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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 agosto 2022

Cassazione n. 47334/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 4/11/2022, rigettava l'istanza di dissequestro avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

Osserva che il Giudice per le indagini preliminari ha errato nel qualificare l'istanza proposta come avanzata ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. e conseguentemente a decidere de plano, senza fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto dispone l'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

Evidenzia all'uopo che il provvedimento genetico è un decreto di sequestro probatorio, motivo per il quale aveva avanzato istanza di restituzione al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. e aveva poi impugnato il provvedimento di rigetto con l'opposizione proposta innanzi al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è fondato.

Invero, il provvedimento genetico è il decreto di perquisizione emesso in data 30/8/2022 ai sensi degli artt. 247 e segg. cod. proc. pen., cui è seguito il decreto di sequestro del 1/9/2022 ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., avverso il quale il difensore aveva avanzato istanza di restituzione al Pubblico ministero procedente ed aveva poi proposto opposizione al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen.

Orbene, il comma 5 dell'art. 263 cod. proc. pen. impone al giudice investito dell'opposizione di provvedere ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., dunque, con la fissazione della camera di consiglio, mentre il Giudice per le indagini preliminari nel caso oggetto di scrutinio ha deciso de plano.

Si impone allora l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari perché fissi l'udienza camerale, secondo quanto prescrive l'art. 263, comma 5, cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma, 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con provvedimento del 4/11/2022, rigettava l'istanza di dissequestro avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagata, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Osserva che il Giudice per le indagini preliminari ha errato nel qualificare l'istanza proposta come avanzata ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. e conseguentemente a decidere de plano, senza fissare udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., secondo quanto dispone l'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. Evidenzia all'uopo che il provvedimento genetico è un decreto di sequestro probatorio, motivo per il quale aveva avanzato istanza di restituzione al Pubblico ministero ai sensi dell'art. 262 cod. proc. pen. e aveva poi impugnato il provvedimento di rigetto con l'opposizione proposta innanzi al Giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 3. Il ricorso è fondato. Invero, il provvedimento genetico è il decreto di perquisizione emesso in data 30/8/2022 ai sensi degli artt. 247 e segg. cod. proc. pen., cui è seguito il decreto di sequestro del 1/9/2022 ai sensi dell'art. 252 cod. proc. pen., avverso il quale il difensore aveva avanzato istanza di restituzione al Pubblico ministero procedente ed aveva poi proposto opposizione al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen. Orbene, il comma 5 dell'art. 263 cod. proc. pen. impone al giudice investito dell'opposizione di provvedere ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen., dunque, con la fissazione della camera di consiglio, mentre il Giudice per le indagini preliminari nel caso oggetto di scrutinio ha deciso de plano. Si impone allora l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari perché fissi l'udienza camerale, secondo quanto prescrive l'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GIP del Tribunale di Catanzaro per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il giorno 18 ottobre
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