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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 36894/2021

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20940/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2015 S.r.l., in qualità di incorporante della società [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via della Scrofa 57; -ricorrente- CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- 9-[OSCURATO:PERSONA] sud [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 348/28/15, depositata il 27 gennaio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, la contribuente o la ricorrente), in qualità di incorporante della società [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dell'agenzia delle entrate contro la sentenza emessa dalla CTP di Roma n. 282/36/13, che aveva invece accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale aveva impugnato la cartella di pagamento, recante iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15 bis del d.P.R. n. 602/1973, delle maggiori imposte risultanti da due avvisi di accertamento per Ires e Irap, omessa dichiarazione dei redditi modello unico 2007, presentata oltre i termini di legge, importi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione modello unico 2007, interessi e sanzioni; - il giudice di primo grado -dichiarato estinto il giudizio per cessata la materia del contendere relativamente ad importi oggetto di sgravio- ha rigettato il ricorso nei confronti dell'agenzia delle entrate ed ha accolto quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza è stata impugnata con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale dall'agenzia delle entrate; - anche la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale e controdeduzioni; - la CTR, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] sud S.p.A. limitatamente alle questioni concernenti la legittimità del ruolo straordinario, riteneva che l'emissione del medesimo era giustificata dalla situazione di crisi economica in cui versava la società, che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 R.D. n. 267/1942, essendosi avvalsa dell'istituto della transazione fiscale previsto dall'art. 182 del R.D. cit. (anche se la transazione era avvenuta nel 2011, la crisi economica dell'impresa era già presente nel 2009, anno di iscrizione del ruolo straordinario);- affermava la CTR che: - al momento in cui fu emesso il ruolo straordinario era sussistente il "pericolo per la riscossione", in relazione all'importo notevole del debito tributario e alla situazione di crisi della società, ad essa nota ; - l'obbligo di motivazione doveva ritenersi assolto, allorché le ragioni del provvedimento risultavano evidenti dal contesto in cui esso era stato emanato, e i presupposti di fatto non erano stati contestati dalla contribuente, la quale non aveva nemmeno dimostrato quale lesione in concreto al suo diritto di difesa aveva comportato il lamentato difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria; - rigettava le ulteriori doglianze relative ad una duplicazione di pagamento relativa alla liquidazione della dichiarazione dei redditi modello unico 2007 e ai compensi di riscossione: quanto alla prima, rilevava che il motivo di doglianza era generico, in quanto non erano specificati gli importi iscritti a ruolo che si assumevano duplicati, in tal modo impedendo di verificare quali importi sarebbero stati in concreto duplicati posto che i ruoli contenevano voci diverse e non omogenee tra loro; - il ricorso è affidato a quattro motivi, cui l'agenzia delle entrate ha replicato con controricorso; - [OSCURATO:PERSONA] sud è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo, la contribuente eccepisce la: "Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato accolto il motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio afferente la corretta motivazione dell'atto impugnato in ordine alle ragioni che hanno legittimato il ricorso all'iscrizione di un ruolo straordinario.

La sentenza è viziata in parte qua, per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 17 della Legge 212/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.": in sintesi, contesta che la commissione tributaria regionale abbia rigettato il motivo relativo alla illegittimità del ruolo straordinario mancante dell'indicazione dei motivi per cui si riteneva sussistente il "fondato pericolo per la riscossione"; ad avviso della ricorrente, dovevano trovare applicazione le norme che prescrivono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria e dagli agenti della riscossione; conclude che la mancata indicazione dei presupposti di fatto che giustificavano la riscossione dell'intero importo delle imposte accertate non poteva essere soddisfatta con l'indicazione dell'atto impositivo presupposto, in quanto in tal modo, come affermato dal primo giudice, il contribuente "non sarebbe stato messo in grado di valutare l'opportunità o meno di ricorrere"; - con il secondo motivo, si deduce la: "Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il motivo di doglianza afferente l'illegittima duplicazione degli importi a ruolo.

La sentenza è in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis e 41 DPR n. 600/1973, dell'art. 116, cod. proc. civ., nonché dell'art. 53 Cost, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.": ad avviso della contribuente, il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che entrambe le riprese si riferivano al periodo d'imposta 2006 ed erano basate soltanto sui dati esposti nel proprio bilancio; la circostanza della mancata corrispondenza numerica tra i ruoli dipendeva dal fatto che erano state utilizzate dai verificatori e dalla società diverse metodologie di calcolo; se detto giudice avesse confrontato i dati contenuti negli atti propedeutici alla iscrizione a ruolo, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, avrebbe agevolmente verificato la duplicazione dell'imposta richiesta; - con il terzo motivo, la contribuente eccepisce la: "Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il motivo di doglianza afferente l'illegittimità dei compensi di riscossione recati dalla cartella di pagamento in epigrafe.

La sentenza è in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 2, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e dall'art. 32, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ", laddove, a differenza di quanto previsto precedentemente, per effetto della modifica normativa del 2006 i compensi di riscossione sono addebitati al debitore anche se il pagamento della cartella di pagamento avviene nei termini, in assenza di qualsiasi attività da parte dell'agente della riscossione diversa dalla notifica della cartella; in tal modo, la corresponsione del compenso assumerebbe una natura sanzionatoria;- con il quarto motivo, si ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17, d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 2, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e dall'art. 32, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 111 Cost.; - il rilievo assorbente di ogni altra questione induce ad esaminare con priorità l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta preliminarmente dall'agenzia delle entrate per la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della contribuente per violazione dei dettami di cui all'art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

La controricorrente ha infatti dedotto che con sentenza del Tribunale di Roma n. 704 del 9 luglio 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita.

La circostanza non è in contestazione posto che la stessa contribuente in premessa ha dato atto dell'intervenuto fallimento con la sentenza di cui sopra affermando che "agisce in proprio nel presente giudizio, stante la rinuncia espressa dalla curatela circa la prosecuzione della causa de qua, comunicata via PEC in data 21 luglio 2015"; - l'eccezione è fondata.

La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dall'art. 43 L.F. ("nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"), fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14/5/2012, n. 7448; Cass.14/10/1998, n.10146); - questa regola è stata attenuata da una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo ribadita da Cass. n. 21765 del 2015 e da Cass. n. 10083 del 2017), che ha conferito rilevanza alla inerzia o disinteresse degli organi fallimentari in ordine a quei rapporti.

Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14624 del 17/06/2010, Rv. 613703 - 01; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass.25/10/2015 n.24159, Cass.6/7/2016 n. 13814; Sez.

L., Sentenza n. 13991 del 06/06/2017, Rv. 644537 - 01); - si è però ulteriormente specificato in giurisprudenza che il difetto di capacità (o di legittimazione), mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che ha carattere relativo, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, è opponibile da chiunque ed è rilevabile d'ufficio, quando il fallito intenda tutelare, direttamente e personalmente, beni e rapporti già acquisiti al fallimento, di cui gli organi fallimentari abbiano mostrato concretamente di volersi interessare (v. per es.

Cass. n. 464 del 1972; Cass. n. 7200 del 1998; Cass. n. 8116 del 2000; Cass.n. 5202 del 2003; Sez. 5, Ordinanza n. 24028 del 2018); - applicando i menzionati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente.

Risulta infatti che la curatela fallimentare abbia serbato un comportamento non definibile in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi congruamente descritti dalla giurisprudenza innanzi richiamata, avendo manifestato, con la missiva PEC inviata alla contribuente, l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, evidentemente all'esito di una valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione; - per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio nel rapporto con l'agenzia si pongono a carico della contribuente nella misura in dispositivo; nulla per le spese nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA]; si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20940/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2015 S.r.l., in qualità di incorporante della società [OSCURATO:PERSONA], in persona del I.r. pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via della Scrofa 57; -ricorrente- CONTRO Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; -controricorrente- 9-[OSCURATO:PERSONA] sud [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore; -intimata- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 348/28/15, depositata il 27 gennaio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 settembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, la contribuente o la ricorrente), in qualità di incorporante della società [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha accolto gli appelli di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dell'agenzia delle entrate contro la sentenza emessa dalla CTP di Roma n. 282/36/13, che aveva invece accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., con il quale aveva impugnato la cartella di pagamento, recante iscrizione a ruolo straordinario ex art. 15 bis del d.P.R. n. 602/1973, delle maggiori imposte risultanti da due avvisi di accertamento per Ires e Irap, omessa dichiarazione dei redditi modello unico 2007, presentata oltre i termini di legge, importi derivanti dalla liquidazione della dichiarazione modello unico 2007, interessi e sanzioni; - il giudice di primo grado -dichiarato estinto il giudizio per cessata la materia del contendere relativamente ad importi oggetto di sgravio- ha rigettato il ricorso nei confronti dell'agenzia delle entrate ed ha accolto quello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; - la sentenza è stata impugnata con appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e con appello incidentale dall'agenzia delle entrate; - anche la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale e controdeduzioni; - la CTR, accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] sud S.p.A. limitatamente alle questioni concernenti la legittimità del ruolo straordinario, riteneva che l'emissione del medesimo era giustificata dalla situazione di crisi economica in cui versava la società, che era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo ex art. 160 R.D. n. 267/1942, essendosi avvalsa dell'istituto della transazione fiscale previsto dall'art. 182 del R.D. cit. (anche se la transazione era avvenuta nel 2011, la crisi economica dell'impresa era già presente nel 2009, anno di iscrizione del ruolo straordinario);- affermava la CTR che: - al momento in cui fu emesso il ruolo straordinario era sussistente il "pericolo per la riscossione", in relazione all'importo notevole del debito tributario e alla situazione di crisi della società, ad essa nota ; - l'obbligo di motivazione doveva ritenersi assolto, allorché le ragioni del provvedimento risultavano evidenti dal contesto in cui esso era stato emanato, e i presupposti di fatto non erano stati contestati dalla contribuente, la quale non aveva nemmeno dimostrato quale lesione in concreto al suo diritto di difesa aveva comportato il lamentato difetto di motivazione dell'iscrizione a ruolo straordinaria; - rigettava le ulteriori doglianze relative ad una duplicazione di pagamento relativa alla liquidazione della dichiarazione dei redditi modello unico 2007 e ai compensi di riscossione: quanto alla prima, rilevava che il motivo di doglianza era generico, in quanto non erano specificati gli importi iscritti a ruolo che si assumevano duplicati, in tal modo impedendo di verificare quali importi sarebbero stati in concreto duplicati posto che i ruoli contenevano voci diverse e non omogenee tra loro; - il ricorso è affidato a quattro motivi, cui l'agenzia delle entrate ha replicato con controricorso; - [OSCURATO:PERSONA] sud è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo, la contribuente eccepisce la: "Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato accolto il motivo di doglianza di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Ufficio afferente la corretta motivazione dell'atto impugnato in ordine alle ragioni che hanno legittimato il ricorso all'iscrizione di un ruolo straordinario. La sentenza è viziata in parte qua, per violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 15-bis, d.P.R. n. 602/1973, dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e degli artt. 7 e 17 della Legge 212/2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.": in sintesi, contesta che la commissione tributaria regionale abbia rigettato il motivo relativo alla illegittimità del ruolo straordinario mancante dell'indicazione dei motivi per cui si riteneva sussistente il "fondato pericolo per la riscossione"; ad avviso della ricorrente, dovevano trovare applicazione le norme che prescrivono l'obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati dall'amministrazione finanziaria e dagli agenti della riscossione; conclude che la mancata indicazione dei presupposti di fatto che giustificavano la riscossione dell'intero importo delle imposte accertate non poteva essere soddisfatta con l'indicazione dell'atto impositivo presupposto, in quanto in tal modo, come affermato dal primo giudice, il contribuente "non sarebbe stato messo in grado di valutare l'opportunità o meno di ricorrere"; - con il secondo motivo, si deduce la: "Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il motivo di doglianza afferente l'illegittima duplicazione degli importi a ruolo. La sentenza è in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione degli artt. 36-bis e 41 DPR n. 600/1973, dell'art. 116, cod. proc. civ., nonché dell'art. 53 Cost, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.": ad avviso della contribuente, il giudice di appello avrebbe omesso di considerare che entrambe le riprese si riferivano al periodo d'imposta 2006 ed erano basate soltanto sui dati esposti nel proprio bilancio; la circostanza della mancata corrispondenza numerica tra i ruoli dipendeva dal fatto che erano state utilizzate dai verificatori e dalla società diverse metodologie di calcolo; se detto giudice avesse confrontato i dati contenuti negli atti propedeutici alla iscrizione a ruolo, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, avrebbe agevolmente verificato la duplicazione dell'imposta richiesta; - con il terzo motivo, la contribuente eccepisce la: "Illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui è stato respinto il motivo di doglianza afferente l'illegittimità dei compensi di riscossione recati dalla cartella di pagamento in epigrafe. La sentenza è in parte qua viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 17, d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 2, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e dall'art. 32, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ", laddove, a differenza di quanto previsto precedentemente, per effetto della modifica normativa del 2006 i compensi di riscossione sono addebitati al debitore anche se il pagamento della cartella di pagamento avviene nei termini, in assenza di qualsiasi attività da parte dell'agente della riscossione diversa dalla notifica della cartella; in tal modo, la corresponsione del compenso assumerebbe una natura sanzionatoria;- con il quarto motivo, si ripropone la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17, d.lgs. n. 112/1999, come modificato dall'art. 2, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 e dall'art. 32, d.l. 29 novembre 2008 n. 185, per violazione degli articoli 3, 24, 42 e 111 Cost.; - il rilievo assorbente di ogni altra questione induce ad esaminare con priorità l'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta preliminarmente dall'agenzia delle entrate per la carenza di legittimazione attiva del legale rappresentante della contribuente per violazione dei dettami di cui all'art. 43 R.D. 16 marzo 1942, n. 267. La controricorrente ha infatti dedotto che con sentenza del Tribunale di Roma n. 704 del 9 luglio 2015 la società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata dichiarata fallita. La circostanza non è in contestazione posto che la stessa contribuente in premessa ha dato atto dell'intervenuto fallimento con la sentenza di cui sopra affermando che "agisce in proprio nel presente giudizio, stante la rinuncia espressa dalla curatela circa la prosecuzione della causa de qua, comunicata via PEC in data 21 luglio 2015"; - l'eccezione è fondata. La dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore; a questa regola, enunciata dall'art. 43 L.F. ("nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore"), fanno eccezione soltanto l'ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l'amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 14/5/2012, n. 7448; Cass.14/10/1998, n.10146); - questa regola è stata attenuata da una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo ribadita da Cass. n. 21765 del 2015 e da Cass. n. 10083 del 2017), che ha conferito rilevanza alla inerzia o disinteresse degli organi fallimentari in ordine a quei rapporti. Ai fini del riconoscimento di tale legittimazione, avente carattere straordinario o suppletivo, non è tuttavia sufficiente che la curatela si sia astenuta da iniziative processuali, quali la proposizione della domanda o l'impugnazione di sentenze che abbiano determinato la soccombenza del fallito, occorrendo invece che essa si sia totalmente disinteressata della vicenda processuale, rimettendone esplicitamente o implicitamente la gestione al fallito, con la conseguenza che la legittimazione di quest'ultimo dev'essere esclusa ove l'inerzia degli organi fallimentari costituisca invece il risultato di una valutazione negativa in ordine alla convenienza della controversia (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 14624 del 17/06/2010, Rv. 613703 - 01; Cass. 20/3/2012, n. 4448; Cass.25/10/2015 n.24159, Cass.6/7/2016 n. 13814; Sez. L., Sentenza n. 13991 del 06/06/2017, Rv. 644537 - 01); - si è però ulteriormente specificato in giurisprudenza che il difetto di capacità (o di legittimazione), mentre ordinariamente può essere eccepito soltanto dal curatore, configurandosi come una limitazione della capacità che ha carattere relativo, in quanto prevista a tutela della massa dei creditori, è opponibile da chiunque ed è rilevabile d'ufficio, quando il fallito intenda tutelare, direttamente e personalmente, beni e rapporti già acquisiti al fallimento, di cui gli organi fallimentari abbiano mostrato concretamente di volersi interessare (v. per es. Cass. n. 464 del 1972; Cass. n. 7200 del 1998; Cass. n. 8116 del 2000; Cass.n. 5202 del 2003; Sez. 5, Ordinanza n. 24028 del 2018); - applicando i menzionati principi alla fattispecie qui scrutinata, deve ritenersi che il ricorso sia inammissibile per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Risulta infatti che la curatela fallimentare abbia serbato un comportamento non definibile in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte nei sensi congruamente descritti dalla giurisprudenza innanzi richiamata, avendo manifestato, con la missiva PEC inviata alla contribuente, l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, evidentemente all'esito di una valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione; - per il principio della soccombenza, le spese del presente giudizio nel rapporto con l'agenzia si pongono a carico della contribuente nella misura in dispositivo; nulla per le spese nel rapporto con [OSCURATO:PERSONA]; si dà atto, infine, della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, per il versamento da parte ricorrente, a titolo di contributo unificato, dell'ulteriore importo pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 1
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