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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 42129/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG n 15696/2022 Rilevato che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 2 maggio 2022.

Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione della sentenza che lo ha condannato, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, in relazione agli artt. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg. 55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG n 15696/2022 Rilevato che il difensore dell'imputato, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso in data 2 maggio 2022. Considerato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la motivazione della sentenza che lo ha condannato, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione e C 26.000,00 di multa, in relazione agli artt. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 112 cod.pen., per la detenzione di Kg. 55 di marijuana, è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 589 cod.proc.pen., come formalizzata con atto del 2 maggio 2022 del difensore di fiducia e procuratore speciale (S.U. n. 126003 del 24/11/2015, Celso, Rv 266244). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si determina in 500,00, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 7, n. 30647 del 16/04/2015, Rv. 264377 - 01; Sez. 7, n. 27573 del 08/04/2013, Rv. 255496 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re stensore Il Presidente
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