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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21730/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla eccessività della pena e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente assolto con corrette e non illogiche argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), anche con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti suddette, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nella specie, la gravità dell'episodio criminoso e i numerosi precedenti penali dell'imputato), potendosi valorizzare in senso ostativo anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); (cfr. sui precedenti penali Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in ordine alla eccessività della pena e all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato per le ragioni di seguito esposte; che, preliminarmente, deve ribadirsi che la graduazione del trattamento sanzionatorio, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; che, nel caso di specie, l'onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio risulta adeguatamente assolto con corrette e non illogiche argomentazioni giuridiche (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), anche con specifico riferimento al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., avendo la Corte di appello fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti suddette, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (nella specie, la gravità dell'episodio criminoso e i numerosi precedenti penali dell'imputato), potendosi valorizzare in senso ostativo anche la sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610); (cfr. sui precedenti penali Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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