CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09486/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il medesimo atto; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con allegata nota spese; considerato che con l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110-640, cod. pen., non è consentito, presentando doglianze in punto di fatto e rivalutative delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), e risulta altresì generico, siccome meramente reiterativo di censure già dedotte in appello e ivi disattese, con congrua e lineare motivazione (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); che, nel caso di specie, come i giudici di appello, con lineare e incensurabile motivazione, hanno compiutamente indicato i plurimi elementi probatori che, complessivamente considerati, sorreggono l’accertamento della condotta truffaldina (cfr. pp. 3-4, ove si è evidenziato la concorde intenzione degli imputati, rispettivamente in qualità di titolare e di dipendente, di ingannare la persona offesa; la condotta decettiva posta in essere da entrambi, tramite offerta in vendita online e successivo silenzio su circostanze rilevanti, quali il vincolo fallimentare; l’induzione in errore; l’implausibilità delle tesi a discarico); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; che i ricorrenti non devono, però, essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile. Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, nel contraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr.Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01). Nel caso di specie, la memoria della parte civile non ha fornito alcun fattivo apporto alla dialettica processuale; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. Così