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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 luglio 2026

Cassazione n. 23119/2026

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ifesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, eAvv. [OSCURATO:PERSONA],;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],anche quale difensore di sé stesso;controricorrenti –Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026Musarò Vincenza;– intimata –avverso la sentenza non definitiva n. 1235/2021 della Corte diappello di Lecce depositata il 18/11/2021 ed oggetto di correzionedi errore materiale con ordinanza depositata il 27/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] opposizione di terzo alla esecuzione del sequestrogiudiziario, autorizzato in data 25.10.2016 dal Tribunale di Leccea carico di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 5033-1/2016R.G.

Con ordinanza del 21.11.2017, emessa nel sub-procedimenton. 5033-3/2016 R.G., il Tribunale dichiarava inammissibile ilricorso, poiché meramente riproduttivo della precedenteopposizione proposta in data 28.12.2016, già rigettata in data8.2.2017, senza che fossero stati allegati fatti sopravvenuti oulteriori motivi di diritto.2.

Avverso detta ordinanza proponeva appello Maria DomenicaMinonne, chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato,venisse accolta l'opposizione proposta in primo grado.Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] (beneficiaria del sequestrogiudiziario in esame) chiedeva il rigetto del gravame.In corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] revocava il mandatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo spiegava interventoprincipale in giudizio per ottenere il pagamento del propriocompenso, in forza dell'art. 93 c.p.c.2 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il nuovo difensore della Minonne, con le note depositate in data14.12.2020, dichiarava che la sua assistita non aveva più interessead una pronuncia sulle questioni che interessavano il giudizio diappello in quanto le stesse erano state oggetto di composizione insede stragiudiziale.La Corte d’appello di Lecce, con sentenza non definitiva del18.11.2021, dichiarava inammissibile l’intervento spiegatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava al pagamento, in favoredelle altre parti, delle spese processuali, rilevando che, in baseall’art. 344 c.p.c., "Nel giudizio di appello è ammesso soltantol'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a normadell'art. 404 c.p.c." e che, in disparte dalla ovvia facoltà di azionareautonomamente il proprio diritto al compenso professionale conseparato giudizio, non ricorrevano, nella specie, i presuppostidettati dalla norma per consentire l'intervento al difensore di unadelle parti, nei confronti del quale fosse stato revocato il mandatoed al solo fine di chiedere una pronuncia di condanna di tutte leparti del processo in solido alla liquidazione di competenze, speseed accessori di legge.3.

Con ricorso del 16.12.2021 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corted'appello di correggere la sentenza n. 1235/2021, con cui era statocondannato alle spese processuali, asserendo che le contropartinon si fossero costituite nei suoi confronti, non avendo conferito ailoro rispettivi difensori apposito mandato (conferito dalla Minonneall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè prima del suo interventodel 9.10.2020, e da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel processo n. 5033-3/2016 R.G., cioè anche inquesto caso prima della data del suo intervento diretto alla3 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026liquidazione del compenso).

Segnalava, altresì, l'ulteriore erroremateriale nella liquidazione di spese e compensi, siccomecommisurati al valore indeterminabile della controversia tra le particostituite, laddove l'oggetto del suo intervento era costituito dallagaranzia per spese e compensi asseritamente dovutigli, con larelativa liquidazione e distrazione, il cui ammontare era limitatoalle previsioni tariffarie.A loro volta, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di TeresaMusarò inoltravano separate istanze per la correzione della stessasentenza, lamentando di aver richiesto la distrazione delle spese edei compensi e che la Corte d’Appello non aveva disposto in talsenso.Con ordinanza del 27.9.2022, l’adita Corte territoriale accoglievale richieste di correzione formulate dalla Minonne e dalla Musarò,riconoscendo la distrazione delle spese processuali in favore deirispettivi difensori, e rigettava il ricorso per correzione dell’avv.Marzo, atteso che le censure investivano il giudizio nel merito,eventualmente emendabile solo a seguito di impugnazione.4.

Avverso la sentenza non definitiva e l’ordinanza di correzionel’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, ai sensidegli artt. 360 c.p.c. e 111, settimo comma, Cost., sulla base diquattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE4 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/20261.

Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 93 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4), c.p.c., per non aver la Corte di merito rilevato che idifensori delle controparti erano privi di una procura idonea acontrastare la sua domanda di liquidazione e distrazione deicompensi e delle spese, siccome le procure erano state lororilasciate prima che lui avesse spiegato l’intervento.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 88 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4),c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di trasmettere gli attiall’autorità che esercita il potere disciplinare nei confronti degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la violazione deldovere di lealtà e probità nei suoi confronti.3.

Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art.101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.,per essersi la Corte d’appello pronunciata sull’istanza di correzioneproposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] senza instaurarepreviamente il contraddittorio.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.,per aver la Corte di merito rigettato la sua domanda di liquidazionedei compensi e delle spese, laddove, tutt’al più, avrebbe potutodisporre la separazione della stessa da quelle originariamenteintrodotte dalle controparti.5.

Il ricorso è inammissibile quanto alle doglianze (primo e quartomotivo) formulate avverso la sentenza non definitiva del18.11.2021 e infondato quanto alle censure (secondo e terzo5 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026motivo) mosse all’ordinanza di correzione di errore materiale del27.9.2022.5.1 Quanto al primo profilo, va preliminarmente rilevato che ilrigetto dell’istanza di correzione materiale non può produrrel’effetto di rimettere in termini l’istante con riferimentoall’impugnazione della sentenza interessata dall’istanza dicorrezione, e ciò soprattutto ove l’istanza stessa (come nella speciequella del ricorrente) sia stata disattesa.Invero, va evidenziato che il rimedio dell'impugnazione dellesentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinariodecorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza dicorrezione, previsto dall'art. 288, quarto comma, c.p.c., giacchépreordinato esclusivamente al controllo di legittimità dell'uso delpotere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenutoconcettuale del provvedimento corretto, non può essere esperitoper censurare vizi che non attengono alle parti corrette di unasentenza, ma all'ordinanza di correzione.

Tuttavia, detti vizi, oveassumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sulquale l'ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solodecisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneoalla correzione della sentenza da errori od omissioni, possonoessere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile, ai sensidell'art. 111 Cost., avverso tutti i provvedimenti contenziosi dinatura giurisdizionale non altrimenti impugnabili (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 12841 del 21/05/2008).

In particolare, ilprovvedimento di correzione di errore materiale, avendo naturaordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non6 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha,quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendoinvece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere unsuo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degliinteressi in contestazione: infatti, dall'art. 288, quarto comma,c.p.c. è espressamente prevista la impugnabilità delle particorrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo dellalegittimità della disposta correzione (Cass., Sez. 1, Sentenza n.8543 del 05/05/2004; conf.

Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12034 del17/05/2010, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 608 del 12/01/2017 e, direcente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4825 del 03/03/2026).L'impugnazione (principale o incidentale) della sentenzarelativamente alla parte corretta in esito al procedimento dicorrezione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a normadell'art. 288, comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termineordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanzadi correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimitàed esattezza della disposta correzione e non anche il merito dellasentenza impugnata.

Per contro, l'impugnazione della sentenzaoggetto di correzione relativa al merito della sentenza noninteressata dalla correzione va proposta, a pena di inammissibilità,nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessae non della ordinanza di correzione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 20691 del 01/09/2017; conf.

Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20868del 21/07/2021).Ebbene, tenuto conto che le doglianze formulate con il primo e conil quarto motivo attengono al contenuto della sentenza nondefinitiva rimasta immune alla correzione, che quest’ultima è stata7 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026pubblicata in data 18.11.2021 e che il presente ricorso risultanotificato il 24.10.2022, è incontestabile che il gravame è statotardivamente proposto ben oltre il termine di sei mesi prescrittodal primo comma dell’art. 327 c.p.c.5.2 Avuto riguardo all’ordinanza di correzione dell’errore materiale,in ordine alla prima censura, qualora la stessa si dovesse intendereriferita alla richiesta degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pasca di distrazionein proprio favore di spese, compensi ed accessori di legge conl’istanza di correzione, nonostante non fosse stata loro conferitaprocura per contrastare l’intervento spiegato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], èsufficiente evidenziare che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., un difensorecon procura può chiedere la distrazione delle spese (diventandoantistatario) con riferimento a tutti gli esborsi sostenuti dopo ilconferimento del mandato, purché dichiari di non aver ricevuto ilpagamento degli onorari e di aver anticipato le spese.In ogni caso, la procura ad litem rilasciata ab initio vale per l’interogiudizio, sicché consentiva agli avvocati delle controparti anche dicontrastare l’intervento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].5.3 E’ invece inammissibile, in quanto tardiva la censura ove la siintenda volta a rimettere ancora una volta in discussione il temadell’ammissibilità dell’interventi, trattandosi di tema affrontato edeciso nella sentenza, e non interessato dall’ordinanza dicorrezione6.

Per quanto concerne il secondo motivo, sì come correttamenteevidenziato dalla Minonne, il potere del giudice di merito di riferirealle autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori incaso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà eprobità, ovvero di ordinare la cancellazione di espressioni8 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o neidiscorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un poterevalutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quellioggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d'ufficio,presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottraeall'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3487 del 12/02/2009; conf.

Cass., Sez.3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015 e Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 27616 del 03/12/2020).7.

Da ultimo, in ordine al terzo motivo del presente ricorso, vapreliminarmente evidenziato che il difensore che abbia chiesto ladistrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva opassiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenzaimpugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione ol'abbia respinta, ovvero quando (come nel caso di specie) ilgravame investa la pronuncia stessa di distrazione, mentre, ove ilgravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese,la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022).

Ne deriva chenon difetta, in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la legittimazionepassiva.Ciò debitamente premesso, la censura concernente l’asseritaviolazione dell’art. 101 c.p.c. è infondata, se solo si considera cherisulta ex actis che il difensore della Minonne, in osservanzadell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] adottata dalla Corte d’appello, haprovveduto, in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a notificare lamemoria di costituzione e l’istanza di correzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in9 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026data 27.6.2022, in tal guisa instaurando il preventivocontraddittorio con la controparte.8.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.9.

Poiché il ricorso è rigettato, occorre dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio,che si liquidano, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pasca, per ciascuno, in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap, e, in favore degli altri controricorrenti, in euro 2.500,00 percompensi ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nellamisura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione, quanto alla Minonnee alla Musarò, in favore dei difensori antistatari;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.10 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il PresidenteMauro Criscuolo11 di 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, eAvv. [OSCURATO:PERSONA],;[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],anche quale difensore di sé stesso;controricorrenti –Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026Musarò Vincenza;– intimata –avverso la sentenza non definitiva n. 1235/2021 della Corte diappello di Lecce depositata il 18/11/2021 ed oggetto di correzionedi errore materiale con ordinanza depositata il 27/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] opposizione di terzo alla esecuzione del sequestrogiudiziario, autorizzato in data 25.10.2016 dal Tribunale di Leccea carico di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio iscritto al n. 5033-1/2016R.G. Con ordinanza del 21.11.2017, emessa nel sub-procedimenton. 5033-3/2016 R.G., il Tribunale dichiarava inammissibile ilricorso, poiché meramente riproduttivo della precedenteopposizione proposta in data 28.12.2016, già rigettata in data8.2.2017, senza che fossero stati allegati fatti sopravvenuti oulteriori motivi di diritto.2. Avverso detta ordinanza proponeva appello Maria DomenicaMinonne, chiedendo che, in riforma del provvedimento impugnato,venisse accolta l'opposizione proposta in primo grado.Nel costituirsi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] (beneficiaria del sequestrogiudiziario in esame) chiedeva il rigetto del gravame.In corso di causa, [OSCURATO:PERSONA] revocava il mandatoall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e quest'ultimo spiegava interventoprincipale in giudizio per ottenere il pagamento del propriocompenso, in forza dell'art. 93 c.p.c.2 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il nuovo difensore della Minonne, con le note depositate in data14.12.2020, dichiarava che la sua assistita non aveva più interessead una pronuncia sulle questioni che interessavano il giudizio diappello in quanto le stesse erano state oggetto di composizione insede stragiudiziale.La Corte d’appello di Lecce, con sentenza non definitiva del18.11.2021, dichiarava inammissibile l’intervento spiegatodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e lo condannava al pagamento, in favoredelle altre parti, delle spese processuali, rilevando che, in baseall’art. 344 c.p.c., "Nel giudizio di appello è ammesso soltantol'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a normadell'art. 404 c.p.c." e che, in disparte dalla ovvia facoltà di azionareautonomamente il proprio diritto al compenso professionale conseparato giudizio, non ricorrevano, nella specie, i presuppostidettati dalla norma per consentire l'intervento al difensore di unadelle parti, nei confronti del quale fosse stato revocato il mandatoed al solo fine di chiedere una pronuncia di condanna di tutte leparti del processo in solido alla liquidazione di competenze, speseed accessori di legge.3. Con ricorso del 16.12.2021 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva alla Corted'appello di correggere la sentenza n. 1235/2021, con cui era statocondannato alle spese processuali, asserendo che le contropartinon si fossero costituite nei suoi confronti, non avendo conferito ailoro rispettivi difensori apposito mandato (conferito dalla Minonneall'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], cioè prima del suo interventodel 9.10.2020, e da [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA] in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel processo n. 5033-3/2016 R.G., cioè anche inquesto caso prima della data del suo intervento diretto alla3 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026liquidazione del compenso). Segnalava, altresì, l'ulteriore erroremateriale nella liquidazione di spese e compensi, siccomecommisurati al valore indeterminabile della controversia tra le particostituite, laddove l'oggetto del suo intervento era costituito dallagaranzia per spese e compensi asseritamente dovutigli, con larelativa liquidazione e distrazione, il cui ammontare era limitatoalle previsioni tariffarie.A loro volta, i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di TeresaMusarò inoltravano separate istanze per la correzione della stessasentenza, lamentando di aver richiesto la distrazione delle spese edei compensi e che la Corte d’Appello non aveva disposto in talsenso.Con ordinanza del 27.9.2022, l’adita Corte territoriale accoglievale richieste di correzione formulate dalla Minonne e dalla Musarò,riconoscendo la distrazione delle spese processuali in favore deirispettivi difensori, e rigettava il ricorso per correzione dell’avv.Marzo, atteso che le censure investivano il giudizio nel merito,eventualmente emendabile solo a seguito di impugnazione.4. Avverso la sentenza non definitiva e l’ordinanza di correzionel’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, ai sensidegli artt. 360 c.p.c. e 111, settimo comma, Cost., sulla base diquattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] in proprio, [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA] resistito con separati controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto difese.In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE4 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/20261. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 93 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4), c.p.c., per non aver la Corte di merito rilevato che idifensori delle controparti erano privi di una procura idonea acontrastare la sua domanda di liquidazione e distrazione deicompensi e delle spese, siccome le procure erano state lororilasciate prima che lui avesse spiegato l’intervento.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazionedell’art. 88 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4),c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di trasmettere gli attiall’autorità che esercita il potere disciplinare nei confronti degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la violazione deldovere di lealtà e probità nei suoi confronti.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art.101 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.,per essersi la Corte d’appello pronunciata sull’istanza di correzioneproposta dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] senza instaurarepreviamente il contraddittorio.4. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.,per aver la Corte di merito rigettato la sua domanda di liquidazionedei compensi e delle spese, laddove, tutt’al più, avrebbe potutodisporre la separazione della stessa da quelle originariamenteintrodotte dalle controparti.5. Il ricorso è inammissibile quanto alle doglianze (primo e quartomotivo) formulate avverso la sentenza non definitiva del18.11.2021 e infondato quanto alle censure (secondo e terzo5 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026motivo) mosse all’ordinanza di correzione di errore materiale del27.9.2022.5.1 Quanto al primo profilo, va preliminarmente rilevato che ilrigetto dell’istanza di correzione materiale non può produrrel’effetto di rimettere in termini l’istante con riferimentoall’impugnazione della sentenza interessata dall’istanza dicorrezione, e ciò soprattutto ove l’istanza stessa (come nella speciequella del ricorrente) sia stata disattesa.Invero, va evidenziato che il rimedio dell'impugnazione dellesentenze relativamente alle parti corrette nel termine ordinariodecorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza dicorrezione, previsto dall'art. 288, quarto comma, c.p.c., giacchépreordinato esclusivamente al controllo di legittimità dell'uso delpotere di correzione sotto il profilo della intangibilità del contenutoconcettuale del provvedimento corretto, non può essere esperitoper censurare vizi che non attengono alle parti corrette di unasentenza, ma all'ordinanza di correzione. Tuttavia, detti vizi, oveassumano autonomo rilievo, in quanto riguardanti un punto sulquale l'ordinanza di correzione abbia avuto carattere non solodecisorio, ma anche definitivo, perché funzionalmente estraneoalla correzione della sentenza da errori od omissioni, possonoessere fatti valere soltanto con il rimedio esperibile, ai sensidell'art. 111 Cost., avverso tutti i provvedimenti contenziosi dinatura giurisdizionale non altrimenti impugnabili (Cass., Sez. 2,Sentenza n. 12841 del 21/05/2008). In particolare, ilprovvedimento di correzione di errore materiale, avendo naturaordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non6 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha,quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza, ripetendoinvece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere unsuo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degliinteressi in contestazione: infatti, dall'art. 288, quarto comma,c.p.c. è espressamente prevista la impugnabilità delle particorrette, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo dellalegittimità della disposta correzione (Cass., Sez. 1, Sentenza n.8543 del 05/05/2004; conf. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 12034 del17/05/2010, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 608 del 12/01/2017 e, direcente, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 4825 del 03/03/2026).L'impugnazione (principale o incidentale) della sentenzarelativamente alla parte corretta in esito al procedimento dicorrezione di omissioni o errori materiali o di calcolo, che a normadell'art. 288, comma 3, c.p.c., può essere proposta nel termineordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanzadi correzione, può avere ad oggetto solo la verifica della legittimitàed esattezza della disposta correzione e non anche il merito dellasentenza impugnata. Per contro, l'impugnazione della sentenzaoggetto di correzione relativa al merito della sentenza noninteressata dalla correzione va proposta, a pena di inammissibilità,nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessae non della ordinanza di correzione (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanzan. 20691 del 01/09/2017; conf. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20868del 21/07/2021).Ebbene, tenuto conto che le doglianze formulate con il primo e conil quarto motivo attengono al contenuto della sentenza nondefinitiva rimasta immune alla correzione, che quest’ultima è stata7 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026pubblicata in data 18.11.2021 e che il presente ricorso risultanotificato il 24.10.2022, è incontestabile che il gravame è statotardivamente proposto ben oltre il termine di sei mesi prescrittodal primo comma dell’art. 327 c.p.c.5.2 Avuto riguardo all’ordinanza di correzione dell’errore materiale,in ordine alla prima censura, qualora la stessa si dovesse intendereriferita alla richiesta degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Pasca di distrazionein proprio favore di spese, compensi ed accessori di legge conl’istanza di correzione, nonostante non fosse stata loro conferitaprocura per contrastare l’intervento spiegato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], èsufficiente evidenziare che, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., un difensorecon procura può chiedere la distrazione delle spese (diventandoantistatario) con riferimento a tutti gli esborsi sostenuti dopo ilconferimento del mandato, purché dichiari di non aver ricevuto ilpagamento degli onorari e di aver anticipato le spese.In ogni caso, la procura ad litem rilasciata ab initio vale per l’interogiudizio, sicché consentiva agli avvocati delle controparti anche dicontrastare l’intervento dell’avv. [OSCURATO:PERSONA].5.3 E’ invece inammissibile, in quanto tardiva la censura ove la siintenda volta a rimettere ancora una volta in discussione il temadell’ammissibilità dell’interventi, trattandosi di tema affrontato edeciso nella sentenza, e non interessato dall’ordinanza dicorrezione6. Per quanto concerne il secondo motivo, sì come correttamenteevidenziato dalla Minonne, il potere del giudice di merito di riferirealle autorità che esercitano il potere disciplinare sui difensori incaso di violazione del dovere di comportarsi in giudizio con lealtà eprobità, ovvero di ordinare la cancellazione di espressioni8 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti presentati o neidiscorsi pronunciati davanti al giudice, costituisce un poterevalutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quellioggetto di contesa tra le parti, ed il suo esercizio d'ufficio,presentando carattere ordinatorio e non decisorio, si sottraeall'obbligo di motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3487 del 12/02/2009; conf. Cass., Sez.3, Sentenza n. 14659 del 14/07/2015 e Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 27616 del 03/12/2020).7. Da ultimo, in ordine al terzo motivo del presente ricorso, vapreliminarmente evidenziato che il difensore che abbia chiesto ladistrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva opassiva, nel giudizio di impugnazione, solo se la sentenzaimpugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione ol'abbia respinta, ovvero quando (come nel caso di specie) ilgravame investa la pronuncia stessa di distrazione, mentre, ove ilgravame riguardi solo l'adeguatezza della liquidazione delle spese,la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata(Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 3290 del 03/02/2022). Ne deriva chenon difetta, in capo all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la legittimazionepassiva.Ciò debitamente premesso, la censura concernente l’asseritaviolazione dell’art. 101 c.p.c. è infondata, se solo si considera cherisulta ex actis che il difensore della Minonne, in osservanzadell’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] adottata dalla Corte d’appello, haprovveduto, in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a notificare lamemoria di costituzione e l’istanza di correzione all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in9 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026data 27.6.2022, in tal guisa instaurando il preventivocontraddittorio con la controparte.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.9. Poiché il ricorso è rigettato, occorre dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenzadei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio,che si liquidano, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Pasca, per ciascuno, in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap, e, in favore degli altri controricorrenti, in euro 2.500,00 percompensi ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nellamisura del 15%, Iva e Cap, con attribuzione, quanto alla Minonnee alla Musarò, in favore dei difensori antistatari;ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da partedel ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data10.7.2026.10 di 11Numero registro generale 26107/2022Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 23119/2026Data pubblicazione 13/07/2026Il PresidenteMauro Criscuolo11 di 11
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