CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18862/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 1/02/2022, indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano ha confermato la decisione con cui, in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 595, terzo comma, cod. pen., per aver offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed era stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione, ritenendo i Giudici che la sola multa non fosse adeguata anche per le precarie condizioni economiche dell'imputato, e al risarcimento del danno a favore delle parti civili, liquidato in euro 20.000 per [OSCURATO:PERSONA] e 30.000 per Milanesio. Secondo il capo d'imputazione, Melotti - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, in qualità di autore del libro dal titolo '[OSCURATO:PERSONA] fu ucciso', dove aveva ricostruito l'incidente aereo avvenuto in Castelnuovo di Ceva il 25 Aprile del 1966, in cui aveva perso la vita il deputato della Val d'[OSCURATO:PERSONA] - con affermazioni false, tendenziose e prive di riscontri, ha offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], Procuratore della Repubblica di Mondovì dal 2009 al 2013, con le frasi del seguente tenore "la Procura della Repubblica, all'epoca diretta dal procuratore dottor [OSCURATO:PERSONA], ha totalmente sorvolato ... ha operato in malafede essendosi prefissata l'archiviazione del procedimento...ha peccato di negligenza per non aver ascoltato un teste così importante"; e di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti politico e vicesindaco di Aosta, con le frasi "fu reclutato [OSCURATO:PERSONA] perché giovane politico rampante e senza scrupoli, cui fu assegnato il ruolo di coordinatore della delittuosa operazione... dimostrato il concorso di quest'ultimo nella programmata azione criminale". 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando le proprie censure nei motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 120 e 122 cod. pen., per non avere rilevato la carenza di valida querela da parte della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella relazione inviata al nuovo Procuratore della Repubblica di Cuneo, aveva soltanto manifestato la volontà di essere informato degli sviluppi del procedimento a carico dell'imputato, onde esercitare, eventualmente, i propri diritti. Ciò che non equivarrebbe a una chiara manifestazione di volontà di esercitare diritto di querela, posto che la mera riserva di agire in sede legale non si traduce in espressione della volontà punitiva nei confronti del querelato, ove non accompagnata da contestuale conferimento di procura speciale al difensore di fiducia per proporre opposizione all'eventuale richiesta di archiviazione formulata dal P.m. A ciò si aggiunga che la volontà di costituirsi parte civile è stata espressa dal [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva all'instaurazione del procedimento penale. La motivazione sarebbe inoltre illogica, per avere la Corte d'appello condiviso gli argomenti del Tribunale circa la sussistenza della condizione di procedibilità in ragione della validità della querela sporta dall'altra persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 51 e 599 cod. pen., per avere la Corte territoriale irragionevolmente e immotivatamente escluso l'invocata esimente dell'esercizio del diritto di critica anche a livello putativo. La Corte avrebbe inoltre omesso di considerare i fatti nuovi, sopravvenuti in pendenza di giudizio, che hanno portato la Procura di Cuneo a disporre un supplemento di indagini nel 2019; ciò che avrebbe dovuto indurre i Giudici d'appello a sottoporre nuovamente le affermazioni del Melotti al vaglio di veridicità. Alla luce di tale omesso giudizio, e anche in ragione delle accennate, nuove emergenze processuali, il ricorrente chiede la revisione del processo, con annullamento dell'impugnata sentenza. 2.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge in riferimento agli art. 133, 133 bis, 186 e 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione, in relazione alla determinazione della pena e alla quantificazione delle statuizioni civili. Il reputato grave danno morale arrecato alle parti civili non sarebbe stato supportato da alcuna prova e lo stesso viene affermato per i danni morali conseguiti ai commenti successivi ai fatti, pubblicati sui social network ("Facebook"); a ciò si aggiungerebbe la violazione dell'art. 185 cod. pen., posto che i danni morali non hanno costituito oggetto del processo penale. 3. Si dà atto che l'istanza di trattazione orale inviata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con p.e.c. del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non è stata accolta in quanto tardiva. La difesa di parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, con cui chiede pronunciarsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato alle spese del presente grado di giudizio. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Invero, la comunicazione indirizzata dal [OSCURATO:PERSONA] al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo rappresenta, come reso palese dal tenore letterale, un atto interno con il quale il Sostituto procuratore illustra, a seguito della denuncia del Melotti, le ragioni della propria condotta nel procedimento penale seguito al decesso del Gex. Essa, nella parte finale, alla luce delle frasi diffamatorie contenute nell'ultima missiva del Melotti indirizzata al Presidente della Repubblica e nel successivo volume, si conclude con l'opinione che l'incarto dovesse essere trasmesso per competenza ex art. 11 cod. proc. pen. alla Procura della Repubblica di Milano e termina con la seguente frase: "In proposito, la prego di informarmi della avvenuta trasmissione alla Procura di Milano, onde consentirmi di esercitare i diritti previsti dalla legge penale". Anche in questo caso, il mero dato letterale, tanto più rilevante in ragione della specifica competenza tecnico-giuridica dell'autore della comunicazione, dimostra: a) l'assenza di un'univoca volontà di punizione; b) la richiesta di informazioni al fine di esercitare i diritti previsti dalla legge penale: ciò che preannuncia iniziative, confermando la loro assenza attuale; c) l'irrilevanza della successiva costituzione di parte civile, che, appunto, è espressione della preannunciata intenzione di esercitare diritti, ma non conferma, neanche implicitamente, che, con l'indicata comunicazione, sia stato esercitato il diritto di querela. Il favor querelae, come criterio orientativo, presuppone situazioni d'incertezza interpretativa e, nella sostanza, esclude la rilevanza dell'uso di formule sacramentali, ma richiede pur sempre dati oggettivi ai quali correlare una attuale e specifica volontà di punizione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Rv. 282648 — 01). Ne segue che, con riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. 2. Il secondo motivo, rilevante con riferimento alla posizione del Milanesio, è inammissibile, poiché, in termini assertivi, ripropone la prospettazione difensiva motivatamente disattesa dalla Corte territoriale, auspicando una rivalutazione delle risultanze istruttorie preclusa in sede di legittimità. Al riguardo, va ribadito (v., di recente, Sez. 5, n. 17568 del 22/03/2021) che è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540; conf. ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). Così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 36546 del 03/10/2006, Bruzzese, Rv. 235510). Pertanto, il vizio di motivazione deducibile in cassazione consente di verificare la conformità allo specifico atto del processo, rilevante e decisivo, della rappresentazione che di esso dà la motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando il divieto di rilettura e reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167). 3. Il terzo motivo - infondato nella parte relativa all'entità del risarcimento del danno, posto che, in tema di liquidazione del danno morale, la relativa valutazione del giudice, in quanto affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, costituisce valutazione di fatto sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da congrua motivazione (Sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, Rv. 258170 - 01) - è, invece, fondato laddove censura il trattamento sanzionatorio. Questa Corte ha, infatti, chiarito che l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, a seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, è subordinata alla verifica della "eccezionale gravità" della condotta, che, secondo un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si individua nella diffusione di messaggi diffamatori connotati da discorsi d'odio e di incitazione alla violenza ovvero in campagne di disinformazione gravemente lesive della reputazione della vittima, compiute nella consapevolezza della oggettiva e dimostrabile falsità dei fatti ad essa addebitati (Sez. 5, n. 28340 del 25/06/2021, Rv. 281602 - 01). Il riferimento della sentenza impugnata alle condizioni economiche dell'imputato è del tutto eccentrico rispetto ai parametri normativi di riferimento, con la conseguenza che, limitatamente a tale profilo, la sentenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla diffamazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuo