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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2023

ECLI:EU:T:2023:633
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0525_INF

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e SRB (causa T‑525/22) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto – Adozione di un programma di risoluzione da parte del SRB – Decisione di approvazione della Commissione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisioni di risoluzione adottate dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione nei confronti di un ente creditizio – Ricorso proposto da una persona che non ha la qualità di azionista di tale ente e sulla cui situazione giuridica tali decisioni non hanno un’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014) (v. punti 30, 33, 35, 50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Banca centrale europea (BCE) e della Repubblica di Croazia. 3) [OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Comitato di risoluzione unico (SRB), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA] of Russia, la Commissione, il SRB, la BCE e la Repubblica di Croazia si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. ( 1 ) GU C 441 del 21.11.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0525_INF Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione e SRB (causa T‑525/22) ( 1 ) «Ricorso di annullamento – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di un’entità in dissesto o a rischio di dissesto – Adozione di un programma di risoluzione da parte del SRB – Decisione di approvazione della Commissione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisioni di risoluzione adottate dal Comitato di risoluzione unico (SRB) e dalla Commissione nei confronti di un ente creditizio – Ricorso proposto da una persona che non ha la qualità di azionista di tale ente e sulla cui situazione giuridica tali decisioni non hanno un’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014) (v. punti 30, 33, 35, 50) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Banca centrale europea (BCE) e della Repubblica di Croazia. 3) [OSCURATO:PERSONA] of Russia PAO si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea e dal Comitato di risoluzione unico (SRB), ad eccezione di quelle relative alle istanze di intervento. 4) [OSCURATO:PERSONA] of Russia, la Commissione, il SRB, la BCE e la Repubblica di Croazia si faranno carico ciascuno delle proprie spese relative alle istanze di intervento. ( 1 ) GU C 441 del 21.11.2022 .
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