveda in sede di rinvio. 3.È accolto, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motiva- zione, il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. Lasentenza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,anche per le spese del giu- dizio di legittimità. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34508/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris