CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07396/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 luglio 2023, con la quale la Corte d'appello di Milano, prendendo atto della rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli concernenti il trattamento sanzionatorio, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., il trattamento sanzionatorio irrogato, in coerenza con l'accordo raggiunto con il P.G. In particolare, si deduce che "dagli elementi di prova non emergeva la certezza della responsabilità dell'imputato, in relazione al reato a lui contestato". 2. Il ricorso è inammissibile, prima ancora che per l'assoluta genericità di formulazione, per il fatto che introduce una questione preclusa dalle scelte processuali. Come chiarito in motivazione, Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 — 01, ha riconfermato la tradizionale affermazione della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. perché si deve rapportare l'obbligo della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegiue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così de